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Saggi
8 Marzo 2014

Imposizione internazionale – 3 – La doppia imposizione

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Premessa:

nel percorso fin qui fatto, abbiamo affrontato con particolare attenzione e riguardo il concetto di stabile organizzazione (personale e materiale oltre che ad alcuni esempi particolari di stabile organizzazione, anche di recente introduzione).

Quanto sopra poiché questo ci consente di attribuire il potere impositivo (ovvero il potere di applicare tasse e imposte) nei confronti del reddito realizzato da un’impresa in uno Stato piuttosto che in un altro.

Ciò risulta fatto non di poco conto visto che il nostro ordinamento tributario si fonda su un principio cardine volto ad impedire la doppia imposizione fiscale, ovvero che un reddito venga tassato più volte.

Questo stesso principio è sicuramente condiviso e applicato uniformemente in tutti quei paesi che hanno aderito ad apposite convenzioni tese a perseguire il suddetto obiettivo.

Il commercio e le relazioni economiche tra Stati diversi generano spesso conflitti in materia di potestà impositiva; esistono numerosi esempi di redditi tassati doppiamente in base alla legislazione fiscale propria di ogni Stato.
Ad esempio uno Stato può’ utilizzare il criterio impositivo “personale” secondo il quale un reddito è tassato in capo alla persona ovunque sia stato prodotto: altri Stati utilizzano un criterio “reale” legato alla tipologia di reddito, oppure “territoriale” quando l’aspetto principale è il luogo di produzione del reddito.
Esistono inoltre casi in cui il problema sorge non a causa della normativa di uno Stato, bensì a causa delle diverse interpretazioni dell’Amministrazione finanziaria o della giurisprudenza in materia fiscale.

Al fine di limitare o risolvere i problemi relativi alla doppia imposizione, poiché non esiste una norma di diritto internazionale che la vieti esplicitamente, alcuni Stati europei e gli Stati Uniti collaborarono per elaborare dei modelli di riferimento atti ad evitare la doppia imposizione fiscale di uno stesso reddito.

A tal fine è comunque opportuno chiarire due concetti che ritorneranno spesso utili nel proseguo della nostra trattazione, ovvero i concetto di:

  • Stato Fonte;
  • Stato di Residenza.

Il primo rappresenta lo Stato in cui i redditi vengono prodotti o i beni sono esistenti.

Il secondo rappresenta lo Stato in cui il contribuente dichiara la permanenza stabile.

Collega cioè il soggetto (persona fisica o persona giuridica) ad uno Stato.

Per le persone giuridiche la residenza è rappresentata dal luogo di costituzione o dalla sede legale dichiarata.

Vediamo ora che cosa intendiamo quando parliamo di doppia imposizione:

Definizione:

Secondo definizioni autorevoli si parla in genere di doppia imposizione internazionale quando i presupposti di imposta in due o più Stati si sovrappongono e dunque le diverse leggi nazionali interne assoggettano due o più volte ad imposta la stessa ricchezza.

Per quanto attiene al nostro ordinamento tributario tale norma è contenuta nell’art. 163 del D.P.R. 917/1986 (di seguito indicato come T.U.I.R.).

Lo stesso indica che “… la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi”.

La doppia imposizione interna ed internazionale:

Nell’ordinamento italiano, sono due le norme che contemplano espressamente il fenomeno della doppia imposizione giuridica interna, ponendone il divieto. Ai sensi dell’art. 67 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e, ugualmente, dell’art. 163 D.P.R. n. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.u.i.r.), infatti, «la stessa imposta non può essere applicata più volte in dipendenza dello stesso presupposto, neppure nei confronti di soggetti diversi».

 

La doppia imposizione giuridica e economica:

In base a tale previsione normativa è vietato la doppia imposizione fiscale:

  •      Giuridica
  •      Economica

Per doppia imposizione giuridica si intende la tassazione plurima dello stesso reddito nei confronti dello stesso soggetto.

La doppia imposizione giuridica si connota quando si è di fronte a:

–        Applicazione di imposte comparabili (similari);

–        Da parte di due o più Stati;

–        A carico dello stesso contribuente (soggetto passivo);

–        Per lo stesso presupposto di fatto;

–        Per lo stesso periodo di imposta.

