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Principi Contabili
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1 Gennaio 1970

SIC-3: Eliminazione di utili e perdite non realizzati da operazioni con società collegate

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Il paragrafo 11 dello IAS 1 (rivisto nella sostanza nel 1997), Presentazione del bilancio, richiede che i bilanci non siano presentati come conformi ai Principi contabili internazionali a meno che essi non siano conformi a tutte le disposizioni di ciascun pertinente Principio e Interpretazione emessa dallo Standing Interpretations Committee. Le Interpretazioni del SIC non si applicano a elementi non rilevanti.

Riferimenti: IAS 28, Contabilizzazione delle partecipazioni in collegate.

Problema

1. Nonostante lo IAS 28.16, faccia riferimento alle procedure di consolidamento esposte nello IAS 27, esso non fornisce un’indicazione esplicita sull’eliminazione di utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni fra società che avvengono nei due sensi tra un investitore (o le sue controllate consolidate) e le collegate. Operazioni “verso l’alto” sono, per esempio, vendite di beni da una collegata all’investitore (o sue controllate consolidate). Operazioni “verso il basso” sono, per esempio, vendite di beni dall’investitore (o da sue controllate consolidate) a una collegata.

2. Il problema consiste nel determinare in quale misura un investitore debba eliminare utili e perdite non realizzati derivanti da operazioni fra un investitore (o le sue controllate consolidate) e le collegate valutate utilizzando il metodo del patrimonio netto.

Interpretazioni

3. Quando una collegata è valutata utilizzando il metodo del patrimonio netto, gli utili e le perdite non realizzati derivanti da operazioni “verso l’alto” e “verso il basso” tra un investitore (o sue controllate consolidate) e le collegate devono essere eliminati proporzionalmente alla partecipazione dell’investitore nella collegata.

4. Le perdite non realizzate non possono essere eliminate nella misura in cui l’operazione fornisca prova di una perdita durevole del valore del bene trasferito.

Data di approvazione: luglio 1997.

Data di entrata in vigore: entra in vigore a partire dagli esercizi con inizio dal 1° gennaio 1998 o in data successiva; è incoraggiata una applicazione anticipata. I cambiamenti di principi contabili devono essere rilevati secondo quanto previsto dalle disposizioni transitorie dello IAS 8.46.

 

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