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15 Dicembre 2023
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Il regime Oss

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Ambito di applicazione del regime OSS

Il “One Stop Shop” (OSS) è il regime speciale IVA per i servizi resi da soggetti UE e non UE ed è disciplinato dall’art. 74-quinquies e 74-sexies del Decreto IVA (DPR n. 633/1972). Recentemente, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta 18 gennaio 2023 n. 74, nell’ambito dell’applicazione dell’OSS al dropshipping, ha chiarito che il regime trova applicazione anche per i forfettari.


One Stop Shop non UE

Ai sensi dell’art. 74-quinquies, DPR n. 633/1972, possono aderire al regime OSS non UE, i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea, non stabiliti né identificati in alcuno Stato membro dell’Unione, per l’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto relativamente a tutti i servizi resi nell’Unione europea a committenti non soggetti passivi d’imposta.

Il regime OSS è escluso per i soggetti che comunicano di non fornire più servizi.

Per aderire al regime speciale, i soggetti interessati devono presentare apposita richiesta all’Agenzia delle Entrate, la quale comunica al soggetto richiedente il numero di identificazione attribuito, e richiedere la registrazione on-line compilando un modulo disponibile sul sito istituzionale dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it), nella sezione a libero accesso redatta in lingua inglese.

Il centro operativo di Pescara (COP) è l’ufficio competente a svolgere le attività connesse al regime speciale.

Il COP, effettuate le necessarie verifiche, comunica al richiedente, via e-mail, il numero di identificazione IVA attribuito, il codice identificativo per l’accesso ai servizi telematici dell’Agenzia, la password di primo accesso e le prime 4 cifre del codice PIN, unitamente alle istruzioni per accedere alle funzionalità, esposte in lingua inglese, al fine di completare il processo di registrazione (Agenzia Entrate – provvedimento 25 giugno 2021 n. 168315).

I soggetti identificati in Italia sono dispensati dagli obblighi in materia IVA (ad es. fatturazione delle operazioni, registrazione delle fatture, registrazione dei corrispettivi, registrazione degli acquisti).

La richiesta di identificazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

– per le persone fisiche, il cognome e nome ed eventualmente la ditta; per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la ragione sociale, la denominazione;

– indirizzo postale, indirizzi elettronici, inclusi i siti web;

– numero di codice fiscale attribuito dallo Stato di residenza o domicilio, se previsto;

– dichiarazione di non essere stabiliti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto all’interno dell’Unione europea.

I soggetti identificati devono presentare, per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, una dichiarazione dalla quale risultano:

– il numero di identificazione;

– l’ammontare delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata;

– l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata.

Entro il medesimo termine di presentazione della dichiarazione, deve essere effettuato il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione medesima.

La dichiarazione può essere modificata entro 3 anni dalla data in cui doveva essere presentata la dichiarazione iniziale con una dichiarazione relativa a periodi d’imposta successivi, indicando il pertinente Stato membro in cui la prestazione di servizi si considera effettuata, il periodo di imposta e l’importo dell’imposta in relazione ai quali sono richieste le modifiche.


One Stop Shop (OSS) UE

Per i soggetti UE, il regime speciale trova applicazione per le vendite a distanza intracomunitarie di beni e per le cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro facilitate da interfacce elettroniche.

Possono aderire al regime OSS:

– i soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato, o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia;

– i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato;

– i soggetti passivi domiciliati o residenti fuori dell’Unione europea che non dispongono di una stabile organizzazione nell’Unione europea e che spediscono o trasportano i beni a partire dallo Stato, ai fini dell’assolvimento degli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per tutti i servizi resi negli altri Stati membri dell’Unione europea nei confronti di committenti non soggetti passivi d’imposta, per tutte le vendite a distanza intracomunitarie e per tutte le cessioni di beni facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche.

I soggetti passivi domiciliati nel territorio dello Stato o ivi residenti, che non abbiano stabilito il domicilio all’estero, identificati in Italia, i soggetti passivi domiciliati o residenti al di fuori dell’Unione europea che dispongono di una stabile organizzazione nel territorio dello Stato, nonché i soggetti passivi stabiliti fuori dell’Unione europea, identificati ai fini IVA nel territorio dello Stato, che scelgono di avvalersi del regime speciale One Stop Shop UE utilizzano le funzionalità ad essi rese disponibili, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, previo inserimento delle proprie credenziali personali.

La registrazione viene effettuata on-line, inserendo i dati richiesti (Agenzia Entrate – provvedimento 25 giugno 2021 n. 168315).

Per tale regime trovano applicazione le medesime disposizioni previste per il “One Stop Shop non UE”. Pertanto, i soggetti che si avvalgono del regime One Stop Shop UE, nella dichiarazione prevista nel One Stop Shop non UE, da presentare per ciascun trimestre dell’anno solare ed entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento, anche in mancanza di operazioni, devono indicare:

– il numero di identificazione IVA;

– l’ammontare delle prestazioni dei servizi effettuate nel periodo di riferimento, distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– l’ammontare delle vendite a distanza intracomunitarie di beni distintamente per ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta e suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– l’ammontare delle cessioni di beni con partenza e arrivo nel territorio dello stesso Stato membro, facilitate tramite l’uso di interfacce elettroniche, effettuate nel periodo di riferimento, suddiviso per aliquote, al netto dell’imposta sul valore aggiunto;

– le aliquote applicate in relazione allo Stato membro in cui l’IVA è dovuta;

– l’ammontare dell’imposta sul valore aggiunto, suddiviso per aliquote, spettante a ciascuno Stato membro in cui l’imposta è dovuta.

