string(14) "sidebar attiva"
Saggi
Scritto da:
26 Luglio 2024
4 Minuti di lettura

Flexible Benefit

Scarica il pdf

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi, che un’azienda può decidere di mettere a disposizione dei propri dipendenti, inserendoli anche nel welfare aziendale, oltre alla normale retribuzione aziendale. I beni e servizi offerti, possono essere, per esempio:

  • corsi di lingua;
  • corsi di formazione;
  • abbonamenti a palestre, cinema, teatri, mezzi pubblici;
  • borse di studio per i figli dei dipendenti;
  • ingressi a parchi divertimenti;
  • buoni pasto;
  • buoni carburante;
  • polizze sanitarie;
  • asili nido aziendali;
  • pacchetti vacanze.


Come funzionano?

Ogni dipendente può scegliere i flexible benefit più adatti alle proprie esigenze, tramite:

  • erogazione diretta;
  • rimborso.

Il dipendente potrà accedere digitalmente a queste agevolazioni tramite i portali delle aziende con cui il datore di lavoro ha stretto accordi per poter usufruire di un pacchetto di beni e servizi da concedere al dipendente.

I flexible benefit possono essere inseriti nel piano welfare aziendale:

  • tramite accordi territoriali, ovvero la contrattazione tra le parti sociali a livello territoriale ;
  • con un atto unilaterale del datore di lavoro:
  • tramite accordi interaziendali, sono accordi informali tra le aziende e gli stakeholder territoriali, consentendo di creare una rete di beni e servizi anche per le piccole imprese, che prese singolarmente non ne potrebbero usufruire;
  • tramite accordi aziendali, ovvero, sono accordi stipulati nelle singole aziende tra i sindacati e il datore di lavoro.

I datori di lavoro possono erogare i servizi o su base volontaria o per mezzo di accordi, o entrambi:

  • modalità CCNL welfare contrattuale, ovvero attraverso le modalità previste nel CCNL;
  • ON TOP welfare puro o regolamentato, ovvero, viene regolamentato solo con i servizi welfare illimitatamente e con possibile unilateralità;
  • conversione premio di risultato, ovvero i dipendenti possono ricevere il proprio welfare:
    • come premio di risultato, con un importo fino a 3.000,00 euro per un reddito massimo di 80.000,00 euro;
    • in busta paga;
  • tramite accordi sindacali.


Vantaggi.

I dipendenti usufruendo dei flexible benefit:

  • hanno a disposizione una serie di beni e servizi in base alle proprie esigenze;
  • i flexible benefit sono esentasse;
  • i beni e servizi messi a disposizione possono essere erogati direttamente dall’azienda o a rimborso;
  • si può usufruire di beni o servizi che se non fossero inseriti tra i Flexible Benefit nel welfare aziendale i dipendenti non ne usufruirebbero;
  • si ha la possibilità di dedicare tempo a se stessi;
  • di questi benefit ne possono godere anche i familiari.

Le aziende nell’inserire nel loro welfare aziendale i flexible benefit:

  • danno la possibilità di migliorare il clima aziendale e aumentare la soddisfazione del lavoratore;
  • rendere l’azienda più appetibile per futuri candidati;
  • far si che i dipendenti si sentano presi in considerazione e sono incentivati a rimanere in azienda;
  • si incentiva un aumento della produttività;
  • vi è un risparmio dei costi.


Differenza con i fringe benefit.

Vi è differenza tra i Flexible Benefit e i Fringe Benefit, sia per il pacchetto di beni e servizi messo a disposizione che ai fini fiscali.

I Fringe Benefit sono dei compensi in natura che l’azienda corrisponde come forma di compensazione aggiuntiva rispetto alla retribuzione, erogati ad un numero ristretto di dipendenti, ovvero:

  • computer;
  • smartphone;
  • auto aziendale.

Questi benefit sono esenti da tassazione fino ad un massimo di 258,23 euro per i dipendenti senza figli e fino a 3.000,00 per i dipendenti con i figli a carico.

I Flexible Benefit sono una serie di beni e servizi che l’azienda mette a disposizione dei dipendenti ne può usufruire una fascia più ampia di lavoratori. Sono esenti da tasse, senza limiti.


Normativa.

  • Testo Unico delle Imposte sui Redditi;
  • Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016 dell’AdE;
  • Circolare n. 5/E del 29 marzo 2018 dell’AdE.

Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

Per richiedere una consulenza professionale, scrivi alla Redazione

Articoli correlati
22 Novembre 2024
Anc : i servizi forniti e le posizioni su CPB e riforma fiscale

Abbiamo incontrato il Dott. Cuchel, presidente dell'Anc, Associazione nazionale...

22 Novembre 2024
Indennità per congedo di maternità e paternità

Il congedo di maternità, il congedo di paternità alternativo e il congedo di...

22 Novembre 2024
Transazione: gli aspetti civilistici e fiscali

Il Codice civile disciplina la transazione definendola come un accordo tra le parti...

Affidati ad un professionista
Richiedi una consulenza con un nostro esperto