Ricorso su accertamento basato su studi settore – Ctp di Genova
Sentenza n. 192.13.12 depositata il 04.06.2012 .
Commissione Tributaria Provinciale di Genova.
Sezione tredicesima.
Presidente: Dott. Antonio Ghigliazza
Relatore: Dott. Roberto Simonazzi. R.g.r. n. 1645/11.
Genova, 24.05.2012.
Massima :
E’ stato respinto un ricorso contro l’accertamento di maggior reddito basato su studi settore in quanto i redditi dichiarati dalla srl negli utili 5 anni sono stati piuttosto scarsi e pertanto i recuperi dell’ufficio sono fondati e le prove prodotte dalla societa’ a sostegno del ricorso non sono state idonee per avvalorare la tesi sostenuta dalla ricorrente.
Svolgimento del processo.
La società L………………. – attività di telecomunicazioni, concede immobili ai gestori di telefonia mobile e servizi accessori – ha presentato ricorso contro l’Avviso di Accertamento n. TL3031605329/2010 dell’Agenzia Entrate Ufficio di Genova per Ires – Iva – Irap anno 2005.
Sospensiva respinta il 14.12.2011.
L’Ufficio ha accertato maggiori ricavi di euro 82.465,00 in base alla rideterminazione degli studi di settore senza aver instaurato un preventivo contraddittorio con la ricorrente.
Ne consegue la nullità dell’accertamento per inidoneità dello studio di settore a fornire le caratteristiche di gravità, precisione e concordanza al risultato induttivo accertato.
Reddito dichiarato nel 2005 euro 39.668,00 e reddito accertato euro 122.133,00.
Inoltre espone i motivi del ricorso:
Ricavi appiattiti al valore stimato dallo studio di settore, ossia occorre tener conto della proliferazione di antenne di stazioni radio base per telefonia mobile perché ogni gestore desidera avere la propria antenna con determinazione dei corrispettivi di affitto costanti per tutti gli anni che costituiscono i ricavi della ricorrente.
Costanti perdite di esercizio a fronte di ricavi elevati, a causa dell’impossibilità di manovrare i ricavi stipulati con i clienti, ossia l’imputazione del compenso per l’amministratore di euro 48.635,90 lordi ha determinato il risultato negativo della gestione.
Chiede a conclusione di annullare l’atto impugnato e in subordine una congrua riduzione dei valori accertati.
L’Ufficio nelle proprie controdeduzioni analitiche e ben documentate sostiene che in sede di verifica alla società ricorrente ha rilevato che lo studio di settore è stato presentato dalla ricorrente con dati non veritieri e quindi non attendibili.
Inoltre l’Ufficio si è attivato presso la sede della ricorrente mettendola in condizioni di proporre il contraddittorio e ha constatato che nel corso degli anni dal 2003 al 2007 la società ha conseguito perdite d’esercizio – eccetto che per l’anno 2006 – di entità variabile tra 872,00 euro e 22.907,00 euro per anno.
L’Ufficio ha verificato la non coerenza agli indici calcolati nello studio di settore per tre anni su cinque e sostiene chela SRLha ottenuto la congruità dei ricavi mediante l’alterazione dei valori indicati nel rigo F01 – come da calcoli evidenziati a pagina 3 e 4 delle controdeduzioni.
Inoltre ritiene valido e pienamente legittimo il metodo di ricalcolo utilizzato nell’accertamento del volume d’affari e del reddito.
L’Ufficio evidenzia nella propria costituzione in giudizio tutti i motivi a supporto di quanto affermato sopra.
Chiede la conferma dell’avviso di accertamento che risulta completo e ben motivato e pertanto di respingere il ricorso.
Motivi della decisione.
La Commissione ha preso atto della documentazione ricevuta dalle parti in contenzioso e che in pubblica udienza hanno ribadito le rispettive posizioni, in particolare osserva che tutti i punti evidenziati nel ricorso a difesa del contribuente sono stati controbattuti in modo chiaro e definiti dall’Ufficio e che ha chiarito con dettagliati documenti la posizione fiscale e contabile della società ricorrente, in particolare la Commissione ritiene chela SRL è costituita da solo due soci – coniugi – e che ha sempre dichiarato risultati economici scarsi nel corso degli anni che vanno dal 2003 al 2007 .
Osserva che i dati relativi allo studio di settore sono risultati alterati dalla SRL nella compilazione, infatti nei righi F01 e F02 non dovevano essere inseriti i contributi in conto esercizio, ma soltanto i ricavi indicati dall’art. 85 del TUIR vedi lettere a) b) f).
Di conseguenza in modo alterato è stata raggiunta la congruità dei ricavi e pertantola Commissioneritiene che tale comportamento debba essere ben tenuto in considerazione.
Inoltre la SRL ha presentato la propria dichiarazione dei redditi con elementi reddituali scarsamente rilevanti come il reddito dichiarato dalla società nell’arco del periodo dal 2003 al 2007.
Pertanto i valori economici dichiarati e confrontati con gli altri valori del conto economico della SRL si appalesano privi di reale credibilità.
Alla luce di quanto emerso nel caso in questione, l’avviso di accertamento dell’Ufficio appare ben motivato sia a livello tecnico che giuridico e inoltre la parte ricorrente non ha contrastato efficacemente con prove certe, precise e concordanti quanto sostenuto dall’Ufficio nell’atto impugnato.
La Commissione ritiene fondato e pienamente legittimo l’accertamento basato sui dati relativi alle procedure operate dall’Ufficio e in definitiva ritiene che – alla luce di quanto emerso – il presente ricorso non sia meritevole di accoglimento e che le spese del presente procedimento siano addebitate alla parte ricorrente nella misura di euro 400,00 .
P.Q.M.
La Commissione respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 400,00 complessive.
Genova, 24.05.2012.
Il Relatore: ____________________ Il Presidente: _______________________