Il bonus verde è una detrazione fiscale IRPEF applicata in sede di dichiarazione dei redditi, pari al 36% su spese sostenute per determinati interventi, per un importo massimo di 5.000,00 euro ad unità immobiliare ad uso abitativo, pagati con un metodo tracciabile.
Condizioni.
Gli interventi oggetto della detrazione sono:
- la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenti o recinzioni;
- la realizzazione di impianti di irrigazioni e pozzi;
- la realizzazione di coperture a verde e giardini pensili;
- le grandi potature;
- le spese di miglioramento di aree verdi, impianti di irrigazioni, pozzi, e coperture già esistenti.
Come applicarla.
Il bonus verde può essere richiesto in sede di dichiarazione dei redditi tramite i modelli:
- 730 inserendo il codice “12” nella sezione III A e IIIB, quadro E “Oneri e Detrazioni” nei righi da E41 a E53;
- Redditi Persone Fisiche nei righi che vanno da RP41 a RPS49.
Beneficiari.
L’agevolazione si applica sull’immobile e non sul beneficiario, di conseguenza la detrazione si avrà su ogni singolo importo per un importo massimo di 5.000,oo per unità immobiliare.
Le categorie che ne possono usufruire, sono:
- il proprietario dell’immobile;
- il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento, come l’usufruttuario;
- il locatario;
- il comodatario dell’immobile;
- i soci di una cooperativa, che abbiano un consenso scritto;
- l’ente pubblico o privato soggetto IRES;
- l’istituto delle case popolari;
- i soggetti (delle società semplici, in nome collettivo o in accomandita semplice) che producono redditi in forma associata per gli immobili che non rientrano nei beni strumentali;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile, il convivente e il promissario acquirente purché le spese sostenute vi siano intestate;
- il condomino che abbia contribuito alle spese per lavori inerenti a parti condominiali.
Interventi che non rientrano nel bonus.
Non rientrano tra gli interventi che danno diritto al Bonus Verde:
- la manutenzione ordinaria;
- i lavori in economia;
- i lavori su un immobile con destinazione diversa da quella abitativa, come uffici e negozi;
- gli acquisti di attrezzature specifiche, come tagliaerba, rastrelli, pale;
- nel caso di un’unità abitativa utilizzata anche per attività professionali e commerciali, la detrazione è ridotta al 50%.
Vantaggi.
La detrazione del 36% su un importo massimo di 5.000,00 euro si tramuta in una detrazione massima di 1.800,00 euro spianata in dieci anni, ovvero massimo 180,00 annui.
Svantaggi.
Per il Bonus Verde non è prevista né la cessione del credito né lo sconto in fattura.
Documentazione.
Per richiedere il bonus verde c’è bisogno:
- fatture o ricevute fiscali parlanti, pagamento, costo complessivo, codice fiscali di del beneficiario;
- pagamento tracciabile, ovvero, mediante bancomat, carta di credito, carte prepagate, bonifico bancario o postale, assegno non trasferibile;
- un’autocertificazione che attesti le spese sostenute;
- una dichiarazione dell’amministratore del condominio che attesti i lavori fatti, l’ammontare delle spese e le detrazioni ottenute.
Bonus verde: scadenza.
Il Bonus Verde scade 31 dicembre 2024, salvo proroghe.
Normativa.
- Legge n. 205/2017;
- Legge n. 145/2018;
- Decreto Legge n. 162/2019;
- Legge N. 178/2020;
- TUIR
- Legge n. 234/2021.
Bonus verde: fonte.
- Agenzia delle Entrate.
Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla Redazione