1. Un’impresa (Venditore) può accordarsi per una operazione di baratto per fornire servizi pubblicitari in cambio di ricevere altri servizi pubblicitari dal suo cliente (Cliente). Tale pubblicità può essere diffusa in internet o tramite cartelloni pubblicitari, annunci su televisione o radio, pubblicazioni su periodici o quotidiani, o tramite altro mezzo.
2. In alcuni casi, non vi è scambio di denaro o di altro corrispettivo tra le imprese. In alcun’altre circostanze, possono essere scambiati importi uguali o approssimativamente uguali di denaro o altro corrispettivo.
3. Un Venditore che fornisce servizi pubblicitari nel corso dello svolgimento della propria attività ordinaria rileva i ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18 da una operazione di baratto che comprende una pubblicità quando, tra le altre condizioni, i servizi scambiati sono dissimili (IAS 18.12) e l’importo del ricavo può essere valutato attendibilmente (IAS 18.20 (a)). La presente Interpretazione si applica solamente ad uno scambio di servizi dissimili. Uno scambio di servizi pubblicitari simili non è una operazione che genera ricavi in base a quanto disposto dallo IAS 18.
4. Il problema consiste nel determinare sotto quali circostanze un Venditore può attendibilmente valutare il ricavo al fair value (valore equo) dei servizi pubblicitari ricevuti o forniti in una operazione di baratto.
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