Cos’è e quali sono le conseguenze derivanti dalla diffida ad adempiere? La diffida è un istituto giuridico ed un rimedio stragiudiziale disciplinato dall’articolo 1454 del Codice Civile.
La diffida non è altro che un atto scritto con il quale una parte intima l’altra affinchè adempia un determinato obbligo contrattuale. Dopo ripetuti solleciti, una parte decide di dare all’altra una sorta di “ultimatum”. Grazie a questo rimedio stragiudiziale è possibile stabilire con chiarezza la posizione di entrambe le parti nell’esecuzione contrattuale, mettendo sull’avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta più a tollerare.
Diffida: cos’è?
La diffida ad adempiere è un rimedio stragiudiziale, un’intimazione scritta che una parte rivolge ad un’altra parte affinchè provveda ad adempiere un obbligo contrattuale preciso entro un determinato lasso di tempo. Una volta decorso tale termine, il contratto si risolverà. Numerose sono le fattispecie in cui può essere utile ricorrere ad una diffida. L’articolo 1454 del Codice Civile recita: “Alla parte inadempiente l’altra può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s’intenderà senz’altro risoluto”. Il secondo comma del suddetto articolo sancisce che salvo differente pattuizione tra le parti, il termine non può essere inferiore a 15 giorni. Il terzo comma dell’articolo 1454 Cod. civ. sancisce quali sono gli effetti della diffida ad adempiere nell’ipotesi in cui la parte non provveda a rispettare quanto previsto contrattualmente. Una volta decorso il termine senza che il contratto sia adempiuto, opera la risoluzione contrattuale.
La lettera di diffida: parti costituenti
Anche se è possibile utilizzare differenti modelli di lettera di diffida, è sempre bene affidarsi alla consulenza di un legale professionista, che formuli la missiva ad hoc in modo tale da pervenire al risultato finale. Sono tre le parti che costituiscono la lettera di diffida ad adempiere: nella prima parte vengono riassunte le generalità del soggetto mittente e del destinatario e l’oggetto della missiva. Nella seconda parte della lettera sono esposte le motivazioni e i contenuti che hanno portato il mittente a redigere la diffida. Nella terza parte della lettera è riportata la vera e propria diffida: il mittente invita il destinatario di provvedere all’adempimento entro un determinato lasso temporale che non può essere inferiore ai quindici giorni. Una volta decorso tale termine, sopraggiunge la risoluzione contrattuale. La lettera di diffida può essere inoltrata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).
Quali sono le conseguenze della diffida?
Dopo aver inoltrato la lettera di diffida possono scaturire differenti conseguenze: è possibile rispondere con una missiva ulteriore da parte del proprio legale nel quale sono esposte le proprie motivazioni. La missiva di diffida non è strumento che deve essere utilizzato per dare il via ad una causa giudiziaria e può generare aperture che possono portare a utili conseguenze per entrambe le parti. Dal momento che il destinatario può rispondere in modo differente è opportuno prevenire le conseguenze, predisponendo la missiva con un legale. La diffida non deve essere interpretata come “atto di guerra”, ma permetterà alle due parti di negoziare e di raggiungere una soluzione più soddisfacente.
Qual è lo scopo della diffida?
L’invio di una lettera di diffida ha come obiettivo quello di segnalare al destinatario che il mittente è serio nel fare valere i propri diritti. Lo scopo della missiva potrebbe essere quello di evitare l’azione legale attraverso un adempimento bonario della prestazione da parte del destinatario. Altre volte potrebbe essere un vero e proprio “ultimatum” prima di intraprendere un’azione giudiziaria e potrebbe servire come prova in un eventuale procedimento legale che il mittente ha tentato di risolvere la questione in modo amichevole prima di avviare una causa legale. La diffida è un “atto di parte” non vincolante.
Come deve comportarsi il destinatario della diffida?
I termini indicati nella diffida ad adempiere non comportano alcuna decadenza. Il destinatario che riceve la diffida deve valutare con attenzione il contenuto e le richieste in essa contenute. Per capire le implicazioni e per decidere la soluzione necessaria da attivare sarebbe bene consultare un legale, il quale potrebbe contestare in toto il contenuto della missiva, oppure avviare la negoziazione o il rispetto delle richieste.
La diffida può sfociare in un’azione legale?
Nel caso in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo o nel caso in cui il destinatario ignori le richieste, la missiva potrebbe sfociare in un’azione legale. Il mittente potrebbe procedere con un’azione legale per fare valere i propri diritti. Non c’è un lasso di tempo massimo entro cui agire in tribunale.
Quando scade la diffida?
La missiva non ha una scadenza predefinita, ma i legali possono fissare un termine ultimo per provvedere all’adempimento. Alla scadenza del termine si producono in automatico alcuni effetti. Al ricevimento della lettera di diffida è bene tenere presente che dinanzi a determinati solleciti ed affermazioni, è opportuno non lasciare la lettera senza alcuna risposta. Dinanzi al Giudice, la mancata risposta potrebbe essere interpretata con sospetto. Non essendoci alcun obbligo giuridico di risposta alla diffida, ci si domanderebbe per quale motivazione l’accusato non si sarebbe difeso.
Diffida per riscossione dei crediti
Per poter riscuotere dei crediti fra privati è necessario poter contare su un titolo esecutivo, il quale attesti che il credito esiste e che può essere riscosso. Per poter procedere alla riscossione coattiva di un credito è necessario seguire questi passi:
- inoltrare un atto di diffida e di costituzione in mora;
- proporre ricorso ex articolo 633 Codice di Procedura Civile al giudice per ottenere il decreto ingiuntivo. Esso può provvisoriamente esecutivo e non provvisoriamente esecutivo.
L’atto di precetto ha efficacia limitata: una volta notificato il decreto ingiuntivo del debitore, è necessario attendere 40 giorni previsti dalla normativa affinchè il debitore possa esercitare la facoltà di opporsi. Una volta trascorso questo lasso temporale, si deve provvedere alla formazione dell’atto di precetto con cui viene intimato il pagamento. In caso di mancato riscontro positivo al precetto, è possibile richiedere il pignoramento al tribunale. La normativa prevede il pignoramento mobiliare, immobiliare e presso terzi.
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