La Comunità Europea è intervenuta in più occasioni e in maniera abbastanza significativa in materia di Iva, dapprima con la Direttiva 2006/112/CE detta anche “Direttiva Iva”, successivamente con la “Direttiva Fatturazione” la prima n. 2001/115/CE del 2012.2001 e più recentemente con la seconda la n. 2010/45/UE.
Alle indicazioni comunitarie anche l’Italia in quanto Stato Membro doveva uniformarsi, da qui il Decreto Legge 11.12.2012 n. 216 recante “Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione Europea”, definito anche Decreto salva infrazioni.
Il Decreto però non è stato convertito in quanto la Legislatura si è conclusa anticipatamente per le dimissioni del Governo, e quindi il suo contenuto è stato integralmente inserito all’interno della Legge di Stabilità 2013, la n. 228 del 24.12.2012 all’articolo 1 commi da 324 a 335.
Tale previsione normativa ha modificato sensibilmente le regole in materia di fatturazione delle operazioni e in materia di effettuazione delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, così come originariamente previste nel D.P.R. 633/72.
Le novità introdotte decorrono dal 01.01.2013 e avranno un notevole impatto sugli operatori in quanto in alcuni casi andranno a stravolgere comportamenti ormai consolidati nel tempo.
Con particolare riferimento alle modifiche che riguardano l’ambito nazionale, le novità si possono così riassumere:
– Numerazione delle fatture e identificazione univoca delle stesse;
– Fatture semplificate;
– Fatture differite;
– Fatture elettroniche;
– Conservazione delle fatture;
– Limiti volume d’affari per liquidazione trimestrale;
– Nuove aliquote Iva.
Vediamole ora nel dettaglio:
Numerazione delle fatture ed Identificazione univoca delle stesse:
L’articolo 21 del D.P.R. 633/72, nel testo in vigore fino al 31.12.2012, prevedeva al comma 2 che la fattura doveva essere “datata e numerata in ordine progressivo per anno solare …”
Le novità introdotte in materia di numerazione delle fatture dal Decreto Legge 228/2012 non prevede più la progressività annuale ma l’indicazione di un numero progressivo univoco. Tale modifica si è resa necessaria al fine di reperire, nell’ordinamento italiano, le indicazioni della Direttiva n. 2006/112/CE del 28.11.2006 così come modificata dalla Direttiva n. 2010/45/UE del 13.07.2010.
Il disagio e la confusione interpretativa sul concetto di numerazione univoca ha indotto l’Agenzia delle Entrate ad intervenire con la Risoluzione n. 1/E/2013 del 10.01.2013 della Direzione Centrale Normativa, la quale chiarisce che l’identificazione univoca della fattura si ottiene “… anche mediante riferimento alla data di fattura stessa …” trattandosi questo di un elemento da indicare obbligatoriamente in fattura.
Riepilogando, al fine di rendere identificabile in maniera univoca ed inequivocabile i documenti fiscali:
– L’art. 21 comma 2 lettera b) del D.P.R. 633/72 è stato modificato introducendo l’obbligo di attribuire alle fatture emesse un numero progressivo che identifichi la fattura in modo univoco; da una prima lettura si riteneva che la progressività non riguardasse quindi più l’anno solare ma l’intera vita aziendale, continuando così all’infinito. Ciò avrebbe creato qualche difficoltà anche di adeguamento dei sistemi informatici e gestionali utilizzati sia per la fatturazione che per la contabilizzazione delle fatture stesse;
– A seguito dell’intervento dell’Agenzia delle Entrate, così come indicato nella Risoluzione n.1/2013 del 10.01.2013, le scelte che si configurano possibili sono così riassumibili:
a) Sistema di numerazione continuativo, ovvero non si ricomincia da 1 ogni anno solare ma prosegue di anno in anno, così quindi il primo numero di fattura emessa nel 2013 sarà quello successivo all’ultimo emesso per il 2012, e così via fino alla cessazione dell’attività;
b) Sistema di numerazione progressivo: a partire dal n. 1 del 2013 e via continuando fino alla cessazione dell’attività (la numerazione infatti dovrà proseguire ininterrottamente per tutti gli anni di esercizio dell’attività e così fino alla cessazione della stessa);
c) Sistema di numerazione tradizionale, ovvero ricominciando da 1 ogni anno, così come avveniva fino al 31.12.2012 in quanto la data di emissione, indicata obbligatoriamente nella fattura, garantisce comunque l’identificazione univoca della fattura;
d) Sistema di numerazione tradizionale, ma con l’introduzione di un elemento di serie che la renda inequivocabilmente identificabile; l’elemento introdotto potrebbe essere una lettera, l’anno di emissione, o più semplicemente il numero seguito dall’anno di emissione (per esempio n. 01/2013 oppure 2013/01);
Si ritiene quindi che l’Agenzia delle Entrate abbia privilegiato la sostanza alla forma, individuando comunque altri elementi presenti nella fattura che la rendano identificabile, primo tra tutti la data di emissione che ricordiamo è comunque sempre un elemento obbligatorio (articolo 21 lettera a D.P.R. 633/72).
