L’art. 20 e ss. del D.lgs 346/90 elenca le passività del de cuius che vanno considerate ai fini della determinazione della base imponibile dell’imposta di successione.
In particolare, dall’attivo dell’asse ereditario vanno detratti:
– i debiti del defunto esistenti alla data di apertura della successione;
– le spese funerarie;
– le spese mediche.
Analizziamo in particolare le singole voci
I debiti del defunto
Ai fini della deducibilità è necessario, ai sensi dell’art. 21 del citato decreto legislativo, che i debiti risultino da atto scritto avente data certa anteriore all’apertura della successione oppure da provvedimento giurisdizionale definitivo.
In mancanza di tali documenti occorre che i debiti risultino da attestazione redatta sul Modello approvato con decreto del Ministro delle Finanze (cd Mod. 237 “Dichiarazione di sussistenza di debito”). La suddetta dichiarazione deve essere sottoscritta da uno dei soggetti tenuti alla dichiarazione di successione e dai creditori del defunto.
Per particolari categorie di debiti si applicano invece le seguenti norme:
–per i debiti relativi all’esercizio di imprese: occorrono le scritture contabili obbligatorie del defunto, precisandosi che se quest’ultimo non era obbligato alla tenuta delle scritture e si tratta di debiti verso aziende o istituti di credito è possibile utilizzare come documentazione le scritture contabili dell’azienda o dell’istituto di credito;
– per i debiti cambiari: occorrono le scritture contabili del trattario o del prenditore;
– per i debiti tributari, verso lo Stato, gli enti pubblici territoriali e gli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociali: occorre l’ attestazione rilasciata dall’amministrazione creditrice o, per i debiti verso le pubbliche amministrazioni, la copia autentica della quietanza del pagamento avvenuto dopo l’apertura della successione;
–per i debiti verso lavoratori dipendenti: occorre l’ attestazione rilasciata dall’ispettorato provinciale del lavoro;
– per i debiti verso aziende o Istituti di Credito: occorre la certificazione rilasciata dall’ente creditore che deve indicare tutti i rapporti creditori/debitori esistenti con il defunto. Si precisa che nella determinazione del saldo dei conti correnti bancari non si tiene conto degli addebiti che derivano da assegni non presentati almeno 4 giorni prima della data di apertura della successione.
L’art. 22 del D.lgs 346/90 stabilisce che non sono deducibili i debiti contratti per l’acquisto di beni o diritti non compresi nell’attivo ereditario.
Le spese funerarie
Tra le passività deducibili l’art. 24 del D.lgs 346/90 annovera espressamente le spese sostenute per il funerale purchè risultino da regolari quietanze. Dette spese sono deducibili per un importo massimo di euro 1.032,91
Le spese mediche
Dalla base imponibile dell’imposta di successione sono deducibili le spese mediche e chirurgiche degli ultimi 6 mesi di vita del defunto (compresi ricoveri, medicinali e protesi). Tali spese devono essere state sostenute dagli eredi e devono risultare da regolari quietanze.
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