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20 Ottobre 2023
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Chiusura Srl: liquidazione e responsabilità dei soci

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La chiusura di una Società a responsabilità limitata inizia con l’apertura della fase di liquidazione ed in particolare, ai sensi dell’art. 2487-bis c.c., con la nomina dei liquidatori, e la determinazione dei loro poteri, da iscrivere nel Registro Imprese.

Nello specifico, accertate le cause di scioglimento della Srl, gli amministratori devono, infatti, provvedere alla convocazione dell’assemblea dei soci perché deliberi su:

– il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;

– la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;

– i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

– i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell’azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritti, o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell’impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

La Cassazione n. 13867/2017 ha stabilito che, quando l’assemblea che delibera lo scioglimento della società e nomina il liquidatore ma non determina i poteri attribuiti al medesimo, il liquidatore è investito, a norma dell’art. 2489 co. 1 c.c., del potere di compiere ogni atto utile per la liquidazione della società, ivi compreso l’affidamento del compito di predisporre un progetto di risanamento della società nell’ottica della prosecuzione dell’attività sociale, sia pure in vista di una cessione a terzi.

Se gli amministratori non provvedono alla convocazione dell’assemblea, il Tribunale adotta con decreto le decisioni ivi previste (art. 2487 c.c.).

Và detto, che l’apertura della fase di liquidazione della società influenza esclusivamente la gestione della vita sociale, ma non anche le funzioni assembleari e di controllo. Infatti, ai sensi dell’art. 2488, c.c., “le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione”.

Pertanto, nonostante la liquidazione, l’assemblea può essere convocata per qualsiasi ulteriore esigenza che si dovesse presentare.

Da un punto di vista procedurale, aperta la fase di liquidazione:

– alla denominazione sociale deve essere aggiunta l’indicazione “trattarsi di società in liquidazione”;

– avviene i passaggio di consegne dagli amministratori ai liquidatori;

– ai sensi dell’art. 2250, co. 3, c.c., negli atti e nella corrispondenza deve essere indicato che la società è in liquidazione.

Nel passaggio di consegne, gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

Tale momento segna l’entrata in carica dei liquidatori che assumono il possesso della gestione liquidativa della società.

Il rendiconto e la situazione dei conti dovranno essere allegati al primo bilancio d’esercizio della liquidazione, accompagnati dalle eventuali osservazioni dei liquidatori.

Gli amministratori sono comunque tenuti a collaborare con gli amministratori per la redazione dell’inventario. Infatti, ai sensi dell’art. 2277, co. 2, c.c., “i liquidatori devono prendere in consegna i beni e i documenti sociali, e redigere, insieme con gli amministratori, l’inventario dal quale risulti lo stato attivo e passivo del patrimonio sociale. L’inventario deve essere sottoscritto dagli amministratori e dai liquidatori”.

I bilanci nella fase di liquidazione

Nella fase di liquidazione bisogna distinguere:

– i bilanci durante la liquidazione (art. 2490 c.c.);

– il bilancio di chiusura della liquidazione (artt. 2492 e 2493 c.c.).


I bilanci durante la liquidazione

Durante la fase di liquidazione, i liquidatori devono redigere bilanci intermedi di liquidazione; ai sensi dell’art. 2490, co, 1, c.c., “i liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l’approvazione all’assemblea (…)”. Qualora la società sia in liquidazione proprio a causa dell’impossibilità di funzionamento dell’assemblea, i liquidatori sono tenuti a depositare il progetto di bilancio presso il Registro Imprese.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all’ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Inoltre, i liquidatori:

– nella relazione, devono illustrare l’andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla;

– nella nota integrativa, devono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora sia prevista una continuazione, anche parziale, dell’attività di impresa, il codice civile spinge verso una doppia contabilità, nel senso che le relative poste di bilancio devono avere una indicazione separata. In tal caso:

– la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione;

– la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.


Bilancio finale di liquidazione

Una volta compiuta la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascuna azione o a ciascun socio nella divisione dell’attivo.

Il bilancio finale di liquidazione, secondo il disposto dell’art. 2492 co. 2 c.c., deve essere sottoscritto dai liquidatori e deve essere accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Infine, deve essere depositato presso il Registro Imprese competente per territorio.

Nei 90 giorni successivi all’iscrizione dell’avvenuto deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, ogni socio può proporre reclamo davanti al Tribunale, in contraddittorio dei liquidatori.

Il bilancio finale di liquidazione, depositato presso il Registro delle imprese, si intende tacitamente approvato se, decorso il termine di 90 giorni, nessun socio abbia proposto reclamo davanti al Tribunale (art. 2493 co. 1 c.c.).

L’approvazione del bilancio finale di liquidazione, inoltre, libera i liquidatori di fronte ai soci per l’attività svolta, salvi gli obblighi relativi alla distribuzione dell’attivo risultante dal bilancio stesso.

Le somme spettanti ai soci in base al bilancio finale di liquidazione, ma non riscosse entro 90 giorni dall’iscrizione dell’avvenuto deposito dello stesso nel Registro delle imprese, devono essere depositate, a norma dell’art. 2494 c.c. presso una banca, con l’indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri che contraddistinguono le azioni, se si tratta di azioni al portatore.

Ai sensi dell’art. 2496 c.c., una volta che sia stata compiuta la liquidazione, la distribuzione dell’attivo o il deposito delle somme non riscosse ex art. 2494 c.c., i libri della società devono essere depositati e conservati per 10 anni presso l’ufficio del Registro delle imprese.


