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Saggi
5 Agosto 2019

Crowdfunding – Le modalità operative

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Come abbiamo avuto modo di dire in un nostro precedente articolo quando parliamo di  crowdfunding  intendiamo una forma di finanziamento collettivo, alternativo che si rivolge ad una ampia platea contattabile e contattata per lo più grazie alle piattaforme telematiche.

 

Il web è quindi solitamente la piattaforma (portale) che permette l’incontro e la collaborazione dei soggetti coinvolti in un progetto di crowdfunding.

 

Secondo il Framework for European Crowdfunding, “…l’ascesa del crowdfunding negli ultimi dieci anni deriva dal proliferare e dall’affermarsi di applicazioni web e di servizi mobile, condizioni che consentono a imprenditori, imprese e creativi di ogni genere di poter dialogare con la crowd per ottenere idee, raccogliere soldi e sollecitare input sul prodotto o servizio che hanno intenzione di proporre …”.

 

Il crowdfunding è un’importante fonte di finanziamento per circa mezzo milione di progetti europei annui che altrimenti non riceverebbero mai i fondi per vedere la luce.

 

Nel 2013 in Europa sono stati raccolti fondi pari a circa un miliardo di euro. Si stimano aumenti esponenziali nel prossimo futuro, migliaia di miliardi entro il 2020, grazie al crowdfunding, che trova tutti gli elementi per poter sprigionare al meglio le sue potenzialità nel web 2.0.

 

Il successo del finanziamento collettivo sta portando non solo alla nascita di svariate piattaforme che fanno da intermediari tra chi propone progetti e chi li finanzia, ma anche all’apertura di nuovi blog e siti che contribuiscono a diffondere questo nuovo tipo di finanziamento.

 

Il mercato di riferimento delle piattaforme di crowdfunding italiane continua a essere prevalentemente di tipo nazionale (73%) o locale (14%), sono poche le piattaforme che guardano fuori dai confini nazionali (12%).

 

Tra le leve per la crescita del crowdfunding italiano, la cultura (73%) è al primo posto, le norme all’ultimo. Attualmente in Italia esistono ben 82 piattaforme censite per finanziare i progetti, di cui 13 ancora in fase di lancio e 69 già attive.

 

Per quanto concerne, invece, le campagne destinate al finanziamento collettivo, dei 100.000 progetti presentati nel 2014, sono stati accettati e 6.300 (circa il 30%) hanno riscosso successo raccogliendo un totale di 56,8 milioni di euro.

 

Sempre in merito alle campagne, il 91% dei finanziamenti ottenuti tramite crowdfunding ha raggiunto cifre comprese tra i 1.000 euro ed i 10.000 euro e il settore dell’equity (che è addirittura riuscito a raggiungere una dimensione media pari a 294.000 euro) ha superato di molto le donazioni destinate ad ambiti come, ad esempio, quello del reward o quello del donation.

 

Questi i dati relativi al ruolo del crowdfunding in Italia: una formula alternativa di finanziamento collettivo, che sembra acquisire sempre più importanza anche nel nostro paese.

 

L’attività di gestione di portali per il crowdfunding, inquadrabile nell’ambito dei servizi di investimento, è stata ricondotta alla “ricezione e trasmissione ordini”, pertanto oltre alle banche e alle imprese di investimento autorizzate (“gestori di diritto”), è stato consentito ai sensi dell’articolo 3 della MiFID, che l’attività fosse svolta anche da altri soggetti sottoposti ad autorizzazione e alla vigilanza della Consob (“gestori autorizzati”).

 

Il Decreto ha introdotto una disciplina speciale (nazionale) per i gestori di portali diversi dalle banche e dalle imprese di investimento, i quali devono essere iscritti nell’apposito registro tenuto dalla Consob, non possono detenere somme di denaro e strumenti finanziari di pertinenza di terzi e devono trasmettere gli ordini riguardanti la sottoscrizione e la compravendita degli strumenti finanziari esclusivamente a banche e imprese di investimento.

 

L’iscrizione nel registro ha natura autorizzatoria, in quanto è subordinata alla sussistenza dei requisiti definiti dalla norma primaria e di quelli ulteriori, fra i quali quelli di onorabilità e professionalità, delegati alla potestà regolamentare della Consob.

 

Come abbiamo avuto modo di dire anche in precedenza vi sono diverse tipologie di Crowdfunding:

–  Finanziamento collettivo per ricompensa (Reward Crowdfunding): questo tipo di finanziamento collettivo, chiamata anche reward – based è il più diffuso per numero di piattaforme e prevede per l’investitore una ricompensa commisurata con il contributo. Solitamente la piattaforma dà due o più scelte di contributo ordinate per entità e con ognuna associata la sua ricompensa. A seconda se l’obiettivo di finanziamento è stato raggiunto oppure no le piattaforme di questo tipo seguono due dei seguenti schemi: Keep-it-all (tieni tutto) oppure All-or-nothing (tutto o niente);

–  Finanziamento collettivo per donazione (Donation Crowdfunding); il finanziamento collettivo per donazione è quel modello di crowdfunding in cui i sostenitori del progetto contribuiscono al medesimo finanziandolo senza aspettarsi un beneficio tangibile dalla donazione. In buona sostanza i sostenitori o investitori sono spinti dalla dedizione o attaccamento alla “causa” e dall’emotività che la campagna è riuscita a suscitare. Per questo motivo, il modello “donation – based” è particolarmente sinergico con le organizzazioni non a scopo di lucro o con quelle impegnate nel sociale;