Esempio:

Società italiana con stabile organizzazione in Francia:

il reddito della stabile organizzazione deve essere dichiarato in Francia in quanto luogo di produzione del reddito imponibile ma sarà dichiarato anche in Italia in quanto l’azienda ha sede in Italia.

Per doppia imposizione economica si intende invece il caso in cui lo stesso reddito è tassato in capo a soggetti diversi.

Può essere interna o internazionale.

  • E’ interna quando riguarda le pretese impositive di un Singolo Stato;
  • È internazionale quando riguarda le pretese impositive di due o più Stati diversi.

Esempio:

l’esempio classico di questa doppia imposizione è la tassazione dell’utile realizzato da una società di capitali (spa, srl o sapa) il quale sarà assoggettato a Ires (in capo alla società) e a Irpef (in capo ai soci in quanto il reddito è stato distribuito).

Questo esempio è inquadrabile anche nella definizione di doppia imposizione di tipo interno, in quanto la stessa dipende da norme fiscali interne vigenti nello Stato Italiano.

I casi di doppia imposizione come quelli prima evidenziati si verificano in quanto lo stesso reddito soggiace:

  • Alle regole fiscali dei diversi Stati;
  • Alle regole fiscali dei diversi regimi nello stesso sistema impositivo.

Le cause della doppia imposizione internazionale possono essere così raggruppate:

1)    contrasto tra due ordinamenti che adottano un diverso criterio di collegamento; per esempio un ordinamento adotta un criterio di collegamento personale, basato sulla residenza, sulla sede, sulla cittadinanza, mentre l’altro ordinamento adotta un criterio di collegamento oggettivo, basato cioè sul luogo di produzione del reddito;

2)    contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento personale (esempio residenza) e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi lo stesso soggetto come rientrante nelle propria giurisdizione fiscale;

3)    contrasto tra due ordinamenti che adottano un criterio di collegamento oggettivo (esempio luogo di produzione del reddito), e che, in base alla propria legislazione interna, considerano entrambi il reddito prodotto dal soggetto come prodotto nel proprio territorio.

Nell’attuale contesto il ricorso alla doppia imposizione fiscale costituisce un ostacolo all’investimento in quanto determina a carico di un soggetto passivo particolare (ovvero colui che opera imprenditorialmente anche oltre i confini del proprio Stato di appartenenza) un prelievo globale che è superiore a quello effettuato in capo ai soggetti che operano solo nel mercato interno.

La doppia imposizione economica non è sempre vietata all’interno dei singoli sistemi fiscali.

 

Come evitare la doppia tassazione giuridica:

Partiamo dai seguenti presupposti:

–  non esiste nel diritto internazionale un divieto espresso di doppi imposizione;

–  non esiste nel diritto interno un divieto di doppia imposizione internazionale.

Esiste invece un divieto di doppia imposizione interna dettato come già abbiamo avuto modo di dire anche in varie occasioni dall’art. 163 del T.U.I.R..

Tutto ciò premesso, per evitare il fenomeno della doppia imposizione, gli stati hanno stipulato convenzioni internazionali che regolano i rapporti tributari tra i soggetti che operano negli stati firmatari della convenzione e che sono collegati quindi agli stessi. Con questo strumento si cerca di evitare la tassazione reddito sia nel Paese in cui questo è stato prodotto sia nel paese di residenza del soggetto che lo ha prodotto.

E’ possibile evitare la doppia imposizione giuridica (applicazione dell’imposta sul reddito prodotto sia nello Stato Fonte di produzione del reddito che nello Stato di residenza) sulla base delle seguenti opzioni:

  • unilateralmente: in applicazione della normativa domestica (ovvero interna) del singolo Stato;
  • bilateralmente: in esecuzione di convenzioni, trattati siglati tra i vari Stati coinvolti, contro la doppia imposizione.

I meccanismi a cui si ricorre sono quelli dello:

– sgravio (esenzione);

– metodo del credito;

– deduzione;

– riduzione.