Nella dichiarazione devono essere inoltre indicati i seguenti dati:

– se i soggetti optanti dispongono di stabili organizzazioni in altri Stati membri dell’Unione europea, in relazione ai servizi resi dalla stabile organizzazione in ciascuno Stato membro, diverso da quello in cui quest’ultima è localizzata, l’ammontare totale al netto dell’imposta, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’imposta corrispondente diviso per aliquote e l’imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro in cui i servizi si considerano effettuati, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale della stabile organizzazione stessa;

– se i beni sono spediti o trasportati a partire da altri Stati membri, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione del trasporto dei beni, in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e in relazione alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle cessioni di beni, l’ammontare totale di tali operazioni al netto dell’imposta, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’imposta corrispondente suddiviso per aliquote e l’imposta totale dovuta, ripartiti per ciascuno Stato membro dell’Unione europea di arrivo della spedizione o del trasporto, nonché il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno Stato membro da cui tali beni sono spediti o trasportati.


One Stop Shop (OSS) per forfettari

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta 18 gennaio 2023 n. 74, si è espressa sull’applicazione del regime IOSS a vendite effettuate secondo il modello commerciale c.d. “dropshipping” nei confronti di consumatori residenti in Italia, sia nell’ipotesi in cui il cedente, piattaforma o fornitore diretto, aderisca al regime forfettario introdotto dall’art. 1, commi da 54 a 89, L n 190/2014, sia nell’ipotesi in cui lo stesso sia un ordinario soggetto passivo IVA.

Con riferimento alla disciplina relativa al ruolo delle piattaforme, il nuovo articolo 14-bis della Direttiva IVA prevede che, se un soggetto passivo facilita, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica (quale una piattaforma, un portale o altri mezzi analoghi), le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi con spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la vendita abbia ricevuto e ceduto detti beni.

La norma introduce, dunque, l’istituto del c.d. “fornitore presunto” (deemed supplier). L’articolo 2-bis, DPR n. 633/1972, dando applicazione nazionale alla figura giuridica descritta, stabilisce che si considerano cessioni di beni effettuate dal soggetto passivo che facilita le stesse tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da paesi terzi, in spedizioni di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Il secondo comma dello stesso articolo specifica che “Il soggetto passivo che facilita tramite l’uso di un’interfaccia elettronica le cessioni di beni si considera cessionario e rivenditore di detti beni”.

Schematizzando, l’impianto impositivo della vendita a distanza di un bene importato da un territorio terzo o da Paese terzo mediante la facilitazione di una piattaforma residente (per rimanere al caso concreto) è scomponibile, in base alla fìctio iuris prevista dalla norma, in due diverse operazioni: l’operazione di acquisto del prodotto all’esterno dell’Unione Europea da parte della piattaforma e la successiva rivendita dello stesso nei confronti dell’acquirente finale non soggetto passivo da parte della medesima piattaforma.

La prima operazione, tra il fornitore extra UE e la piattaforma, non verrà assoggettata ad imposta in quanto fuori campo IVA per difetto di territorialità essendo considerata alla stregua di una operazione senza trasporto. La seconda, dall’interfaccia elettronica all’acquirente finale, sarà la cessione alla quale viene assegnato il trasporto e, pertanto, imponibile ad IVA da dichiarare e versare attraverso il portale dedicato.

L’introduzione del bene sul territorio unionale non verrà, pertanto, sottoposta ad imposizione in dogana posto che, fornito l’identificativo IOSS in quella sede, il pagamento dell’IVA verrà posticipato al tempo della dichiarazione IOSS relativa al periodo (entro la fine del mese successivo all’operazione).

Tanto premesso, i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario possono effettuare importazioni di beni applicando le regole ordinariamente previste per tali categorie di operazioni (rispettivamente, l’art. 38, co. 5, lett. c, DL 30 agosto 1993 n. 331, conv. con modif. dalla L 29 ottobre 1993 n. 427 e le disposizioni di cui al DPR n. 633/1972).

In continuità, pertanto, con i chiarimenti già forniti in relazione al regime MOSS (circolare n. 22/E del 26 maggio 2016), l’adesione al regime IOSS è possibile anche per i soggetti che beneficiano del regime forfetario, ferma restando l’applicazione alle operazioni soggette a detto regime delle ordinarie regole in materia di territorialità e gli adempimenti connessi.

Pertanto, un soggetto aderente al regime forfettario, operante in Italia come piattaforma facilitatrice o come fornitore diretto, possa dichiarare all’interno del regime IOSS, tramite il portale dedicato, le vendite a distanza di beni importati da territori terzi o da Paesi a favore di acquirenti residenti, applicando l’imposta ordinariamente dovuta in Italia.

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