Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: cos’è.
L’imposta di bollo è un’imposta applicata alla produzione, richiesta e presentazione di determinati documenti. Può essere:
- cartacea, la cosiddetta marca da bollo;
- virtuale, pagata con il modello F24 tramite l’Agenzia delle Entrate (AdE).
Chi deve presentarla.
E’ previsto l’assolvimento dell’imposta sulle fatture elettroniche:
- per le fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse ai privati e verso le Pubbliche Amministrazioni, nelle quali chi ha emesso la fattura ha indicato l’assolvimento dell’imposta. L’assolvimento dell’imposta viene indicata in fattura elettronica inserendo “SI” nel campo “Bollo virtuale” quando si compila la fattura;
- per le fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse ai privati e verso le Pubbliche Amministrazioni, nelle quali, pur non avendo contrassegnato l’assolvimento, però hanno operazioni di vendita su cui si applica l’imposta di bollo e rientrano nelle seguenti casistiche:
- l’imposto della fattura è maggiore a 77,47 euro;
- il campo “Natura” ha uno dei codici: N2.1, N2.2, N3.5, N3.6, N4;
- nei casi in cui non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi in cui, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa, con il valore contrassegnato al campo “Tipo dato”:
- NB1: se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è già presente nell’imposta sulle assicurazioni;
- NB2: se si tratta di un documento emesso da un soggetto del terzo settore;
- NB3: se si tratta di un documento della banca è l’imposta è inclusa nei costi detratti direttamente sul conto corrente.
Composizione modello.
Per elaborare l’F24 con il pagamento dell’imposta tramite l’Agenzia delle Entrate il percorso è: Fatture e corrispettivi – Consultazione – Fatture elettroniche ed altri dati IVA – Fatture elettroniche – Pagamento imposta di bollo – avremo una schermata che riassume l’imposta di bollo calcolata nel periodo di riferimento – dettaglio. A questo punto compariranno due schede:
- elenco A, un elenco non modificabile con le fatture su cui pagare il bollo;
- elenco B, un elenco modificabile, dove possiamo aggiungere a mano gli estremi delle fatture su cui pagare il bollo virtuale.
Una volta controllato l’elenco, si schiaccerà il pulsante “Procedi al pagamento”,si compilano tutti i dati, compreso dell’IBAN su cui addebitare il pagamento e con “inoltra il pagamento” procederemo al pagamento dell’imposta di bollo da pagare per il trimestre di riferimento.
Accedendo con le credenziali SPID, CNS, Fisconline, CIE o Entratel.
Cause di esclusione.
Sono escluse le fatture elettroniche che contengono nel campo “tipo documento”:
- TD16: integrazione fattura reverse charge interno;
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto di servizi all’estero;
- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19: integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del Dpr n. 633/1972;
- TD28: acquisti da San Marino con IVA (fattura cartacea).
Sono escluse le fatture elettroniche che contengono nel campo “regime fiscale”:
- RF05: vendita sali e tabacchi;
- RF06: commercio di fiammiferi;
- RF07: editoria;
- RF08: gestione servizi di telefonia pubblica;
- RF09: rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
- RF10: intrattenimenti, giochi e altre attività;
Principali codici tributo.
I codici tributo da utilizzare sono:
- 2521: imposta di bollo sulle fatture elettroniche del primo trimestre;
- 2522: imposta di bollo sulle fatture elettroniche del secondo trimestre;
- 2523: imposta di bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre;
- 2524: imposta di bollo sulle fatture elettroniche del quarto trimestre;
- 2525: sanzioni sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- 2526: interesse sull’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Le scadenze.
Le scadenze per l’anno 2023 sono, tenendo presente che nel caso di scadenza che cade in un giorno festivo, slitta al primo giorno lavorativo successivo:
- per le fatture del primo trimestre 2023 la scadenza del versamento dell’imposta di bollo è entro il 30 maggio 2023, nel caso l’importo dovuto non superi i 5.000 euro, il versamento, può essere eseguito entro il 30 settembre 2023;
- per le fatture del secondo trimestre 2023 la scadenza del versamento dell’imposta è entro il 30 settembre 2023, nel caso l’importo dovuto per il primo e il secondo trimestre non superi i 5.000 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre 2023;
- per le fatture del terzo trimestre 2023 la scadenza del versamento dell’imposta è entro il 30 novembre 2023;
- per le fatture del quarto trimestre 2023 la scadenza del versamento dell’imposta è entro il 28 febbraio 2024.
La normativa.
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 giugno 2014 – art.6;
- Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 dicembre 2020;
- Decreto legge n. 124 del 26 ottobre 2019 – art.17;
- Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate del 4 febbraio 2021;
- Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 42/E del 9 aprile 2019.
La fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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