3. Le disposizioni dello IAS 21 riguardanti la conversione delle operazioni in moneta estera e i bilanci delle operazioni estere devono essere applicate rigorosamente al passaggio. La stessa logica si applica alla determinazione di tassi di cambio quando i Paesi aderiranno all’UEM in stadi successivi.
4. Ciò, in particolare, significa che:
(a) le attività e le passività monetarie in moneta estera risultanti da transazioni devono continuare a essere convertite nella valuta funzionale al tasso di chiusura. Qualsiasi differenza di cambio risultante deve essere immediatamente rilevata come utile o perdita, salvo che un’entità debba continuare ad applicare il principio contabile esistente per utili e perdite su cambi relativi a coperture del rischio di valuta dell’operazione prevista;
(b) le differenze di cambio cumulative relative alla conversione di bilanci di gestioni estere, rilevate nel prospetto delle altre componenti di conto economico complessivo, devono essere accumulate nel patrimonio netto e riclassificate dal patrimonio netto al prospetto dell’utile (perdita) d’esercizio solo in caso di dismissione o dismissione parziale dell’investimento netto nella gestione estera; e
(c) differenze di cambio risultanti dalla conversione di passività denominate nelle valute aderenti non devono essere incluse nel valore contabile delle connesse attività.
Data di approvazione: ottobre 1997.
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