La Corte di Cassazione è giunta a questa conclusione in una recente ordinanza, la n. 22469 del 09.09.2019.
La materia, ovvero il requisito oggettivo per l’imponibilità ai fini Irap, è sempre stata alquanto oggetto di dubbi e di interpretazione e questa sentenza mette un punto fermo.
Vediamo nel dettaglio di che cosa si tratta partendo dalla preliminare analisi dell’ambito applicativo dell’imposta.
L’Irap – Imposta Regionale sulle Attività Produttive, quindi su base territoriale (Regione che ne ha anche l’autonomia nella determinazione dell’aliquota da applicare); si tratta di una imposta diretta, introdotta con Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997.
Sono soggetti passivi Irap, ai sensi dell’articolo 3 del Decreto Legislativo n. 446/1997:
– le società di capitali (srl, spa, sapa, srls);
– gli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di una attività commerciale;
– le amministrazioni pubbliche (Stato, Regioni, Province, Comuni, ecc…);
– gli enti non commerciali residenti;
– le società ed enti non residenti di qualsiasi tipo;
– le società di persone (snc e sas);
– le ditte individuali ad eccezioni dei soggetti che hanno optato per regimi di favore (minimi e forfettari);
– produttori agricoli (se non esonerati).
Come abbiamo detto prima l’oggetto del contendere in materie di Irap è, in particolare con riferimento alle imprese individuali, la corretta individuazione dell’elemento oggettivo.
Il presupposto oggettivo dell’imposta è lo svolgimento di una attività autonomamente organizzata; conseguentemente l’imprenditore individuale che svolge la propria attività imprenditoriale o professionale in assenza di autonoma organizzazione non è assoggettato ad Irap.
Da qui la necessità, anche a mezzo di chiarimenti e Circolari esplicative della stessa Agenzia delle Entrate, di chiarire che cosa si intende per “attività autonomamente organizzata” la cui prova deve essere fornita dal contribuente.
In particolare, l’assenza di attività autonoma organizzata degli imprenditori è provata da:
- assenza di lavoratori dipendenti o collaboratori;
- limitazione dei beni strumentali limitali al minimo indispensabile per lo svolgimento dell’attività.
Il Ministero delle Finanze, con propria Circolare n. 141/1998, è intervenuto precisando che “l’obiettivo che il legislatore ha inteso perseguire è quello di escludere dall’ambito di applicazione del tributo tutte quelle attività che, pur potendosi astrattamente ricondurre all’esercizio d’impresa, di arti o professioni, non sono tuttavia esercitate mediante un’organizzazione autonoma da parte del soggetto interessato”.
Sempre in relazione al concetto di organizzazione autonoma la Corte Costituzionale con sentenza n. 156/2001 ha introdotto la necessità di verificare di volta in volta la presenza o l’assenza dell’autonoma organizzazione nell’ambito dello svolgimento dell’attività di lavoro autonomo affermando che “mentre l’elemento organizzativo è connaturato alla nozione stessa di impresa, altrettanto non può dirsi per quanto riguarda l’attività di lavoro autonomo, ancorchè svolta con carattere di abitualità, nel senso che è possibile ipotizzare un’attività professionale svolta in assenza di organizzazione di capitale o lavoro altrui”.
E in questo ambito si inserisce quindi la più recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22469 del 09.09.2019 laddove ha ritenuto la collaborazione della moglie con mansioni di segreteria nell’ambito dell’attività professionale del marito “non occasionale” ma rilevante da un punto di vista quantitativo e qualitativo tale da ricondurre quindi al concetto di struttura organizzata che conseguentemente porta all’imponibilità, ai fini Irap, del reddito da lavoro autonomo.
In particolare, l’Ordinanza precisa che “l’Irap afferisce non al reddito o al patrimonio in sé, ma allo svolgimento di un’attività autonomamente organizzata per la produzione di beni e servizi, sicché ne è soggetto passivo pure l’imprenditore familiare ma non anche i familiari collaboratori atteso che la collaborazione dei partecipanti integra quel quid pluris dotato di attitudine a produrre una ricchezza ulteriore (o valore aggiunto) rispetto a quella conseguibile con il solo apporto lavorativo personale del titolare ed è, quindi, sintomatica del relativo presupposto impositivo»
Tutto ciò quindi a conferma che l’attività autonomamente organizzata, che porta quindi ad una imponibilità del risultato della produzione, sussiste tutte le volte in cui il contribuente che eserciti una attività di lavoro autonomo:
- sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
- impieghi beni strumentali eccedenti le quantità che costituiscono il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività anche in assenza di organizzazione;
- si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.
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