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1 Dicembre 2023
4 Minuti di lettura

CONAI: cos’è e come aderire

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Il Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) è un consorzio privato, senza fini di lucro, istituito dal DLgs n. 152/2006, ed è costituito da produttori e utilizzatori di imballaggi al fine di attuare un sistema integrato di gestione basato sul recupero e sul riciclo dei rifiuti di imballaggio.

Con la partecipazione al consorzio, i produttori e gli utilizzatori sono responsabilizzati alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.

L’adesione avviene a mezzo domanda e comporta il versamento di una quota di partecipazione.

È anche previsto il contributo ambientale che rappresenta la forma di finanziamento attraverso la quale CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori il costo per gli oneri della raccolta differenziata, per il riciclaggio e per il recupero dei rifiuti di imballaggio.

Vediamo nel dettaglio a chi si rivolge il CONAI e come si aderisce.


Chi aderisce al CONAI

Al CONAI aderiscono:

– i produttori di imballaggi: i produttori e importatori di materie prime destinate a imballaggi, i produttori-trasformatori e importatori di semilavorati destinati a imballaggi, i produttori di imballaggi vuoti, gli importatori-rivenditori di imballaggi vuoti (art. 218, co. 1, lett. r), DLgs n. 152/2006);

– gli utilizzatori di imballaggi: gli acquirenti-riempitori di imballaggi vuoti, gli importatori di imballaggi pieni (cioè di merci imballate), gli autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci), i commercianti di imballaggi pieni (acquirenti-rivenditori di merci imballate), i commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione) (art. 218, co. 1, lett. s, DLgs n. 152/2006).

Sono invece esclusi dall’obbligo di adesione a CONAI, gli utenti finali degli imballaggi ossia quei soggetti che, pur acquistando merce imballata per l’esercizio della propria attività o per proprio consumo, non effettuano alcuna attività di commercializzazione e distribuzione della merce imballata acquistata. L’esclusione viene però meno quando tali soggetti:

– svolgono, con la merce imballata acquistata, un’attività commerciale, anche marginale rispetto alla propria attività principale;

– acquistano direttamente all’estero merce imballata o imballaggi vuoti per l’esercizio della propria attività;

– acquistano imballaggi vuoti sul territorio nazionale per l’esercizio della propria attività.

L’adesione è invece facoltativa per l’impresa estera che, se decide di aderire al CONAI, deve adempiere a tutte le disposizioni previste dalla normativa consortile, eleggendo un domicilio speciale in Italia presso una persona fisica o giuridica appositamente nominata mediante il modello allegato alla domanda di adesione per le imprese estere.


Modalità di adesione

I produttori e gli utilizzatori di imballaggi per iscriversi al CONAI devono utilizzare il servizio adesione online accessibile attraverso il portale impresainungiorno.gov.it direttamente dal sito internet www.conai.org.

Per poter utilizzare il servizio adesione online è necessario che le aziende siano iscritte al Registro Imprese. In caso contrario devono contattare il numero verde 800337799 o scrivere ad anagrafe@conai.org.

È prevista una procedura di iscrizione semplificata per le imprese produttrici o utilizzatrici di imballaggi, i cui ricavi complessivi delle vendite e delle prestazioni non hanno superato, nell’ultimo esercizio chiuso al momento dell’adesione, l’importo annuo di 500.000 euro. Tali imprese, infatti, possono aderire al CONAI attraverso l’associazione di categoria alla quale partecipano e tale modalità di iscrizione è estesa anche alle imprese agricole che, pur non essendo tenute, intendono partecipare volontariamente al CONAI.

Relativamente ai termini di adesione, le aziende di nuova costituzione, o quelle che iniziano una nuova attività che comporta produzione o utilizzo di imballaggi, devono aderire al CONAI entro un mese dalla data di inizio dell’attività prendendo come riferimento la prima fattura ricevuta o emessa.

La stessa procedura potrà essere utilizzata dalle aziende che, ad attività già avviata, siano tenute ad aderire a CONAI.


Quota di adesione

L’adesione a CONAI comporta il versamento di una quota costituita da un importo fisso di 5,16 euro alla quale si aggiunge un importo variabile solo per le imprese che nel corso dell’esercizio precedente all’adesione abbiano avuto ricavi complessivi superiori a 500.000,00 euro.

