La Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 Supplemento Ordinario n. 70 entrata in vigore il 01.01.2016 ha introdotto importanti novità in materia di regime forfettario.
Ricordiamo che trattasi di un regime premiale promosso nel tempo allo scopo di incentivare l’apertura di nuove attività riconoscendo però degli sconti sia in termini di imposte che di adempimenti.
Le novità introdotte sono significativamente importanti in quanto molto più a favore di quanto previsto in passato.
Requisiti per aderire al nuovo regime forfettario:
Ricordiamo quali sono i requisiti per aderire al nuovo regime forfettario, con decorrenza dall’01.01.2016:
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ricavi conseguiti (per attività di impresa), ovvero compensi percepiti (per attività libero professionali o di lavoro autonomo), non superiori a quelli individuati nell’apposita tabella predisposta dall’Agenzia delle Entrate in relazione al codice Ateco (codice di attività); tali ricavi o compensi dovranno essere ragguagliati ad anno. Nel caso di più attività svolte contemporaneamente vale il limite della soglia più elevata.
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Spese sostenute per l’impiego di personale dipendente o collaboratori, non superiori a € 5.000,00 annui;
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investimenti per acquisti di beni strumentali al 31.12, al loro delle quote di ammortamento, non superiore a € 20.000,00. Ai fini della corretta determinazione di questo parametro non rileveranno gli acquisti singoli di importo inferiore a € 516,46 mentre rilevano i beni ad uso promiscuo nella misura del 50%;
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non sono previsti limiti di età del contribuente né di durata.
Rimangono confermate le condizioni già previste nel passato per aderire al regime premiale ovvero:
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il contribuente non deve aver esercitato, nei tre esercizi precedenti, attività di impresa o attività di lavoro autonomo o libero professionale, anche in forma associata o familiare;
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l’attività per la quale si richiede l’accesso al nuovo regime premiale non deve costituire mera prosecuzione di altra attività svolta dallo stesso soggetto sotto qualsiasi forma; unica eccezione è costituita dallo svolgimento del tirocinio di pratica obbligatoria al fine dell’esercizio di attività professionali (consulenti del lavoro, commercialisti, ecc…);
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nel caso in cui l’attività rappresenti proseguimento della stessa attività svolta da altro soggetto, quest’ultimo nel periodo di imposta precedente non abbia rilevato ricavi per reddito di impresa o compensi per attività di lavoro autonomo o libero professionali, superiori alle soglie di accesso al regime premiale.
Effetti dell’accesso al nuovo regime forfettario:
Il contribuente che accede al nuovo regime forfettario godrà delle seguenti semplificazioni fiscali ed amministrative:
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no obbligo della tenuta delle scritture contabili ai fini Iva e ai fini Irpef; unico adempimento è la conservazione dei documenti contabili;
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no applicazione dell’Iva (divieto di rivalsa);
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indetraibilità dell’Iva sugli acquisti (divieto di detraibilità);
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esonero da: liquidazioni e versamenti Iva, dichiarazione annuale Iva, spesometro, black list;
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no assoggettamento a ritenute d’acconto sui ricavi o compensi;
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no obblighi derivanti dal ruolo di sostituto di imposta;
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no assoggettamento a Irap e all’applicazione di Studi di settore o Parametri;
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applicazione di contribuzione previdenziale (per i redditi di impresa) ridotti del 35%;
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applicazione in luogo di Irpef, Addizionali Comunali e Regionali, Irap di imposta sostitutiva nella misura del 15%;
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no assoggettamento a Irap;
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riconoscimento quali oneri deducibili dei contributi previdenziali versati;
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mancato riconoscimento di detrazioni di imposta e di oneri deducibili in sede di liquidazione della dichiarazione dei redditi
Soggetti esclusi al regime premiale:
Non possono accedere al nuovo regime forfettario i contribuenti che:
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si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di altri regimi forfettari ai fini della determinazione del reddito;
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non sono residenti;
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effettuano in via esclusiva o prevalente attività di cessione di fabbricati, di terreni edificabili, di mezzi di trasporto nuovi nei confronti di soggetti appartenenti alla Comunità Europea;
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detengono, contemporaneamente allo svolgimento di attività di impresa, arte o professione, partecipazioni in società di persone, associazioni o società a responsablità limitate trasparenti;
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abbiamo consegito nell’esercizio precedente redditi di lavoro dipendente o pensione (in quanto assimiliati ai redditi da lavoro dipendente) per importi superiori a € 30.000,00.