La scelta del metodo da applicare dipende sostanzialmente dalla capacità di negoziazione nell’ambito degli accordi convenzionali sottoscritti tra i vari paesi.

Vediamo nel dettaglio i vari metodo:

–  metodo dell’esenzione:

Lo Stato in forza della normativa, riconosce unilateralmente un’esenzione (ovvero non applicazione dell’imposta) per certi redditi di fonte estera.

Affinché sia possibile applicare l’esenzione dovranno essere rispettate       alcune condizioni tra cui per esempio che il reddito prodotto nel paese        estero sia stato assoggettato a tassazione nello Stato Fonte (ovvero lo          Stato dove fisicamente il reddito è stato prodotto).

1)    metodo dell’esenzione piena: a livello domestico non si verifica imposizione fiscale sul reddito prodotto a livello mondiale.

2)    metodo dell’esenzione con progressività: lo Stato di residenza del percettore dei redditi di fonte estera può computare questi ultimi nell’ammontare del reddito complessivo del residente, ma solo ai fini della determinazione dell’aliquota progressiva applicabile, tale aliquota sarà applicata agli altri redditi di pertinenza del soggetto con esclusione di quelli di fonte estera, esentati per effetto della Convenzione.

Con il metodo dell’esenzione la podestà impositiva esclusiva viene riconosciuta ad un solo Stato, come per esempio accade per i redditi di natura immobiliare che ai sensi dell’art. 6 del Modello Convenzionale O.C.S.E. sono tassati esclusivamente nello Stato in cui si trova l’immobile.

–  metodo del credito:

Lo Stato di residenza riconosce unilateralmente un credito per le imposte applicate nello Stato Fonte (lì dove si è prodotto cioè il reddito).

Il meccanismo del credito prevede che le imposte pagate all’estero per il reddito prodotto all’estero (si considerano quelle effettivamente pagate e non quelle teoricamente dovute) siano deducibili dall’imposta dovuta a livello domestico (paese di residenza) ancorché calcolato sul reddito mondiale prodotto.

In realtà, per evitare un onere troppo gravoso a carico dello Stato di residenza, si pone un limite al credito d’imposta deducibile.

E’ considerata credito deducibile l’imposta fino alla concorrenza dell’importo delle imposte domestiche virtualmente dovute se il reddito fosse stato tassato nello Stato di residenza secondo appunto le regole fiscali domestiche.

Il credito inoltre può essere riconosciuto limitatamente a certi tipi di imposte pagate all’estero.

–  metodo della deduzione:

Anche questo metodo è un metodo applicato unilateralmente dagli stati.

Il metodo della deduzione consente di considerare deducibile dal reddito prodotto a livello mondiale e imponibile nello Stato di Residenza le imposte pagate nello Stato Fonte.

Quanto sopra si traduce in una diminuzione del reddito imponibile.

Questo metodo evita solo parzialmente la doppia imposizione, è volto ad eliminare gli effetti derivanti dall’esercizio da parte di due Stati della podestà impositiva sullo stesso reddito, come accade per esempio nel caso di dividendi, di interessi e di canoni.

Mediante il metodo del credito d’imposta lo Stato di residenza riconosce al proprio contribuente un credito per le imposte assolte nel Paese Fonte.

–  metodo della riduzione:

Come per gli altri metodi utilizzanti, anche in questo caso di tratta di un      metodo unilaterale.

Consente la riduzione al 50% delle imposte dovute dalle persone fisiche            determinate sui redditi derivanti da immobili detenuti all’estero e redditi di   lavoro già assoggettati ad imposte all’estero.

Tale riduzione non viene riconosciuta relativamente ai redditi di natura            finanziaria e di quelli derivanti da beni mobili.

La doppia imposizione si può verificare:

  • per podestà concorrente dello stato della residenza  e dello Stato della Fonte: entrambi gli stati hanno il potere di applicare in via convenzionale le proprie norme sostanziali interne. Risultano applicabili quindi congiuntamente le norme impositive interne di due Stati diversi.

Può avvenire anche in presenza di convenzione in cui sia lo Stato residenza che lo Stato Fonte non rinunciano unilateralmente ed entrambi esercitano il proprio diritto impositivo.