All’atto dell’adesione il consorziato è quindi tenuto a dichiarare i corrispettivi delle operazioni relative agli imballaggi o l’ammontare dei ricavi dell’ultimo esercizio. In relazione a questi dati viene calcolata la quota variabile. In ogni caso, l’importo totale non potrà superare l’ammontare di 100.000,00 euro.

In caso di aumento del proprio giro d’affari, l’impresa ha la facoltà di variare la propria quota di adesione e quindi di partecipazione al consorzio.

Entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, ogni consorziato può attestare a CONAI, con dichiarazione scritta, le variazioni in aumento dei propri costi o ricavi e modificare in tal modo la propria quota di partecipazione. Ciò è possibile solo per variazioni non inferiori al 20%.

Il Consorziato che vuole adeguare la quota di partecipazione deve accedere al servizio adesione online alla voce “Variazione”.


Contributo ambientale

Il contributo ambientale è previsto dall’art. 224, DLgs n. 152/2006 e rappresenta la forma di finanziamento del CONAI. Non è unico ma varia in base alla tipologia del materiale ed è distinto per fasce di prodotto.

Nel 2016, è stato approvato un progetto di diversificazione contributiva a cominciare dagli imballaggi in plastica con la finalità di utilizzare proprio la leva contributiva per incentivare la riduzione dell’impatto ambientale degli imballaggi.

Sono stati dapprima definiti i tre criteri guida per la diversificazione contributiva: la selezionabilità, la riciclabilità e per gli imballaggi che soddisfano i primi due criteri, il circuito di destinazione prevalente dell’imballaggio quando diventa rifiuto.

Da questo confronto sono scaturite tre differenti fasce contributive, che dopo un periodo di test di sei mesi, sono diventate operative dal 1˚ gennaio 2018:

– Fascia A – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;

– Fascia B – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;

– Fascia C – imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Per il 2019 con l’obiettivo di rendere più netta la distinzione tra le soluzioni di imballaggio selezionate e riciclate e quelle che ancora non lo sono e superare la logica del flusso prevalente, è stato adottato un criterio ancora più netto di prevenzione che ha portato ad aumentare la forbice contributiva tra le fasce e riclassificare gli imballaggi, a partire da quelli di Fascia B, come segue:

– Fascia A – imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Commercio & Industria”;

– Fascia B1 – imballaggi da circuito “Domestico” con una filiera di selezione e riciclo efficace e consolidata;

– Fascia B2 – Altri imballaggi selezionabili e riciclabili da circuito “Domestico”;

– Fascia C – imballaggi non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Per il 2020 le liste degli imballaggi sono state arricchite di nuove definizioni e precisazioni di carattere generale e nel contempo alcune tipologie di imballaggi sono state riallocate in fasce contributive differenti.

Per il 2021 sono state confermate le liste degli imballaggi nelle seguenti 4 fasce ma con i valori contributivi unitari per le Fasce B2 e C aumentati rispetto al 2020:

– Fascia A – Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da circuito C&I;

– Fascia B1 – Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico;

– Fascia B2 – Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo in fase di consolidamento e sviluppo – da Circuito Domestico e/o C&I;

– Fascia C – Imballaggi con attività sperimentali di selezione/riciclo in corso o non selezionabili/riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Dal 1° gennaio 2022 gli imballaggi in plastica sono stati suddivisi in cinque Fasce. In particolare:

– la Fascia A è stata divisa in A1 e A2. Nella prima voce sono rimasti tutti gli imballaggi ricompresi in precedenza nella Fascia A, al netto degli imballaggi flessibili in Polietilene che sono passati in A2;

– nella Fascia B2 sono tollerati anche gli imballaggi in polietilene espanso con spessori superiori ai 2 millimetri (in precedenza in Fascia C) e gli strati barriera realizzati in EVOH, ma con limite al 5% del peso totale dell’imballaggio;

– dal 1° luglio 2022 i tappi in plastica c.d. tethered progettati per rimanere solidali con il contenitore per bevande in plastica sono stati spostati dalla Fascia B2 alla Fascia B1, in una apposita voce separata.

