Per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale conforme ai compensi previsti per gli avvocati e gli altri professionisti iscritti agli ordini di appartenenza. L’equo compenso è stato introdotto con la Legge n. 49/2023 e serve a tutelare i professionisti per ricevere un compenso appropriato per la propria prestazione e anche per evitare una concorrenza sleale da parte dei colleghi che potrebbero fornire un servizio ad un prezzo molto inferiore all’effettivo valore. Questa legge non è retroattiva, per cui, viene applicata dalla sua entrata in vigore e non per le attività già in essere.
Quando si applica.
L’equo compenso si applica ai rapporti professionali riguardanti la prestazione d’opera intellettuale:
- svolte a favore di imprese bancarie e assicurative e delle loro società controllate o mandatarie;
- svolte a favore delle imprese che nell’anno precedente all’incarico hanno avuto più di 50 lavoratori;
- svolte a favore delle imprese che nell’anno precedente all’incarico hanno avuto un ricavo annuo superiore a 10 milioni di euro;
- svolte a favore della pubblica amministrazione.
Quando non si applica.
L’equo compenso non viene applicato per le prestazioni rese dai professionisti:
- alle società veicolo di cartolarizzazione;
- agli agenti della riscossione.
Clausole nulle.
Sono nulle le clausole:
- che non prevedono un compenso equo e proporzionato alla prestazione;
- quando vi siano accordi che vietino al professionista di prendere acconti o impongano anticipi di spese, o comunque vi si una caso di vantaggio sproporzionato verso il committente;
- quando vi siano accordi di compensi inferiori a quelli stabiliti dai decreti ministeriali;
- sono nulle tutte quelle clausole o accordi per cui il cliente può modificare unilateralmente il contratto.
Come impugnare il documento.
- Si può impugnare il documento in esame (che sia una convenzione, un contratto, un esito di gara o un qualsiasi documento che preveda un accordo con un compenso inferiore a quello stabilito) davanti al Tribunale del luogo di residenza o domicilio del professionista;
- facendo valere le cause di nullità previste;
- il Tribunale di competenza farà valere la sentenza, facendo pagare al cliente la parte dell’importo mancante che serve per raggiungere la somma dovuta. Il Tribunale potrebbe anche far pagare in aggiunta un indennizzo, fino al raggiungimento della somma dovuta.
Prescrizione.
La prescrizione decorre dal momento in cui cessano i rapporti con l’impresa.
Osservatorio nazionale sull’equo compenso.
L’organo che vigila sull’equo compenso è l’osservatorio Nazionale sull’equo compenso designato presso il Ministero della Giustizia. E’ un organo che dura in carica tre anni e per cui non è previsto un compenso o gettoni di presenza.
E’ un organo composto da:
- un rappresentate nominato dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- un rappresentate per ciascuno dei Consigli Nazionali degli ordini professionali;
- da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero delle imprese e del Made in Italy, per le associazioni dei professionisti non iscritti a ordini e collegi;
- il Presidente è il Ministro della Giustizia o un suo delegato.
I compiti dell’Osservatorio Nazionale dell’equo compenso sono:
- previa richiesta, deve esprimere un parere sugli schemi degli atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e formulare eventuali proposte;
- l’organo deve segnalare al Ministro della Giustizia eventuali anomalie in materia di equo compenso.
Quest’organo deve presentare entro il 30 settembre di ogni anno una relazione sull’attività svolta.
Normativa.
- Legge n. 49/2023;
- D.M. n. 147/2022;
- Decreto Ministeriale n. 140/2012.
Fonte.
- Gazzetta Ufficiale.
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