–  Finanziamento collettivo civico (Civic Crowdfunding); il finanziamento collettivo civico è uno dei tipi di raccolta fondi dal basso che sta riscuotendo maggior successo. Un numero crescente di soggetti istituzionali come Comuni, Enti Provinciali, Municipalità, ecc… se ne sta servendo per finanziare opere pubbliche e attività di restauro del tessuto urbano. Il finanziamento civico promuove il superamento della separazione concettuale tra le sfere del privato, del pubblico e dell’impresa in vista di un bene e di un benessere comune;

  Finanziamento sotto forma di capitale di rischio (Equity Crowdfunding); Il finanziamento sotto forma di capitale di rischio è una modalità di finanziamento che consente a società non quotate di raccogliere risorse finanziarie dal pubblico a fronte di quote azionarie. Secondo la definizione adottata da Consob: «Si parla di equity-based crowdfunding quando tramite l’investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la “ricompensa” per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell’impresa.»;

–  Finanziamento collettivo per prestito; Il modello per prestito è un modello di finanziamento collettivo attraverso il quale persone fisiche e giuridiche possono decidere di prestarsi fondi reciprocamente, a un tasso di interesse più o meno alto, al fine di realizzare un progetto. In questo caso è definito anche peer to peer lending (P2P). Esiste anche una forma di finanziamento collettivo per prestito, definita invoice trading, in cui il prestito è garantito da fatture emesse da chi richiede i fondi. Questo settore risulta più maturo rispetto ad altri tipi di finanziamento collettivo e in forte crescita.

–  Modelli ibridi di finanziamento collettivo; I modelli ibridi prevedono una commistione tra più modelli, esistono ad esempio modelli ibridi di ricompensa e donazione che costituiscono il cosiddetto modello chiamato per ricompensa/donazione. I modelli ibridi di finanziamento collettivo hanno il pregio di lasciare maggiore libertà ai sostenitori e la possibilità di intercettare il maggior numero di donatori al progettista. Difatti possono verificarsi casi in cui un sostenitore sia molto coinvolto emotivamente da un progetto, al punto da non essere interessato a una ricompensa concreta, ma solamente alla finalità del progetto; in questi casi il progettista solitamente decide di sostenere il progetto tramite una donazione tout court di importo più o meno consistente senza la richiesta di una ricompensa.

 

Vediamo ora le modalità operative: i progetti che sono proposti sulle piattaforme di crowdfunding prevedono di norma un obiettivo, in termini di quantità di risorse, e una scadenza temporale entro la quale raccoglierle.

 

Alla scadenza è possibile che il budget richiesto sia stato raggiunto, per cui tutte le promesse d’investimento saranno perfezionate e accreditate sul conto intestato al promotore del progetto (offerente), ma potrebbe anche verificarsi il mancato raggiungimento dell’obiettivo finanziario, per cui nessun versamento sarebbe perfezionato e il donatore (finanziatore) non si vedrebbe addebitare l’importo promesso.

 

Nel primo caso il promotore dovrà procedere allo sviluppo del progetto e all’inoltro dei premi promessi ai donatori (quando previsti).

 

In merito ai costi delle operazioni di crowdfunding e alla remunerazione del gestore del portale si registrano comportamenti molto eterogenei. Alcuni portali trattengono una percentuale del capitale raccolto da ogni progetto di investimento, altri propongono servizi completamente gratuiti e si finanziano mediante le donazioni che i promotori dei diversi progetti vorranno offrire.

 

Il ruolo delle piattaforme di crowdfunding è di concentrare su un portale on-line i progetti presentati dalle startup e l’interesse dei potenziali investitori, facilitando in questo modo la raccolta di capitale da parte dei primi.

 

La mappatura delle piattaforme di crowdfunding italiane mostra una continua crescita del settore. Questa non appare più legata, come in passato, all’imitazione di modelli stranieri di successo, ma alla specializzazione settoriale e territoriale.

 

Tipicamente la presentazione delle richieste di finanziamento è effettuata attraverso piattaforme web che promuovono le iniziative presso i propri utenti e consentono loro di investire importi anche minimi.

 

L’attività delle piattaforme, proprio perché rivolta ad un pubblico di potenziali investitori non necessariamente qualificati, assume i contorni della sollecitazione del pubblico risparmio e dunque si presta ad essere regolamentata nell’ambito MiFID. In alcuni paesi l’organo di vigilanza finanziaria regolamenta la materia caso per caso, come accade per esempio in Regno Unito.

 

In Italia Consob ha emanato un apposito regolamento nel giugno 2013 che consente a chi ne abbia i requisiti e previa autorizzazione dello stesso organo di vigilanza, di gestire piattaforme di finanziamento sotto forma di capitale di rischio. Queste piattaforme possono pubblicare le offerte di sottoscrizione dell’investimento, a condizione che gli offerenti rientrino nelle seguenti categorie: start-up innovative, PMI innovative, OICR e società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative.

 

Per richiedere una consulenza professionale, visita la nostra pagina dedicata al crowdfunding  oppure scrivi alla Redazione

 

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