Dal 1° gennaio 2023 entra in vigore la nuova classificazione degli imballaggi in nove fasce:

– la vecchia Fascia A1 si divide in due: A1.1 e A1.2, per separare gli articoli sui quali Corepla riconosce un corrispettivo per le attività di rigenerazione e riciclo (fusti e cisternette IBC, che vanno in fascia A1.2);

– è confermata la Fascia A2;

– la Fascia B1 si divide in B1.1 e B1.2, con l’obiettivo di separare gli articoli in PET (in B1.2) dagli articoli in HDPE (in B1.1);

– si scompone in tre fasce la vecchia Fascia B2: i contenitori rigidi in polipropilene rientrano in B2.1, gli articoli riciclabili a base poliolefinica passano nella Fascia B2.2 e nasce la Fascia B2.3 per accogliere quegli imballaggi con filiere di riciclo sperimentali e in consolidamento, che escono dalla Fascia C;

– la Fascia C, pur assottigliata, resta in vigore per gli imballaggi non ancora selezionabili o riciclabili allo stato delle tecnologie attuali.

Per la carta è previsto un contributo diversificato orientato allo sviluppo della raccolta e alla remunerazione di attività e investimenti per le operazioni di selezione e riciclo, attraverso l’applicazione dal 1˚ gennaio 2019 di un contributo aggiuntivo, definito Extra CAC, sulla specifica tipologia di imballaggio identificata. Si basa pertanto su criteri differenti rispetto a quelli adottati per la plastica, seppure con analoghe finalità e strumenti.


Aspetti fiscali del contributo ambientale

Le imprese che effettuano cessioni di imballaggi, sono tenute ad esporre il contributo ambientale in fattura che va considerato come corrispettivo di una prestazione accessoria ai sensi degli artt. 12, 13, DPR n. 633/1972.

In particolare, il contributo ambientale:

– rientra nel campo di applicazione IVA: il contributo va assoggettato alla medesima aliquota IVA degli imballaggi o dei materiali di imballaggio oggetto della cessione o del trasferimento.

– va valutato ai fini della fatturazione elettronica obbligatoria, introdotta dall’art. 1, commi 909 e ss., della L n. 205/2017.

Per le seguenti casistiche particolari ne deriva che:

– per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti dei clienti a fronte di dichiarazione di intento degli stessi (art. 8, co. 1, lett. c, DPR n. 633/1972), il contributo ambientale rientra nell’esenzione IVA;

– per le cessioni di imballaggi effettuate nei confronti di clienti che si avvalgono di un plafond di esenzione per export di imballaggi, il contributo Ambientale per la quota applicata (al netto della percentuale di esenzione comunicata dai cessionari) è soggetto allo stesso regime e alla medesima aliquota IVA degli imballaggi trasferiti;

– le cessioni di “bancali in legno (pallet) recuperati ai cicli di utilizzo successivi al primo e il relativo contributo sono soggetti al regime di reverse charge di cui all’art. 74, co. 7, del Decreto IVA.

In alternativa all’esposizione in fattura, l’utilizzatore può ricorrere a una formula semplificata di evidenziazione e limitarsi a riportare la dicitura “Contributo Ambientale CONAI assolto”.

Questa dicitura segnala all’acquirente che le procedure CONAI sono state correttamente applicate “a monte” della vendita e che, di fatto, il contributo è stato “internalizzato” nel prezzo delle merci.


Dichiarazione periodica del contributo ambientale

Tutti i produttori/importatori/commercianti che effettuano la prima cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo che andrà versato.

La dichiarazione periodica deve essere presentata dal produttore/importatore/commerciante tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (acciaio, alluminio, carta, legno, plastica, plastica biodegradabile e compostabile e vetro) e può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell’entità del Contributo.

La dichiarazione deve essere presentata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento attraverso il servizio di dichiarazione online, fruibile direttamente all’indirizzo https://dichiarazioni.conai.org oppure dall’home page del sito www.conai.org.

Gli importi risultanti dalla dichiarazione periodica devono essere versati previo ricevimento delle relative fatture da parte di CONAI, sui conti correnti di competenza.

Dal 2023 prende avvio la fase sperimentale del progetto che mira all’abolizione delle dichiarazioni del Contributo Ambientale CONAI avvalendosi dei dati desumibili dai tracciati XML delle fatture elettroniche emesse dai Consorziati che effettuano “prime cessioni” di imballaggi.

L’adesione al progetto è su base volontaria dei dichiaranti che ne faranno richiesta ed è subordinata tra l’altro alla integrazione delle fatture elettroniche con alcune informazioni che consentono l’esatta individuazione e classificazione dell’imballaggio oggetto di fatturazione.

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