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22 Settembre 2023
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Impresa Sociale: la disciplina generale

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Le imprese sociali rientrano nell’ambito degli enti del Terzo settore e rappresentano, non un distinto ente giuridico, ma una qualifica che può essere acquisita con il possesso di specifici requisiti.

L’attuale disciplina è contenuta nel DLgs n. 112/2017, modificato dal DLgs n. 95/2018, che ha sostituito, dal 20 luglio 2017, le precedenti disposizioni contenute nel DLgs n. 155/2006.

L’impresa sociale è stata infatti introdotta nel nostro ordinamento già nel 2006 e nel suo primo decennio di vita non ha trovato un’ampia diffusione a causa dell’assenza di un regime agevolato a favore di quei soggetti che sceglievano di assumere la qualifica di impresa sociale.

Ad oggi, le cooperative sociali e i loro consorzi acquisiscono di diritto la qualifica di impresa sociale, mentre, agli enti religiosi civilmente riconosciuti trovano applicazione le norme relative all’impresa sociale limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale.

Non possono invece acquisire la qualifica:

– le società costituite da un unico socio persona fisica;

– le amministrazioni pubbliche;

– gli enti i cui atti costitutivi limitino, anche indirettamente, l’erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati;

– le fondazioni bancarie.

La qualifica di impresa sociale

Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gi enti privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di società di persone e di capitali di cui al titolo V del codice civile, che esercitano in via stabile e principale un’attività d’impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

Si considerano di interesse generale le attività d’impresa aventi ad oggetto:

– interventi e servizi sociali ed interventi, servizi e prestazioni per l’assistenza delle persone handicappate o con disabilità grave prive del sostegno familiare;

– interventi e prestazioni sanitarie;

– prestazioni socio-sanitarie;

– educazione, istruzione e formazione professionale, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;·

– interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili ai fini di autoconsumo;

– interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio;

– formazione universitaria e post-universitaria;

– ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

– organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle altre attività di interesse generale;

– radiodiffusione sonora a carattere comunitario;

– organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

– formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della povertà educativa;

– servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al 70% da imprese sociali o da altri enti del Terzo settore;

– cooperazione allo sviluppo;

– attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, promozione, rappresentanza, concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell’ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

– servizi finalizzati all’inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate o con disabilità;

– alloggio sociale, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

– accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

– microcredito;

– agricoltura sociale;

– organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

– riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Il suddetto elenco può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti.

Si considera comunque di interesse generale, indipendentemente dal suo oggetto, l’attività d’impresa nella quale siano occupati, in una misura non inferiore al 30% dei lavoratori totali:

– lavoratori molto svantaggiati, i quali, ai fini del computo della predetta percentuale, non possono contare per più di un terzo e per più di 24 mesi dall’assunzione;

– persone svantaggiate o con disabilità, nonché persone beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte nell’apposito registro.

Ai fini della qualifica dell’impresa sociale, l’attività di interesse generale deve essere anche prevalente rispetto alle altre attività eventualmente esercitate. In tal senso, si considera principale l’attività per la quale i relativi ricavi siano superiori al 70% dei ricavi complessivi dell’impresa sociale.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 22 giugno 2021, ha definito i criteri per il computo del rapporto del 70% tra ricavi relativi all’attività d’impresa di interesse generale e ricavi complessivi dell’impresa sociale.

La Costituzione

L’impresa sociale è costituita con atto pubblico nel quale deve essere esplicitato il carattere sociale dell’impresa con particolare riferimento all’oggetto sociale e all’assenza di scopo di lucro. Anche la denominazione deve contenere tassativamente l’indicazione di impresa sociale.

L’atto costitutivo, così come gli atti modificativi o altri atti relativi all’impresa, devono essere depositati entro 30 giorni,·a cura del notaio o degli amministratori, presso il Registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede legale, per l’iscrizione in un’apposita sezione.

Con il decreto del 16 marzo 2018, il Ministero dello Sviluppo Economico ha individuato gli atti oggetto di deposito. In particolare, devono essere depositati:

– l’atto costitutivo, lo statuto e ogni successiva modificazione;

– il bilancio di esercizio;

– il bilancio sociale;

– per i gruppi di imprese sociali, l’accordo di partecipazione e ogni sua modificazione, nonché i documenti consolidati;

– ogni altro atto o documento previsto dalla vigente normativa.

