Nell’approssimarsi della data del 01.07.2019 data in cui entrerà in vigore un nuovo obbligo, ovvero quello della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi si fanno strada i primi dubbi per i quali necessita l’intervento chiarificatore dell’Agenzia delle Entrate.
Vediamo di che cosa si tratta.
L’articolo 2, comma 1, del Decreto Legislativo n. 127 del 05.08.2015, aggiornato dal D.L. n. 119 del 23.10.2018 ha introdotto l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei corrispettivi giornalieri derivanti da cessioni di beni al dettaglio.
Tale obbligo in via generale decorrerà dal 01.01.2020 con anticipazione al prossimo 01.07.2019 per quei soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000,00.
La stessa disciplina ha previsto chiaramente anche i casi di esonero dall’adempimento in relazione al tipo di attività esercitata; tali situazioni sono state individuate con appositi Decreti del Ministero dell’Economia e delle Finanze in particolare:
- Decreto Mef 13.02.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27.02.2015 per soggetti concessionari del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
- Decreto Mef 27.10.2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 263 del 11.11.2015 per le prestazioni di servizi di telecomunicazione, di tele radio diffusione e di servizi elettronici rese a committenti che agiscono al di fuori dell’esercizio di impresa, arte o professione.
Come sempre avviene l’introduzione di un nuovo obbligo, in particolare di trasmissione telematica di dati di rilevanza contabile e fiscale all’Agenzia delle Entrate porta con se anche alcune semplificazioni.
Infatti per i soggetti che dovranno adempiere all’obbligo di memorizzazione e di trasmissione telematica dei corrispettivi non sarà più obbligatorio l’annotazione e la conservazione dei registri dei corrispettivi, pur essendo la stessa facoltativa.
Oltre a ciò tale adempimento sostituirà le modalità di assolvimento dell’obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, prima assolto attraverso l’emissione delle ricevute fiscali o degli scontrini fiscali, fermo restando l’obbligo di emissione, su richiesta del cliente, della fattura.
Fatte queste necessarie premesse che ci consentono di contestualizzare l’ambito di applicazione del nuovo adempimento, per quanto di nostro interesse ci concentriamo sugli effetti dello stesso nell’ambito delle operazioni di cessione di beni e prestazioni di servizi nell’ambito dell’e-commerce.
Ricordiamo che con il termine di e-commerce (tradotto in italiano commercio elettronico) si intendono quelle cessioni di beni e prestazioni di servizi poste in essere attraverso procedure e canali telematici.
Nello specifico, con il termine di e-commerce indiretto, si intende di fatto una modalità particolare di cessioni di beni e di prestazioni di servizi, che avviene con trasferimento diretto all’indirizzo dell’acquirente del bene, e quindi con spedizione con vettore tradizionale, previo contatto e ordine per mezzo della vetrina virtuale.
Tale operazione è assimilata alla vendita per corrispondenza e come già chiarito anche in passato dalla Risoluzione n. 274/E del 05.11.2009 precisando che alle stesse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, lettera oo) del Decreto del Presidente della Repubblica n. 696 del 21.12.1196, che esonera l’operazione da qualunque obbligo di certificazione, salvo l’obbligo di emissione della fattura se richiesta dal cliente.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate è intervenuta con la risposta n. 198 del ad un interpello ai senti dell’articolo 11, comma 1, della lettera a) Legge 27 luglio 2000, n. 212 – “Trasmissione telematica dei corrispettivi”.
In tale sede l’Ufficio ha precisato che il Mef con proprio decreto del 10.05.2019 – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18.05.2019, sono stati individuati specifici esoneri dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica, disponendo all’articolo 1, comma 1, lettera a), che “In fase di prima applicazione, l’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, non si applica:
a) alle operazioni non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, e successive modificazioni e integrazioni, e dei decreti del Ministero dell’economia e delle finanze 13 febbraio 2015 e 27 ottobre 2015..” .
In virtù di ciò, i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall’obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall’articolo 24 del d.P.R. n. 633 del 1973, ferma l’istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse.
Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla Redazione