Cancellazione della società dal Registro Imprese

Approvato il bilancio finale di liquidazione, a norma dell’art. 2495 c.c. i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal Registro delle imprese, utilizzando l’apposito “Modello S3”.

Dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi.

Una volta cancellata la società, quindi, i creditori sociali possono far valere le proprie ragioni:

– nei confronti dei soci, solo limitatamente a quanto essi abbiano percepito in sede di ripartizione dell’attivo;

– nei confronti dei liquidatori, nella misura in cui essi possano considerarsi responsabili.


Responsabilità dei soci

Ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 2495 c.c., la cancellazione della società dal Registro Imprese determina una successione dei debiti sociali insoddisfatti in capo ai soci. Tale principio, è stato poi confermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenze 12 marzo 2013 n. 6070, 6071), secondo cui le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione.

In tal senso, secondo la giurisprudenza, non si può ritenere che con l’estinzione della società derivante dalla sua volontaria cancellazione dal Registro delle imprese, si estinguano anche i debiti non ancora pagati che ad essa facevano capo.

Se, infatti, la ratio della norma va individuata nella volontà di impedire che la società debitrice, con la propria cancellazione, possa impedire al creditore di far valere il proprio diritto, tale risultato può essere pienamente raggiunto solo riconoscendo che, una volta venuto meno l’ente collettivo, i soci divengano gli effettivi titolari dei debiti sociali non liquidati, salvo i limiti di responsabilità prestabiliti.

Circa la responsabilità dei soci dopo la cancellazione della società dal Registro Imprese, la giurisprudenza si è espressa in merito a diverse fattispecie, dove, in particolare:

– con l’ordinanza del 06 giugno 2023 n. 15762, ha chiarito che i soci di una società cancellata dal Registro delle Imprese subentrano nell’obbligazione, assunta dalla società, di stipulare il contratto definitivo e sono destinatari degli effetti della sentenza costituiva ex art. 2932 c.c. anche se l’obbligo in questione non è menzionato nel bilancio finale di liquidazione. La successione dei soci nei debiti sociali, infatti, non si limita ai debiti pecuniari, ma comprende anche le obbligazioni di fare assunte dalla società, poiché, diversamente, si produrrebbe un ingiustificato sacrificio per i creditori;

– con la sentenza 06 dicembre 2019 n. 31933, ha stabilito che, con riguardo agli effetti della cancellazione di società di capitali dal Registro delle Imprese nei confronti dei creditori sociali insoddisfatti, ferma comunque la legittimazione dei soci in quanto successori della società estinta, dei cui debiti essi rispondono secondo lo statuto della propria responsabilità, il disposto dell’art. 2495 co. 2 c.c. implica che, rispondendo i soci nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, grava sul creditore l’onere della prova circa la distribuzione dell’attivo sociale e la riscossione di una quota di esso in base al bilancio finale di liquidazione, trattandosi di elemento della fattispecie costitutiva del diritto azionato dal creditore nei confronti del socio;

– nelle sentenze del 12 marzo 2013 n. 6070, 6071 e 6072, ha stabilito che, qualora all’estinzione della società, conseguente alla sua cancellazione dal Registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa, i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, ma non anche le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto un’attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale) il cui mancato espletamento da parte del liquidatore consente di ritenere che la società vi abbia rinunciato;

– nella sentenza 21 settembre 2020 n. 19641, ha precisato dopo aver ribadito che, in materia, non ha alcuna legittimazione l’ex liquidatore della società, in quanto l’ente è ormai estinto, sono i soci a succedere nel credito in contitolarità o in comunione indivisa, e ciò esclude che tra di essi sussista, dal punto di vista processuale, un litisconsorzio necessario.


Accertamenti nei confronti dei soci

Quando la società è cancellata, l’Amministrazione finanziaria può rifarsi sui soci. Infatti, secondo gli ultimi orientamenti giurisprudenziali gli accertamenti nei confronti di società estinte sono da considerarsi validi se notificati direttamente ai soci.

L’amministrazione finanziaria può quindi agire contro gli ex soci di una società estinta anche se non hanno percepito utili in sede di liquidazione dell’ente. Infatti, la possibilità di sopravvenienze attive o anche semplicemente la possibile esistenza di beni e diritti non contemplati nel bilancio non consentono di escludere l’interesse dell’Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell’interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti.

Ad affermarlo è stata la Cassazione che recentemente, con l’ordinanza n. 10678 del 4 aprile 2022, ha respinto il ricorso di due ex soci di una società.

Nel caso di specie, la suprema Corte ha confermato, dunque, il verdetto dei gradi di merito: infatti, sia la CTP che la CTR Veneto avevano statuito la legittimità degli avvisi di accertamento emessi nei confronti dei due soci.

Va ricordato che la legittimazione ad agire o a essere convenuti dei soci non è subordinata alla percezione o meno dell’attivo di liquidazione.

L’interesse dell’Erario ad agire nei confronti dei soci di una società estinta ha natura dinamica, e i soci succedono nei rapporti debitori già facenti capo alla società cancellata anche se non abbiano goduto di alcun riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

In sede di legittimità, è consolidato l’orientamento secondo cui non è dirimente, ai fini dell’esclusione dell’interesse ad agire dell’ufficio, che i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione.

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