Al fine di rendere comunque inequivocabilmente individuabile la fattura emessa si dovranno rispettare alcune indicazioni minime, primo tra tutti così come indicato anche precedentemente l’indicazione della data di emissione.
Sulla fattura dovrà sempre essere indicato l’elemento identificativo fiscale del destinatario anche nel caso in cui sia un consumatore finale (privato) e quindi non abbia la partita iva.
In particolare, al fine di identificare correttamente i soggetti destinatari del bene ceduto o della prestazione professionale, la fattura dovrà contenere:
Il numero di partita Iva se il destinatario è un’impresa o un professionista;
Il codice fiscale se il destinatario è una persona fisica senza partita iva;
Il numero di identificazione Iva attribuito dallo Stato Estero se il destinatario è un soggetto passivo di altro Paese Comunitario.
Fattura semplificata:
Con il recepimento della Direttiva n. 2010/45/UE è stato introdotto il nuovo art. 21 bis in tema di fatturazione semplificata.
Obiettivo rendere più snella la procedura di emissione dei documenti fiscali in particolare laddove l’importo degli stessi è poco rilevante e riguardano operazioni di scarso impatto economico.
E’ prevista infatti una versione semplificata di fattura per le operazioni di importo non superiore al limite di € 100,00, iva compresa; la norma comunitaria parla appunto di totale della fattura.
In questo caso non sarà più obbligatorio indicare separatamente l’imponibile e l’imposta ma potrà essere indicato un unico importo complessivo, lasciando quindi l’onere in sede di registrazione di scorporare l’Iva.
All’emittente è consentita la possibilità di indicare solo i dati per calcolare l’imposta (aliquota) se non si vuole indicare l’imposta incorporata nel totale fattura (vedi art. 21 bis comma 1 lettera g), sarà cura del cliente determinare l’imponibile e l’imposta in sede di registrazione sul registro degli acquisti.
Il predetto limite d’importo potrà però essere elevato fino a € 400,00 o addirittura essere eliminato per determinati settori di attività ovvero per quella tipologia di contribuenti per i quali sia particolarmente difficoltoso emettere le fatture ordinarie. Per questo però si dovrà attendere l’emanazione di un apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Superati i suddetti limiti di importo o il vincolo della territorialità della controparte si procederà alla fatturazione secondo i criteri ordinariamente previsti dall’art. 21 D.P.R. 633/72.
Non è consentita l’emissione della fattura semplificata per le cessioni intracomunitarie non imponibili di cui all’art. 41 del D.L. 331/1993 e per le cessioni di beni e prestazioni di servizi non soggette all’Iva, in quanto non territoriali in Italia, effettuate nei confronti di un soggetto passivo comunitario che sia debitore dell’imposta nel suo paese (reverse charge).
L’emissione semplificata invece è consentita per le note di rettifica di cui all’art. 26 del D.P.R. 633/72 a prescindere dall’importo indicando semplicemente il riferimento alla fattura; si tratta di una fattura rettificativa che sostituisce a tutti gli effetti le note di addebito e di accredito finora utilizzate.