  • per podestà concorrente di due Stati della residenza: entrambi gli Stati si qualificano come stati di residenza: questa situazione si verifica quando, in assenza di Convenzioni, due Stati abbiano criteri diversi per la determinazione della residenza ai fini fiscali.
  • per podestà concorrente di due Stati della Fonte: entrambi gli Stati si qualificano come stati fonte: questa situazione si verifica quando due Stati abbiano criteri diversi per la determinazione della fonte di reddito.

 

Le convenzioni:

Come abbiamo avuto modo di dire anche in precedenza il fenomeno della doppia imposizione produce degli effetti distorsivi agli investimenti internazionali.

Proprio per questo motivo gli Stati cercano di limitare gli effetti negativi hanno cercato di sottoscrivere accordi e convenzioni bilaterali volte a risolvere o limitare le pretese fiscali di due stati sovrani dotati di podestà impositiva originaria che assumono la veste di Stati contraenti.

Ecco quindi che gli Stati contraenti predispongono una serie di norme che, in relazione alle diverse fattispecie reddituali che possono dar luogo a concorso di potestà impositiva, attribuiscono detta potestà in via esclusiva o non esclusiva all’uno o all’altro stato mediante i criteri della residenza o della fonte. La convenzione crea così una sorta delle ripartizioni delle sovranità statali e di giurisdizione comune ancorché atipica in riferimento alle diverse fattispecie reddituali. La sovranità di uno Stato non si esercitata soltanto all’interno del proprio territorio, ma anche nell’ambito della comunità internazionale degli Stati, nell’esercizio della capacità giuridica di diritto internazionale. Il diritto convenzionale tributario fa parte del diritto internazionale tributario, essendo costituito dai principi e dalle regole presenti nelle convenzioni fiscali effettivamente concluse tra gli Stati e sintetizzate nel Modello OCSE.

 

L’Italia ha stipulato con numerosi Paesi esteri, comunitari e non, Convenzioni bilaterali per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Le stesse stabiliscono come deve essere ripartito il potere impositivo fra i due Stati contraenti, regolamentando il trattamento fiscale delle singole categorie di reddito.

Tali Accordi prevedono, a seconda delle tipologie interessate, la possibilità che entrambi gli Stati prelevino un’imposta sullo stesso reddito (tassazione concorrente) oppure, talvolta, la tassazione esclusiva da parte di uno Stato.

In via generale è possibile affermare che la tassazione definitiva avvenga nel Paese di residenza del beneficiario.

Dal sito del Ministero delle Finanze, www.finanze.it,  è reperibile la tabella, che di seguito riproduciamo, aggiornata al mese di luglio 2013, con l’indicazione dei riferimenti delle molteplici Convenzioni che sono state sottoscritte dall’Italia con i vari paesi del mondo al fine di evitare le doppie imposizioni fiscali ma anche operazioni elusive ed evasive di imposta.

 

