1. Secondo quanto previsto dallo IAS 12.51, la quantificazione delle passività e delle attività fiscali differite deve riflettere gli effetti fiscali che derivano dalla modalità con cui l’impresa si attende, alla data di riferimento del bilancio, di recuperare o estinguere il valore contabile di quelle attività e passività che danno luogo a differenze temporanee.
2. Lo IAS 12.20 osserva che la rivalutazione di un’attività non sempre influisce sul reddito imponibile (perdita fiscale) dell’esercizio in cui ha luogo tale rivalutazione e che il valore ai fini fiscali dell’attività può non essere rettificata a seguito della rivalutazione. Se il recupero futuro del valore contabile risulterà imponibile, qualsiasi differenza tra il valore contabile dell’attività rivalutata e il suo valore ai fini fiscali costituisce una differenza temporanea e dà luogo a una passività o a una attività fiscale.
3. La problematica consiste nel definire come interpretare il termine «recupero» con riferimento a un’attività che non è ammortizzata (attività non ammortizzabile) e che è rivalutata secondo quanto previsto dal paragrafo 31 dello IAS 16.
4. Questa Interpretazione inoltre si applica agli investimenti immobiliari che sono rivalutati secondo lo IAS 40.33, ma che sarebbero considerati non ammortizzabili se si fosse applicato lo IAS 16.
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