Ancora, anche la struttura “fisica” della fattura assume un aspetto semplificato, in particolare per quanto riguarda i seguenti elementi:
– Dati del cliente: obbligo di indicare solo il codice fiscale o la partita Iva se si tratta di soggetto residente stabilmente in Italia o del numero identificativo dello Stato Estero attribuito all’operatore comunitario dallo Stato in cui questo è stabilito. Non è più obbligatorio l’indicazione della ragione sociale o dell’indirizzo. Dovrà essere armonizzato l’art. 23 del D.P.R. 633/72 dedicato al registro delle fatture emesse che indica appunto che nel suddetto registro debbano essere riportati “ditta, denominazione o ragione sociale, cognome e nome” del cliente.
– Dati dell’emittente: sono da indicare i dati identificativi e la partita Iva compresi quelli del rappresentante fiscale o della stabile organizzazione in caso di soggetto non residente;
– Oggetto dell’operazione: descrizione sintetica dei beni ceduti o delle prestazioni effettuate ed oggetto di fatturazione e non più l’indicazione della “natura, della quantità o qualità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione;
– Importo complessivo lordo: come già detto prima, basterà l’ammontare dell’iva incorporata o anche soltanto dell’aliquota.
La semplificazione apparirà ancora più definita nel caso di emissione della fattura, sia ordinaria che semplificata, a mezzo del registratore di cassa (vedi nuovo art. 1 comma 4 Legge 18/1993) in analogia con quanto già previsto per l’emissione dello scontrino parlante. La stessa infatti dovrà indicare semprela Partita Ivao il Codice Fiscale del destinatario.
Le operazioni interessate sono in particolar modo quelle indicati nell’art. 22 del D.P.R. 633/72 ovvero:
a) Cessioni di beni effettuate da commercianti al minuti autorizzati in locali aperti al pubblico, in spacci interni, mediante apparecchi di distribuzione automatica, per corrispondenza,a domicilio o in forma ambulante;
b) Prestazioni alberghiere e somministrazioni di alimenti e bevande effettuate dai pubblici esercizi, nelle mense aziendali, o mediante apparecchi di distribuzione automatica;
c) Prestazioni di trasporto di persone nonché di veicoli e bagagli al seguito;
d) Prestazioni di servizi rese nell’esercizio di imprese in locali aperti al pubblico, in forma ambulante o nell’abitazione di clienti;
e) Prestazioni di custodia e amministrazioni di titoli e per gli altri servizi resi da aziende o istituti di credito e da società finanziarie o fiduciarie;
f) Operazioni esenti indicate ai nn. da1 a5 e ai nn. 7,8,9,16 e 22 dell’art. 10;
g) Attività di organizzazione di escursioni, visite delle città, giri turistici ed eventi similari, effettuate dalle agenzie viaggi e turismo.
Per le attività di cui sopra l’art. 22 prevede l’obbligo di emissione della fattura se la stessa è richiesta dal cliente; in questo caso potrà essere emessa la fattura semplificata anche mediante l’utilizzo di apparecchiature di misurazione fiscale (registratore di cassa) con le stesse modalità già previste per l’emissione dello scontrino parlante seppure nel rispetto dell’eventuale limite di importo indicato.
I dati identificativi del soggetto cedente o prestatore che dovranno essere indicati nelle fatture emesse con apparecchi di misurazione fiscale, in alternativa a quelle richiesti per l’emissione delle fatture ordinarie o semplificate, saranno stabiliti con apposito Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.
Fattura differita:
Per meglio comprendere la portata delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità è opportuno riprendere alcuni concetti fondamentali.
Secondo il nostro ordinamento Iva la fattura deve essere emessa all’atto dell’effettuazione delle operazioni; tale termine è identificato all’art. 6 del D.P.R. 633/72 ed è così riassumibile, in via generale:
Per la cessione di beni immobili: alla data della stipula dell’atto di trasferimento del bene;
Per la cessione di beni mobili: all’atto della consegna o spedizione del bene;
Per le prestazioni di servizio: all’atto del pagamento (principio di cassa);
Per qualsiasi operazione: al momento dell’emissione della fattura se la stessa è anticipata rispetto ai momenti sopra individuati.
