5. Il ricavo derivante da una operazione di baratto comprendente pubblicità non può essere valutato attendibilmente al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti. Per altro, un Venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari che fornisce in una operazione di baratto, facendo riferimento solo a operazioni non di baratto che:
(a) comprendono pubblicità simile alla pubblicità contenuta nella operazione di baratto;
(b) si verificano frequentemente;
(c) rappresentano un numero di operazioni ed un importo prevalente se comparato con tutte le operazioni che concernono l’erogazione di servizi pubblicità simili alla pubblicità prevista nella operazione di baratto;
(d) sono sotto forma di denaro e/o altre forme di corrispettivo (per esempio, titoli negoziabili, attività non monetarie, e altri tipi di servizi) che hanno un fair value (valore equo) attendibilmente valutabile; e
(e) non hanno la medesima controparte presente nella operazione di baratto.
Data di approvazione: maggio 2001.
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