Paese contraente

Stipula

In vigore dal

Convenzioni contro le doppie imposizioni

Albania Firma: Tirana 12.12.1994
Ratifica: L. 21.05.1998, n.175
21.12.1999  Albania – PDF in italiano
Albania – PDF in inglese
Algeria Firma: Algeri 03.02.1991
Ratifica: L. 14.12.1994, n.711
30.06.1995  Algeria – PDF in italiano
Algeria – PDF in francese
Arabia Saudita Firma: Riad 13.01.2007
Ratifica: L. 22.10.2009, n.159
01.12.2009  Arabia Saudita – PDF in italiano 
Arabia Saudita – PDF in inglese
Argentina Firma: Roma 15.11.1979
Ratifica: L. 27.04.1982, n.282
15.12.1983  Argentina – PDF in italiano
Argentina – PDF in inglese
Armenia Firma: Roma 14.06.2002
Ratifica: L.25.10.2007, n.190
05.05.2008  Armenia – PDF in italiano
Australia Firma: Canberra 14.12.1982
Ratifica: L. 27.05.1985, n.292
05.11.1985  Australia – PDF in italiano
Australia – PDF in inglese
Austria Firma: Vienna 29.06.1981
Ratifica: L. 18.10.1984, n.762
06.04.1985  Austria – PDF in italiano
Austria – PDF in inglese
Azerbaijan Firma: Bakù 21.07.2004
Ratifica: L. 03.02.2011, n. 6
13.08.2011  Azerbaijan – PDF in italiano
Azerbaijan – PDF in inglese
Bangladesh Firma: Roma 20.03.1990
Ratifica: L. 05.07.1995, n.301
07.07.1996  Bangladesh – PDF in italiano
Bangladesh – PDF in inglese
Belgio Firma: Roma 29.04.1983
Ratifica: L. 03.04.1989, n.148
29.07.1989  Belgio – PDF in italiano
Belgio – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Bruxelles 11/10/2004
Ratifica: L. 14/01/2013, n. 6
17.04.2013  Belgio – 2° protocollo – PDF in italiano
Bielorussia Firma: Minsk 11.08.2005
Ratifica: L. 29.05.2009, n. 74
30.11.2009  Bielorussia – PDF in italiano
Bielorussia – PDF in inglese
Brasile Firma: Roma 03.10.1978
Ratifica: L. 29.11.1980, n. 844
24.04.1981  Brasile – PDF in italiano
Brasile – PDF in inglese
Bulgaria Firma: Sofia 21.09.1988
Ratifica: L. 29.11.1990, n. 389
10.06.1991  Bulgaria – PDF in italiano
Bulgaria – PDF in inglese
Canada Firma: Ottawa 03.06.2002
Ratifica: L. 24.03.2011
25.11.2011  Canada – PDF in italiano
Cina Firma: Pechino 31.10.1986
Ratifica: L. 31.10.1989, n.376
13.12.1990  Cina – PDF in italiano
Cina – PDF in inglese
Cipro Firma: Nicosia 04.06.2009
Ratifica:L. 03.05.2010, n.70
23.11.2010  Cipro – PDF in italiano – Inglese
Corea del Sud Firma: Seul 10.01.1989
Ratifica: L. 10.02.1992, n.199
14.07.1992  Corea del Sud – PDF in italiano
Corea del Sud – PDF in inglese
Costa d’Avorio Firma: Abidjan 30.07.1982
Ratifica: L. 27.05.1985, n.293
15.05.1987  Costa d’avorio – PDF in italiano
Costa d’avorio – PDF in inglese
Croazia Firma: Roma 20.10.1999
Ratifica: L. 29.05.2009, n.75
15.12.2010  Croazia – PDF in italiano
Croazia – PDF in inglese
Danimarca Firma: Copenaghen 05.05.1999
Ratifica: L. 11.07.2002, n.170
27.01.2003  Danimarca – PDF in italiano
Danimarca – PDF in inglese
Ecuador Firma: Quito 23.05.1984
Ratifica: L. 31.10.1989, n.377
01.02.1990  Ecuador – PDF in italiano
Ecuador – PDF in inglese
Egitto Firma: Roma 07.05.1979
Ratifica: L. 25.05.1981, n.387
28.04.1982  Egitto – PDF in italiano
Egitto – PDF in inglese
Emirati Arabi Uniti Firma: Abu Dhabi 22.01.1995
Ratifica: L.28.08.1997, n.309