In tutti questi casi si parla di emissione della fattura immediata o accompagnatoria.
E’ bene evidenziare che ai fini dell’identificazione del momento dell’emissione della fattura non rileva in alcun modo il momento della compilazione fisica di predisposizione del documento, considerato atto interno, ma solo la data di emissione riportata nel documento.
L’art. 21 del D.P.R. 633/72 stabilisce però delle eccezioni consentendo quindi l’emissione della fattura anche in momenti successivi al momento dell’effettuazione dell’operazione come sopra identificata; in questo caso di parla di fattura differita; un esempio tra tutti quando la consegna dei beni è accompagnata da D.D.T. con la possibilità quindi di emettere la fattura – magari anche cumulativa di tutte le spedizioni effettuate a favore di un unico soggetto nell’ambito di un mese – in un momento successivo.
In queste situazioni la fattura differita deve essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’operazione è considerata effettuata.
Come abbiamo visto, fino al 31.12.2012 la possibilità di emettere la fattura differita era limitata alle “cessioni di beni”.
Con il D.L. 228/2012 viene introdotta la possibilità di emettere la fattura differita anche per le prestazioni di servizi, per le quali fino ad ora l’emissione della fattura doveva essere contestuale al pagamento della stessa, purché la prestazione di servizi risulti individuabile da idonea documentazione.
La fattura differita per prestazioni di servizi dovrà inoltre riportare il dettaglio delle operazioni poste in essere (in luogo del riepilogo dei D.D.T. come previsto per le fatture differite emesse per le cessioni di beni).
Malgrado la normativa non indichi espressamente che cosa debba intendersi per idonea documentazione si ritiene che la stessa possa essere rappresentata da: contratto, copia bonifico e quindi tracciabilità dei pagamenti, incarico professionale, corrispondenza a mezzo pec, ecc ….
Il nuovo termine di emissione, così come per le cessioni di beni risultanti da documento di trasporto, è “entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, con facoltà di emettere anche una fattura cumulativa per tutte le prestazioni effettuate a favore di un medesimo cliente; opportunità questa che fino al 31.12.2012 era riconosciuta solo per le cessioni di beni.
Ai fini della liquidazione dell’imposta si ricorda comunque che anche in presenza di emissione di fattura differita, l’imposta dovrà essere conteggiata nella liquidazione del periodo (mese o trimestre) in cui l’operazione si è compiuta indipendentemente dal momento di emissione o di registrazione della stessa (art. 6 D.P.R. 633/72 momento impositivo).
Fattura elettronica:
Il D.L. n. 216/2012, recependola Direttiva Comunitaria2010/45/UE del 13.07.2010, è intervenuto anche in materia di fatturazione elettronica, modificandone sia la modalità di emissione che di conservazione ed indicandone gli elementi obbligatori che devono essere presenti.
Gli intenti della norma comunitaria sono molteplici:
– armonizzare e semplificare le regole per l’emissione delle fatture elettroniche riducendo al minimo i vincoli che hanno impedito fino ad ora la larga diffusione di questo innovativo strumento;
– adeguare le procedure informatiche all’evoluzione tecnologica, accrescendo così anche l’efficienza delle imprese;
– agevolare le procedure di emissione e di conservazione dei documenti fiscali, attraverso l’incentivazione di processi automatizzati per invio, ricezione, gestione e contabilizzazione dei documenti;
– tentare di ridurre i costi per l’impresa (costi di materializzazione dei documenti nonché le spese postali per la spedizione).
Innanzitutto occorre ricordare che per “fattura elettronica” si intende il documento informatico inviato con un file di qualsiasi formato che garantisca l’integrità dei dati contenuti e l’attribuzione univoca al soggetto emittente.
I requisiti che debbono coesistere per qualificare la fattura come “elettronica” sono i seguenti:
– Emissione in formato elettronico;
– Ricevimento in formato elettronico;
– Accettazione del destinatario.
In assenza di uno dei requisiti, la fattura, seppure emessa elettronicamente, non può considerarsi “elettronica” ai fini della normativa Iva, con particolare attenzione ai riflessi in ambito di conservazione dei documenti.
