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14 Ottobre 2022
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Fatture intracomunitarie: cosa sono e scadenze.

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Tutti i soggetti che effettuano operazioni con altri Paesi dell’Unione Europea devono essere iscritti al VIES, ovvero un sistema dell’Agenzia delle Entrate dove ci iscrive preventivamente, attesta la validità della Partita IVA nello svolgere operazioni nell’Unione Europea, utilizzando la fattura intracomunitaria. La fattura intracomunitaria viene emessa per una transazione effettuata tra soggetti passivi residenti in due Stati diversi dell’Unione Europea. Fino al 30 giugno 2022 le fatture intracomunitarie sono state in formato cartaceo e non soggette a fatturazione elettronica, per comunicare i dati a loro relativi veniva utilizzato uno strumento chiamato esterometro. Dal primo luglio 2022, è stato accantonato l’esterometro, come strumento per inviare i dati delle fatture transfrontaliere in modo massivo ed è stato introdotto l’invio singolo delle operazioni intracomunitarie tramite fatturazione elettronica.

  • Le fatture emesse intracomunitarie dall’Italia sono transazioni non imponibili IVA soggette alle normative IVA del Paese del destinatario. Dal primo luglio 2022 il documento deve essere emesso con il codice TD01 e il codice destinatario deve essere “XXXXXXX”, deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello in cui vi è stata l’operazione con la dicitura “operazione non imponibile art. 41 D.L. 331/1993”.
  • La fattura acquisto ricevuta da uno Stato dell’Unione Europea va registrata come fattura acquisto maggiorata dell’IVA e poi emessa un’autofattura che vada a stornare quella stessa IVA (l’aliquota da applicare è quello in vigore nel Paese di acquisto per il bene oggetto della transazione), entro 15 giorni dal ricevimento, annotando sempre la norma “art. 41 D.L. 331/1993”. Nel caso in cui la fattura sia in valuta estera va effettuato il cambio in euro. La numerazione delle fatture deve seguire quella del registro di riferimento. In base al tipo di operazione i codici da utilizzare per i documenti sono:
    • TD17 per l’integrazione o l’autofattura per gli acquisti dei servizi all’estero;
    • TD18 per l’integrazione relativa agli acquisti di beni intracomunitari;
    • TD19 per l’integrazione o autofattura per acquisto di beni ex art.17.

Fatture intracomunitarie: operazioni escluse.

Le operazioni che non rientrano negli acquisti intracomunitari sono:

  • le operazioni a titolo gratuito;
  • le operazioni nelle quali una delle due parti è un privato;
  • beni che restato nello Stato del cedente.

Fatture intracomunitarie: modello INTRASTAT.

Per quanto riguarda i modelli INTRA:

  • il modello INTRA 2-bis riguarda l’acquisto di beni intracomunitari, per i trimestrali non vi è più la scadenza, mentre, per i mensili, ai soli fini statistici, va compilato il modello se si supera la soglia dei 350.000,00 in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
  • il modello INTRA 2-quater, inerente ai servizi intracomunitari ricevuti, va compilato per fini statistici, se l’importo raggiunto in uno dei quattro trimestri precedenti supera i 100.000,00 euro, mentre, anche in questo caso non vi è scadenza trimestrale;
  • il modello INTRA 1-bis, ovvero le cessioni intracomunitarie di beni, è obbligatorio con il superamento della soglia di 50.000,00 in uno dei 4 trimestri precedenti per i mensili, mentre per i trimestrali, il modello va compilato anche se in uno dei quattro trimestri precedenti l’importo è inferiore a 50.000,00 euro. Nel caso di fatture inferiori a 1.000,00 euro va compilata la colonna 7 (nomenclatura combinata) del modello INTRASTAT con il codice univoco “99500000”;
  • il modello INTRA 1-quater, servizi intracomunitari resi, è obbligatorio per i mensili che in almeno in uno dei quattro trimestri precedenti abbiano superati i 50.000,00 euro, mentre, per i trimestrali, va compilato anche se in uno dei quattro trimestri precedenti l’importo è inferiore a 50.000,00 euro;

Fatture intracomunitarie: sanzioni.

Il modello INTRA va inviato entro il 25 del mese successivo a quello di riferimento, nel caso in cui non sia stato inviato o sia stato inviato in ritardo si incorre a una sanzione che va dai 500,00 ai 1.000,00 per modello, oppure può essere pagato anche con ravvedimento operoso tramite F24.

Esterometro.

L’esterometro è uno strumento introdotto dal 1° gennaio 2019, nato insieme alla fatturazione elettronica, che consente ai soggetti passivi IVA, che hanno effettuato operazioni passive o attive con altri soggetti che si trovano in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, di trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati inerenti alle fatture intracomunitarie, non soggette a fatturazione elettronica, e ha cadenza trimestralmente. Questo strumento è stato in vigore per le operazioni intracomunitarie fino al 30 giugno 2022, dal primo luglio2022 invece di procedere per l’invio massivo delle fatture si è optato per l’invio della singola operazione transfrontaliera come già detto in precedenza.

Nell’esterometro vanno inseriti:

  • i dati del cedente/prestatore;
  • i dati del cessionario/committente;
  • la data del documento;
  • la data di registrazione;
  • il numero del documento;
  • la base imponibile;
  • l’aliquota IVA;
  • il tipo di operazione.

L’invio del documento deve avvenire sempre per via telematica, anche tramite il sito dell’Agenzia delle Entrate in fatture e corrispettivi – dati fatture e comunicazione IVA.

Le scadenze prima del 1° luglio sono trimestrali, entro il 25 del mese successivo al periodo.

In caso di mancata o errata trasmissione si incorre a una sanzione di 2 euro per fattura, fino ad un massimo di 400,00 euro.

Modello INTRA e Esterometro: quando non si deve presentare.

Non deve essere trasmessa la documentazione:

  • se vi è emissione di bolletta doganale;
  • se vi è emissione o ricezione di fattura elettronica;
  • in caso di acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente fino ad un importo massimo di 5.000,00 euro.

Modello INTRA e Esterometro: chi non deve presentarlo.

Non presentano la documentazione:

  • i soggetti in regime forfettario non obbligati alla fatturazione elettronica;
  • i soggetti in regime di vantaggio;
  • le associazioni sportive e gli enti non commerciali che nel periodo d’imposta precedente non abbiano superato i 65.000,00 euro;
  • i piccoli imprenditori agricoltori.

Fatture intra e esterometro: normativa.

  • D.L. 331/1993;
  • D.p.r. 633/1972;
  • Circolare dell’Agenzia delle Entrate del 13 luglio 2022 n. 26;
  • Decreto Ministeriale 22 febbraio 2010;
  • Decreto semplificazioni DL n. 73/2022
  • Circolare del 23/02/1994 n. 13 – Min. Finanze – Dip. Entrate Aff. Giuridici

Fattura intra e esterometro: fonte.

  • Agenzia delle entrate;
  • Agenzia delle dogane.

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