05.11.1997  Emirati Arabi uniti – PDF in italiano
Emirati Arabi uniti – PDF in inglese
Estonia Firma: Tallinn 20.03.1997
Ratifica: L.19.10.1999, n.427
22.02.2000  Estonia – PDF in italiano
Estonia – PDF in inglese
Etiopia Firma: Roma 08.04.1997
Ratifica: L. 19.08.2003, n.242
09.08.2005  Etiopia – PDF in italiano
Federazione Russa Firma: Roma 09.04.1996
Ratifica: L. 09.10.1997, n.370
30.11.1998  Russia – PDF in italiano
Russia – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Lecce 13.06.2009
Ratifica:L. 13.05.2011 n.80
 01.06.2012  – Italiano
– Inglese
Filippine Firma: Roma 05.12.1980
Ratifica: L. 28.08.1989, n.312
15.06.1990  Filippine – PDF in italiano
Filippine – PDF in inglese
Finlandia Firma: Helsinki 12.06.1981
Ratifica: L. 25.01.1983, n.38
23.10.1983  Finlandia – PDF in italiano
Finlandia – PDF in inglese
Francia Firma: Venezia 05.10.1989
Ratifica: L. 07.01.1992, n.20
01.05.1992  Francia – PDF in italiano
Francia – PDF in inglese
Georgia Firma: Roma 31.10.2000
Ratifica: L.11.07.2003, n.205
19.02.2004  Georgia – PDF in italiano
Ghana Firma: Accra 19.02.2004
Ratifica: L. 06.02.2006, n.48
5.07.2006  Ghana – PDF in italiano
Germania Firma: Bonn 18.10.1989
Ratifica: L. 24.11.1992, n.459
26.12.1992  Germania – PDF in italiano
Germania – PDF in inglese
Giappone Firma: Tokyo 20.03.1969
Ratifica: L. 18.12.1972, n.855
17.03.1973  Giappone – PDF in italiano
Giappone – PDF in inglese
Giordania Firma: Amman 16.03.2004
Ratifica: L. 23.10.2009, n.160
10.05.2010  Giordania – PDF in italiano
Giordania – PDF in inglese
Grecia Firma: Atene 03.09.1987
Ratifica: L.30.12.1989, n.445
20.09.1991  Grecia – PDF in italiano
Grecia – PDF in inglese
India Firma: New Delhi 19.02.1993
Ratifica: L. 14.07.1995, n.319
23.11.1995  India – PDF in italiano
India – PDF in inglese
Indonesia Firma: Giacarta 18.02.1990
Ratifica: L. 14.12.1994, n.707
02.09.1995  Indonesia – PDF in italiano
Indonesia – PDF in inglese
Irlanda Firma: Dublino 11.06.1971
Ratifica: L. 09.10.1974, n.583
14.02.1975  Irlanda – PDF in italiano
Irlanda – PDF in inglese
Islanda Firma: Roma 10.09.2002
Ratifica: L. 04.08.2008, n. 138
14.10.2008  Islanda – PDF in italiano
Israele Firma: Roma 08.09.1995
Ratifica: L. 09.10.1997, n.371
06.08.1998  Israele – PDF in italiano
Israele – PDF in inglese
Jugoslavia Ex: (1) Firma: Belgrado 24.02.1982
Ratifica: L. 18.12.1984, n.974
03.07.1985  Jugoslavia Ex – PDF in italiano
Jugoslavia Ex – PDF in inglese
Kazakhistan Firma: Roma 22.09.1994
Ratifica: L. 12.03.1996, n.174
26.02.1997  Kazakhistan – PDF in italiano
Kazakhistan – PDF in inglese
Kuwait Firma: Roma 17.12.1987
Ratifica: L. 07.01.1992, n.53
11.01.1993  Kuwait – PDF in italiano
Kuwait – PDF in inglese
Lettonia Firma: Riga 21.05.1997
Ratifica: L. 18.03.2008, n.73
16.04.2008  Lettonia – PDF in italiano
Libano Firma: Beirut 22.11.2000
Ratifica: L. 03.06.2011, n.87
21.11.2011  Libano – PDF in italiano
Libano – PDF in inglese
Lituania Firma: Vilnius 04.04.1996
Ratifica: L. 09.02.1999, n.31
03.06.1999  Lituania – PDF in italiano
Lituania – PDF in inglese
Lussemburgo Firma: Lussemburgo 03.06.1981