Si considera fattura elettronica il documento strutturato in formato .xml o .pdf; quindi è considerata correttamente emessa anche la fattura inviata a mezzo e-mail con allegato un file in formato .pdf ovvero trasmessa a mezzo fax elettronico (cioè tramite pc); non è invece considerata fattura elettronica la fattura inviata a mezzo di fax analogico e quindi con modalità cartacea.
Ciò premesso:
– la fattura emessa in formato elettronico è completamente equiparata a quella emessa in formato cartaceo; infatti il nuovo art. 21 del D.P.R. 633/72, così come modificato dalla Legge di Stabilità 2013 ed in vigore dal 01.01.2013 recita così: “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all’atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente”;
– la fattura elettronica o quella cartacea possono essere emesse anche sotto forma di “nota”, “parcella” o altro; non è infatti rilevante la veste assunta dal documento, né la veste giuridica del soggetto emittente, quanto il suo contenuto e la sua finalità;
– il ricorso all’emissione della fattura elettronica è subordinata al consenso del destinatario; non è richiesta alcuna accettazione scritta, anche se sarebbe preferibile e forse necessaria; l’accettazione della fattura potrà essere anche tacita e potrà essere rilevabile da altri documenti, quali per esempio contratti o ordini, l’accettazione del documento, e in ogni caso sarà espressa da altri atti concludenti quali ad esempio la registrazione della fattura sul registro iva acquisti o il suo pagamento;
– la fattura elettronica si considera emessa al momento della spedizione o della messa a disposizione del cliente;
– La fattura elettronica può essere conservata elettronicamente, quindi, ai soli fini della conservazione non vi è l’obbligo di stampare le fatture ricevute in formato .pdf;
– Ai fini delle annotazioni obbligatorie di natura contabile la fattura elettronica deve essere materializzata, ovvero stampata e quindi riprodotta in formato cartaceo sia da parte dell’emittente che da parte del destinatario;
– Il soggetto passivo ha l’obbligo di garantire l’autenticità dell’origine, l’integrità del contenuto e la leggibilità nel tempo del documento dal momento della sua emissione fino al termine del suo periodo di conservazione; i contribuenti che decideranno di adottare questa modalità per l’emissione delle fatture avranno la massima libertà nella scelta delle procedure gestionali ritenute più idonee a garantire l’autenticità, l’integrità e la non modificabilità del documento.
Alla luce di quanto sopra detto vediamo nel dettaglio i requisiti che devono essere rispettati per l’emissione delle fatture elettroniche:
– Autenticità dell’origine: deve essere sempre possibile verificare l’identità del soggetto emittente e la riferibilità della fattura emessa allo stesso;
– Integrità del documento: il contenuto del documento (fattura) non deve risultare modificato o modificabile dal momento dell’emissione a quello di conservazione;
– Leggibilità nel tempo: il documento deve poter essere letto, riletto, consultato nel tempo a prescindere dal formato in cui lo stesso è stato emesso e conservato.
Liquidazione I.V.A.: nuovi limiti del volume d’affari – liquidazioni trimestrali
Prima di affrontare i riflessi delle novità introdotte dal D.L. 228/2012, è opportuno riprendere due concetti fondamentali ovvero quello della liquidazione dell’imposta e quello del versamento della stessa.
Con il termine di liquidazione da un punto di vista strettamente fiscale si deve intendere la determinazione dell’eventuale saldo a credito o a debito con riferimento ad un determinato periodo (mese o trimestre).
Con il termine di versamento invece si deve far riferimento all’eventuale materiale versamento del saldo risultato a debito in sede di liquidazione dell’imposta.
Fatte queste opportune premesse occorre ricordare che nell’ambito I.V.A. il regime ordinario di liquidazione è mensile, con la possibilità per il contribuente di optare per la liquidazione trimestrale qualora rientrasse in determinate condizioni strettamente legale al volume d’affari (totale delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A. compiute in un esercizio fiscale).