Inizio dell’attività nel 2016:
I soggetti che avvierenno l’attività di impresa, arte o professione, aderendo al regime premiale, nel 2016 potranno beneficiare di un importante “sconto” fiscale.
In caso di start up (attività iniziata nel 2016) l’imposta sostitutiva da applicare sul reddito ammonterà al 5% per i primi 5 anni; successivamente l’imposta sostitutiva sarà del 15%.
Questa stessa agevolazione è applicabile anche pere i contribuenti che nel 2015 hanno aderito al regime forfettario nel 2015.
Il nuovo regime forfettario abroga tutti i precedenti regime di favore riservati alle attività economiche di ridotte dimensioni.
Questo nuovo regime costituisce il regime naturale applicabile in prevenza dei requisiti riservati agli esercenti attività di impresa, arte o professione; pertanto a meno che non si sia in presenza di elementi che vietino l’accesso al regime premiale non sarà necessario effettuare nessuna opzione.
La determinazione del reddito:
Nel regime forfettario il reddito da assoggettare ad imposta (in questo caso all’imposta sostitutiva del 5% o del 15%) sarà determinata non quale differenza tra i ricavi/compensi e i costi ma attraverso una decurtazione forfettaria dei ricavi attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività stabilito in relazione all’attività svolta (per esempio 78% nel caso in cui il contribuente sia un professionista).
Per quanto sopra la validità e la convenienza ad applicare questo regime è rivolto a coloro che hanno pochi costi inerenti all’attività.
Dicitura da indicare sulle fatture emesse:
Le fatture emesse dovranno contenere tutti gli elementi obbligatori classici (dati fiscali dell’emittente e del destinatorio, numero della fattura, data, descrizione della merce o della prestazione, importi, modalità di pagamento); non verrà indicata l’Iva in quanto non è applicabile il diritto di rivalsa e quindi questo comportamento dovrà essere giustificato indicando una apposita dicitura del tipo: “operazione effettuata ai sensi dell’art. 1 commi da 54 e 89 della Legge n. 190/2014 e successive modificazioni – soggetto in regime forfettario”.
La stessa dicitura potrà essere indicata anche in caso di emissione per prestazioni o cessioni di natura intracomunitaria.
In caso invece di emissione di fattura per cessioni all’esportazioni la non applicazione dell’Iva sarà in forza dell’art. 8 del D.P.R. 633/72 e dovrà essere integrata con la dicitura “… operazione non imponibile ai sensi dell’art. 21, comma 6, lettera b del D.P.R. 633/72.
Per ultimo in caso di emissione di fattura di vendita in regime di Reverse, il contribuente in regime forfettario che non esercita quindi il diritto di Rivalsa non trasferirà all’acquirente l’obbligo di procedere con l’inversione contabile; se invece il contribuente acquista in regime di Reverse non potendo esercitare il diritto di detrazione dovrà provvedere al versamento dell’imposta.
Come in tutti i casi in cui non vi è l’applicazione dell’Iva, sulle fatture emesse per importi superiori a € 77,47 dovrà essere applicata la marca da bollo di € 2,00.
Chiarimenti:
In occasione del recente Telefisco l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i contribuenti che nel 2015 hanno optato per il regime ordinario potranno accedere comunque al regime forfettario 2016; in applicazione dell’art. 1 del D.P.R. n. 442/97.
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