Ratifica: L.14.08.1982, n.747
04.02.1983  Lussemburgo – PDF in italiano
Lussemburgo – PDF in inglese
Macedonia Firma: Roma 20.12.1996
Ratifica: L. 19.10.1999, n.482
08.06.2000  Macedonia – PDF in italiano
Malaysia Firma: Kuala Lumpur 28.01.1984
Ratifica: L. 14.10.1985, n.607
18.04.1986  Malaysia – PDF in italiano
Malaysia – PDF in inglese
Malta Firma: La Valletta 16.07.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.304
08.05.1985  Malta – PDF in italiano
Marocco Firma: Rabat 07.06.1972
Ratifica: L. 05.08.1981, n.504
10.03.1983  Marocco – PDF in italiano
Marocco – PDF in inglese
Mauritius Firma: Port Louis 09.03.1990
Ratifica: L. 14.12.1994, n.712
28.04.1995  Mauritius – PDF in italiano
Mauritius – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Port Louis 09.02.2010
Ratifica: 31.08.2012
 (2)   – Italiano
– Inglese
Messico Firma: Roma 08.07.1991
Ratifica: L. 14.12.1994, n.710
12.03.1995  Messico – PDF in italiano
Messico – PDF in inglese
Moldova Firma: Roma 03.07.2002
Ratifica: L.03.02.2011, n.8
14.07.2011  Moldova – PDF in italiano
Moldova – PDF in inglese
Mozambico Firma: Maputo 14.12.1998
Ratifica: L.23.04.2003, n.110
06.08.2004  Mozambico – PDF in italiano
Norvegia Firma: Roma 17.06.1985
Ratifica: L. 02.03.1987, n.108
25.05.1987  Norvegia – PDF in italiano
Norvegia – PDF in inglese
Nuova Zelanda Firma: Roma 06.12.1979
Ratifica: L. 10.07.1982, n.566
23.03.1983  Nuova Zelanda – PDF in italiano
Nuova Zelanda – PDF in inglese
Oman Firma: Mascate 06.05.1998
Ratifica: L. 11.03.2002, n.50
22.10.2002  Oman – PDF in italiano
Paesi Bassi Firma: L’Aja 08.05.1990
Ratifica: L. 26.07.1993, n.305
03.10.1993  Olanda – PDF in italiano
Olanda – PDF in inglese
Pakistan Firma: Roma 22.06.1984
Ratifica: L. 28.08.1989, n.313
27.02.1992  Pakistan – PDF in italiano
Pakistan – PDF in inglese
Polonia Firma: Roma 21.06.1985
Ratifica: L. 21.02.1989, n.97
26.09.1989  Polonia – PDF in italiano
Polonia – PDF in inglese
Portogallo Firma: Roma 14.05.1980
Ratifica: L. 10.07.1982, n.562
15.01.1983  Portogallo – PDF in italiano
Portogallo – PDF in inglese
Qatar Firma: Roma 15.10.2002
Ratifica: L. 02.07.2010, n.118
07.02.2011  Qatar – PDF in italiano
Qatar – PDF in inglese
Regno Unito Firma: Pallanza 21.10.1988
Ratifica: L. 05.11.1990, n.329
31.12.1990  Regno Unito – PDF in italiano
Regno Unito – PDF in inglese
Repubblica Ceca Firma: Praga 05.05.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.303
26.06.1984  Repubblica Ceca – PDF in italiano
Repubblica Ceca – PDF in inglese
Repubblica Slovacca Firma: Praga 05.05.1981
Ratifica: L. 02.05.1983, n.303
26.06.1984  Repubblica Slovacca – PDF in italiano
Repubblica Slovacca – PDF in inglese
Romania Firma: Bucarest 14.01.1977
Ratifica: L. 18.10.1978, n.680
06.02.1979  Romania – PDF in italiano
Romania – PDF in inglese
San Marino Firma: Roma 21 marzo 2002
Ratifica: L 19.07.2013, n. 88
03.10.2013  San Marino – PDF in italiano
Protocollo di modifica
Firma: Roma 13 giugno 2012
Ratifica: L 19.07.2013, n. 88
03.10.2013
Senegal Firma: Roma 20.07.1998
Ratifica: L. 20.12.2000, n.417
24.10.2001  Senegal – PDF in italiano