La Legge di Stabilità 2012 ha innalzato la soglia dei ricavi che consentono l’adozione del regime contabile semplificato, prevedendo tra l’altro che questi stessi limiti fossero estesi anche al volume d’affari rilevante ai fini dei termini per la liquidazione periodica IVA.
Per volume d’affari si intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate dal contribuente, registrate o da registrare, con riferimento al periodo di imposta (coincidente con l’anno solare), al netto delle eventuali note di variazione e delle cessioni di beni strumentali.
Il concetto di volume d’affari è stato modificato dal Decreto Legge n. 228/2012, ampliando l’obbligo di fatturazione anche per determinate operazioni pur non soggette ad Iva.
Il Decreto Legge 228/2012, recependo la più volte citata Direttiva Comunitaria n. 2010/45/UE, ha modificato il comma 6 dell’art. 21 del D.P.R. 633/72 prevedendo l’obbligatorietà di fatturazione anche per alcune delle tipologie di operazioni per le quali prima nulla era stato indicato e l’indicazione delle precise annotazioni da inserire nel documento a seconda della tipologia di operazione.
Dal 01.01.2013 inoltre l’obbligo di fatturazione è stato esteso anche alle operazioni attive non territorialmente rilevanti in Italia ai fini Iva ai sensi degli artt. 7 e 7 septies del D.P.R. 633/72 e nell’obbligo di indicazione delle seguenti annotazioni:
– Cessioni di beni e prestazioni di servizi (diverse da quelle di cui all’art. 10 da n.1 a4 e 9), effettuate nei confronti di un soggetto passivo che è debitore di imposta in un altro stato membro dell’unione europea (reverse charge);
– Le cessioni di beni e prestazioni di servizi che si considerano effettuate fuori dall’Unione Europea (operazioni non soggette).
Poiché le predette operazioni concorreranno alla formazione del volume d’affari, possiamo affermare che dal 01.01.2013 le uniche operazioni che non rileveranno ai fini della determinazione del volume d’affari saranno le cessioni di beni ammortizzabili e i passaggi di beni e servizi tra attività gestite separatamente.
In virtù delle novità sopra dette i nuovi limiti di volume d’affari per poter esercitare l’opzione per la liquidazione trimestrale sono i seguenti:
– € 400.000 per contribuenti che esercitano prestazioni di servizi;
– € 700.000 per contribuenti che esercitano attività di impresa.
In caso di opzione per la liquidazione trimestrale l’eventuale versamento del saldo a debito dovrà essere maggiorato dell’1%.
L’opzione potrà avvenire nella dichiarazione da presentare nel 2014 con riferimento al periodo di imposta 2013 anche se varrà in ogni caso il comportamento concludente del contribuente.
Si ricorda che dal 01.12.2012 è stato introdotto il “regime IVA per cassa” pertanto in occasione della liquidazione IVA (mensile o trimestrale) i soggetti che hanno optato per l’applicazione del suddetto regime dovranno tener conto dell’imposta (sia a debito che a credito) effettivamente rilevante in relazione all’eventuale intervenuta manifestazione finanziaria del pagamento (totale o parziale) della fattura.
I termini di versamento dell’eventuale debito verso l’Iva, mensile o trimestrale, non hanno subito modifiche, così come rimane confermato l’obbligo del versamento entro il 27.12 di ogni anno dell’acconto Iva, acconto che andrà poi scomputato dal saldo dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’esercizio.
La modifica delle aliquote I.V.A.:
Sempre secondo quanto previsto dalla Legge di Stabilità 2013 dal 01.07.2013 vi sarà un ulteriore aumento dell’aliquota ordinaria dell’Iva, ora del 21% e che passerà quindi al 22%.
L’aumento interesserà le cessioni di beni (mobili o immobili) e le prestazioni di servizi con riferimento rispettivamente alla loro data di consegna o spedizione e per i pagamenti effettuati con decorrenza dal 01.07.2013, salvo eventuale fatturazione anticipata.
Così come avvenuto in occasione del precedente aumento, nessuna variazione avverrà in materia di ritenuta d’acconto che rimarrà calcolata in misura del 20%.
Restano invariate le aliquote del 4% e del 10%.
A cura di Bregolato Rag. Marta – C.d.L. di Padova
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