All’atto della ricezione della domanda di deposito, l’ufficio del Registro delle imprese, prima di procedere all’iscrizione nell’apposita sezione, effettua un controllo sulla completezza formale e sulla presenza nell’atto costitutivo dell’oggetto sociale e dell’assenza dello scopo di lucro. Qualora il medesimo ufficio ne ravvisi la necessità, può invitare l’organizzazione che esercita l’impresa sociale a completare, modificare o integrare la domanda entro un congruo termine. Trascorso tale termine, con provvedimento motivato, viene rifiutato il deposito dell’atto nella sezione delle imprese sociali.

L’iscrizione nel Registro delle imprese ha natura costitutiva ai fini dell’acquisizione della qualifica di impresa sociale.

Le scritture contabili

L’impresa sociale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari in conformità alle disposizioni codicistiche applicabili e deve redigere e depositare presso il Registro delle imprese il bilancio d’esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli artt. 2423 ss., 2435-bis o 2435-ter c.c., in quanto compatibili.

Presso il Registro delle imprese deve essere depositato anche il bilancio sociale, redatto secondo le linee guide del Ministero del Lavoro (decreto 04 luglio 2019), che deve essere anche pubblicato sul sito internet dell’impresa.

I gruppi di imprese sociali

In tema dei gruppi di imprese sociali, il DLgs n. 112/2017 ha riproposto il contenuto del DLgs n. 155/2006, per i quali continua a trovare applicazione la disciplina codicistica.

I gruppi di imprese sociali sono tenuti a:

– depositare l’accordo di partecipazione presso il Registro delle imprese;

– redigere e depositare i documenti contabili ed il bilancio sociale in forma consolidata.

Il DLgs n. 112/2017 ribadisce inoltre il divieto per le società costituite da un unico socio persona fisica, le Pubbliche Amministrazioni e gli enti con finalità lucrative di detenere la direzione, il coordinamento o il controllo di un’impresa sociale, pena l’annullabilità degli atti compiuti in violazione del divieto.

Le operazioni straordinarie

La trasformazione, la fusione e la scissione delle imprese sociali devono essere realizzate in modo da preservare l’assenza di scopo di lucro, i vincoli di destinazione del patrimonio, e il perseguimento delle attività e delle finalità da parte dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere.

La cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale deve essere realizzata, previa relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede l’impresa sociale, attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa, in modo da preservare il perseguimento delle attività e delle finalità da parte del cessionario.

L’efficacia delle operazioni straordinarie è subordinata all’autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si intende concessa decorsi 90 giorni dalla ricezione della notificazione.

Avverso il provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che nega l’autorizzazione è ammesso ricorso dinanzi al giudice amministrativo.

Con decreto 27 aprile 2018 n. 50 del Ministero del lavoro sono state definite le modalità con cui le imprese sociali pongono in essere le suddette operazioni straordinarie. In particolare:

– le operazioni di trasformazione, fusione o scissione sono soggette alle disposizioni di cui agli artt. da 2498 a 2506-quater del codice civile e devono essere notificate al Ministero almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea avendo cura di fornire anche una sintetica descrizione dell’operazione da porre in essere e di allegare la situazione patrimoniale di ciascuno degli enti coinvolti e la relativa relazione degli amministratori;

– in caso di cessione d’azienda o di un ramo d’azienda relativo allo svolgimento dell’attività d’impresa di interesse generale, l’organo di amministrazione dell’impresa sociale deve notificare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, almeno 90 giorni prima della data di convocazione dell’assemblea, l’intenzione di procedere all’operazione. A tale atto, deve essere allegata la situazione patrimoniale dell’ente, la relazione giurata redatta da un esperto designato dal tribunale attestante il valore effettivo del patrimonio dell’impresa la relazione degli amministratori.

Il lavoro nell’impresa sociale

I lavoratori dell’impresa sociale hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi e, in ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti dell’impresa sociale non può essere superiore al rapporto uno ad otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

All’interno dell’impresa può essere previsto un meccanismo di consultazione o di partecipazione mediante il quale i lavoratori sono posti in grado di esercitare un’influenza sulle decisioni dell’impresa sociale, con particolare riferimento alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulla qualità dei beni o dei servizi. Con il decreto 07 settembre 2021 del Ministero del Lavoro, sono adottate le linee guida per l’individuazione delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori.

Nelle imprese sociali è ammessa anche la prestazione di attività di volontariato, ma il numero dei volontari impiegati nell’attività, dei quali l’impresa sociale deve tenere un apposito registro, non può essere superiore a quello dei lavoratori.

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