Siria Firma: Damasco 23.11.2000
Ratifica: L. 28.04.2004, n.130
15.01.2007  Siria – PDF in italiano
Siria – PDF in inglese
Singapore Firma: Singapore 29.01.1977
Ratifica: L. 26.07.1978, n.575
12.01.1979  Singapore – PDF in italiano
Singapore – PDF in inglese
Protocollo aggiuntivo
Firma: Singapore 24.05.2011
Ratifica: L.31.08.2012, n. 157
19.10.2012  – Italiano
– Inglese
Slovenia Firma: Lubiana 11.09.2001
Ratifica: L. 29.05.2009, n.76
12.01.2010  Slovenia – PDF in italiano
Slovenia – PDF in inglese
Spagna Firma: Roma 08.09.1977
Ratifica: L. 29.09.1980, n.663
24.11.1980  Spagna – PDF in italiano
Spagna – PDF in inglese
Sri Lanka Firma: Colombo 28.03.1984
Ratifica: L. 28.08.1989, n.314
09.05.1991  Sri Lanka – PDF in italiano
Sri Lanka – PDF in inglese
Stati Uniti Firma: Washington 25.08.1999
Ratifica: L. 03.03.2009, n.20
16.12.2009  Stati Uniti – PDF in italiano
Sud Africa Firma: Roma 16.11.1995
Ratifica: L. 15.12.1998, n.473
02.03.1999  Sud Africa – PDF in italiano
Sud Africa – PDF in inglese
Svezia Firma: Roma 06.03.1980
Ratifica: L. 04.06.1982, n.439
05.07.1983  Svezia – PDF in italiano
Svezia – PDF in inglese
Svizzera Firma: Roma 09.03.1976
Ratifica: L. 23.12.1978, n.943
27.03.1979  Svizzera – PDF in italiano
Svizzera – PDF in inglese
Tanzania Firma: Dar Es Salam 07.03.1973
Ratifica: L. 07.10.1981, n.667
06.05.1983  Tanzania – PDF in italiano
Tanzania – PDF in inglese
Thailandia Firma: Bangkok 22.12.1977
Ratifica: L. 02.04.1980, n.202
31.05.1980  Thailandia – PDF in italiano
Thailandia – PDF in inglese
Trinidad e Tobago Firma: Port of Spain 26.03.1971
Ratifica: L. 20.03.1973, n.167
19.04.1974  Trinidad e Tobago – PDF in italiano
Trinidad e Tobago – PDF in inglese
Tunisia Firma: Tunisi 16.05.1979
Ratifica: L. 25.05.1981, n.388
17.09.1981  Tunisia – PDF in italiano
Tunisia – PDF in inglese
Turchia Firma: Ankara 27.07.1990
Ratifica: L. 07.06.1993, n.195
01.12.1993  Turchia – PDF in italiano
Turchia – PDF in inglese
Ucrania Firma: Kiev 26.02.1997
Ratifica: L. 11.07.2002, n.169
25.02.2003  Ucraina – PDF in italiano
Ucraina – PDF in inglese
Uganda Firma: Kampala 06.10.2000
Ratifica: L. 10.02.2005, n.18
18.11.2005  Uganda – PDF in italiano
Ungheria Firma: Budapest 16.05.1977
Ratifica: L. 23.07.1980, n.509
01.12.1980  Ungheria – PDF in italiano
Ungheria – PDF in inglese
Unione Sovietica Ex: (1) Firma: Roma 26.02.1985
Ratifica: L. 19.07.1988, n.311
30.07.1989  Unione Sovietica Ex – PDF in italiano
Unione Sovietica Ex – PDF in inglese
Uzbekistan Firma: Roma 21.11.2000
Ratifica: L.10.01.2004, n.22
26.05.2004  Uzbekistan – PDF in italiano
Venezuela Firma: Roma 05.06.1990
Ratifica: L. 10.02.1992, n.200
14.09.1993  Venezuela – PDF in italiano
Venezuela – PDF in inglese
Vietnam Firma: Hanoi 26.11.1996
Ratifica: L. 15.12.1998, n.474
22.02.1999  Vietnam – PDF in italiano
Zambia Firma: Lusaka 27.10.1972
Ratifica: L. 27.04.1982, n.286
30.03.1990  Zambia – PDF in italiano
Zambia – PDF in inglese

 

 

A cura di Marta Rag. Bregolato – C.d.L. di Padova

 

Aggiornamento al 18.12.2013

 

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