Il bonus imprese prodotti energetici è un credito d’imposta che le imprese hanno maturato dopo aver acquistato energia elettrica, gas e carburanti, in un lasso di tempo determinato, attualmente tra il 2022 e il 2023, per quanto riguarda il 2024 si è in attesa di un decreto che dia le indicazione per usufruire di questa agevolazione per le spese sostenute dal 1° gennaio 2024.
Bonus imprese prodotti energetici: credito d’imposta.
L’importo del bonus imprese prodotti energetici è differente sia per tipo di consumi che ha l’impresa che per periodo di utilizzo, ovvero:
- Per quanto riguarda l’utilizzo di energia elettrica abbiamo:
- per le imprese energivore, ovvero le imprese soggette ad un elevato consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta tra il 20% e il 45% delle spese sostenute per l’energia elettrica per i differenti quattro trimestri 2022 e il primo e secondo trimestre 2023;
- per le imprese che non hanno un elevato consumo di energia elettrica, è riconosciuto un credito d’imposta tra il 10% e il 35% delle spese sostenute per l’energia elettrica per il secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e il primo e secondo trimestre 2023.
- Per quanto riguarda l’utilizzo di gas naturale, abbiamo:
- per le mprese gasivore, ovvero le imprese soggette ad un elevato consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta tra il 10% e il 45% delle spese sostenute per il gas naturale per i differenti quattro trimestri 2022 e il primo e secondo trimestre 2023;
- per le imprese che non hanno un elevato consumo di gas naturale, è riconosciuto un credito d’imposta tra il 20% e il 45% delle spese sostenute per l’energia elettrica per il secondo, terzo e quarto trimestre 2022 e il primo e secondo trimestre 2023.
- Per le imprese agricole è riconosciuto un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per il carburante per ciascun trimestre 2022 e nel primo trimestre 2023.
- Per le imprese che si occupano di pesca è riconosciuto un credito d’imposta del 20% delle spese sostenute per il secondo trimestre 2022 e il primo trimestre 2023.
Il credito d’imposta può essere ceduto per l’intero importo secondo le modalità previste dall’Agenzia delle Entrate (AdE).
Bonus imprese prodotti energetici: come applicarlo.
Il credito d’imposta può essere utilizzato per compensazione nel modello F24 con i seguenti codici tributo:
- 7010, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese energivore nel primo trimestre 2023;
- 7011, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese non energivore nel primo trimestre 2023;
- 7012, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese gasivore nel primo trimestre 2023;
- 7013, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese diverse da quelle con un elevato consumo di gas naturale nel primo trimestre 2023;
- 7014, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta per le imprese agricole, di pesca e agromeccanica che acquistano carburanti nel primo trimestre 2023;
- 7015, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese enrgivore nel secondo trimestre 2023;
- 7016, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese non energivore nel secondo trimestre 2023;
- 7017, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese che hanno un elevato consumo di gas naturale nel secondo trimestre 2023;
- 7018, è il codice tributo riguardante il credito d’imposta utilizzabile per le imprese diverse a quelle con un elevato consumo di gas naturale nel secondo trimestre 2023.
Bonus imprese prodotti energetici: modalità di trasmissione.
La documentazione per il bonus imprese per i prodotti energetici per l’anno 2022 e 2023 andava inviato entro il 31 dicembre 2023 tramite intermediario incaricato attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate con il modulo presente sulla piattaforma AdE.
La documentazione per la cessione del credito d’imposta del bonus imprese per i prodotti energetici andava inviato con il modello predisposto attraverso il software messi, entrambi, a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Bonus imprese prodotti energetici: scadenza.
- I codici tributo da 7011 a 7013 e da 7015 a 7018 andavano utilizzati fino al 16 novembre 2023;
- il codice tributo 7014 andava utilizzato fino al 31 dicembre 2023.
Bonus imprese prodotti energetici: quadro RU dichiarazione dei redditi.
Nel quadro RU del modello redditi 2024 per l’anno 2023:
- viene indicato l’importo del credito d’imposta maturato nel rigo RU5, colonna 3;
- nel caso in cui il credito d’imposta fosse stato utilizzato si compileranno anche i quadri RU6, RU8 e RU10;
- nel caso in cui il credito sia stato ceduto si va a compilare la sezione che attesti l’avvenuta cessione.
Bonus imprese prodotti energetici: normativa.
- Decreto Legge n. 132/2023;
- Legge 197/2022;
- Decreto Legge n. 34/2023;
- Decreto Legge n. 4/2022;
- Decreto Legge n. 17/2022;
- Decreto Legge n. 21/2022;
- Decreto Legge n. 115/2022;
- Decreto Legge n. 50/2022;
- Decreto Legge n. 144/2022;
- Decreto Legge n. 34/2023.
Bonus imprese prodotti energetici: fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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