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Saggi
4 Luglio 2014

L’Asse.Co. L’Asseverazione di conformità dei contratti di lavoro

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Il ruolo dei professionisti (Commercialisti, Notai, Periti, Consulenti Tecnici d’Ufficio e ora anche dei Consulenti del Lavoro) assume sempre più un’importanza concreta e reale ed in alcuni casi pone in atto quasi una sostituzione delle Istituzioni e degli Enti ai quali per scopo fino ad ora è sempre stato demandato il compito di vigilare, verificare, accertare, eventualmente sanzionare il comportamento illecito nonché accreditare quello virtuoso.

Negli ultimi anni si è quindi visto una traslazione di molte funzioni dagli Enti preposti ai Professionisti, facendo crescere la responsabilità di questi ultimi, vedi per esempio il visto di conformità e l’asseverazione per i crediti fiscali oppure la certificazione della corrispondenza delle risultanze catastali con lo stato di fatto in occasione dei trasferimenti degli immobili per i notai o quanti altri analoghi esempi possano essere fatti.

Ai Consulenti del Lavoro sono state di fatto trasferite funzioni pubbliche quali la certificazione dei contratti di lavoro, l’intermediazione, la selezione, la conciliazione e l’arbitrato.

D’altro canto il Consulente del Lavoro, in particolar modo nell’ambito delle piccole e medie imprese diventa un importante punto di riferimento per consentire ai datori di lavoro di muoversi opportunamente tra normative, sgravi, riforme, bonus e quant’altro interessi la corretta gestione del personale dipendente.

A maggior ragione in un contesto di profonda crisi come quello che sta vivendo il nostro Paese,  in maniera globale estendibile però anche ai paesi della Comunità Europea, dove l’ottimizzazione delle risorse umane, la precisa gestione della forza lavoro, il rispetto delle regole e la vivacizzazione del mercato del lavoro diventano quanto mai importanti, il ruolo dei professionisti che quotidianamente assistono le imprese, informandole, invitandole al rispetto delle regole e monitorandone il loro utilizzo, anche allo scopo di ridurne gli oneri, risulta fondamentale.

Ecco quindi che in questo contesto si inserisce anche l’Asseverazione di Conformità dei contratti di lavoro (subordinato e parasubordinato), quale attività svolta in sinergia tra Aziende-Datori di Lavoro, Consulenti del Lavoro quali soggetti professionisti e qualificati che operano nel mercato del lavoro e Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro.

I titoli dei quotidiani e delle riviste specializzate che in questi ultimi mesi e ancor più negli ultimi giorni, a seguito della conversione del Decreto Legge noto come Job Act, stanno presentando la nascita dell’intesa tra Ministero del Lavoro e Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che d’ora in poi identificheremo come Asse.co., auspicano che ciò porti ad una semplificazione e a concreti risparmi, anche in materia economica, sia per le aziende che per le Istituzioni.

Proviamo ora ad addentrarci in questo argomento per metterne a fuoco gli ambiti di applicazione, le modalità di attuazione, i soggetti abilitati ma soprattutto anche gli effetti sull’attività delle piccole e medie imprese.

 

Asse.co. – di che cosa si tratta?

L’Asse.co.: ovvero l’Asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro vuole essere uno strumento volontario di monitoraggio e controllo delle Aziende (sia piccole, medie che grandi) consentendo la certificazione della regolare gestione degli adempimenti contributivi ma ancor più normativi dei rapporti di lavoro in essere.

In questo contesto l’imprenditore (datore di lavoro) ed il professionista (consulente del lavoro) attestano, ciascuno per la parte di propria spettanza e responsabilità, il rispetto delle norme fiscali, contributive e contrattuali poste alla base dei contratti di lavoro e quindi a tutela del rapporto di lavoro e degli obblighi da esso scaturenti.

Come abbiamo detto, l’Asse.co non nasce per disposizione legislativa, ma  dall’intesa tra il Ministero del Lavoro, rappresentato dall’allora Ministro Prof. Enrico Giovannini,  ed il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, rappresentato dal Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e Presidente del Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Dott.ssa Marina Calderone,  siglata il 15.01.2014.

Se vogliamo, l’asseverazione di conformità dei rapporti di lavoro, appare quale naturale evoluzione ed implementazione del Durc (Documento Unico Regolarità Contributiva), quest’ultimo limitatamente alla regolarità contributiva, documento anch’esso oggetto recentemente, in occasione dell’ultima Riforma del Lavoro “Job Act”, di modifica ed evoluzione, nonché del ruolo di certificazione dei contratti di lavoro, funzione pubblica trasferita negli ultimi anni dalle istituzioni ai Consulenti del Lavoro.

L’asseverazione non è in contrasto con la certificazione in quanto la prima riguarda il comportamento complessivo dell’azienda nei confronti del proprio personale la seconda riguarda invece il rispetto del singolo contratto; pertanto le due azioni tendono giusto appunto ad integrarsi.

 

Finalità:

Il protocollo vuole:

* promuovere la cultura della legalità del lavoro (stimolando quindi il lavoro etico e morale) e della responsabilità sociale dell’impresa (vedremo in seguito estesa anche al Consulente del Lavoro Asseveratore per le informazioni dallo stesso certificate);

* contrastare il lavoro sommerso, grande piaga nel nostro paese;

* prevenire e promuovere il rispetto delle normative in materia di lavoro e di legislazione sociale;

* valorizzare le imprese virtuose, con una asseverazione di regolarità in materia di lavoro e di legislazione sociale, dando loro visibilità e promuovendole nel mercato. Le aziende infatti che otterranno l’asseverazione saranno inserite in un apposito elenco pubblicato on line sui siti: www.consulentidellavoro.it e www.lavoro.gov.it; elenchi liberamente consultabili da chi abbia interesse a verificare un’azienda (alla stessa stregua delle informazioni pubbliche reperibili presso il Registro delle Imprese). Unitamente al nome dell’impresa certificata sarà evidenziato anche il nome del professionista che ha assistito l’azienda nel percorso di asseverazione. L’elenco dei professionisti abilitati all’asseverazione sarà aggiornato con periodicità almeno quindicinale;

* garantire il mercato e la fede pubblica;

* rendere efficaci e mirate le azioni degli organi di vigilanza in materia di lavoro.

 

L’asseverazione di conformità dei contratti di lavoro (subordinati o parasubordinati) consentirà di certificare la regolarità di comportamento dell’azienda datore di lavoro rispetto a:

– lavoro minorile;

– orario di lavoro;

– applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

– norme di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro;

– obblighi contributivi;

– obblighi retributivi ivi compreso il regolare pagamento delle competenze.

Gli effetti che l’asseverazione produrrà sono molteplici e tenderanno a facilitare l’assolvimento di adempimenti burocratici e amministrativi nonché a favorire l’accesso ad opportunità di lavoro sempre più importanti per le nostre aziende, in particolar modo in un contesto di globalizzazione e quindi di concorrenza che supera sempre più i confini del territorio nazionale.

 

Nel dettaglio:

– i controlli e le verifiche ispettive, coordinati dalla Direzione Generale per l’attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; saranno direzionate prevalentemente presso le aziende non asseverate, a meno che non vi siano specifiche denunce o richieste di intervento su segnalazione;

– l’asseverazione potrà essere prodotta ai fini della partecipazione dell’impresa ad appalti privati ai fini della verifica della regolarità delle imprese e il personale ispettivo ne terrà conto nell’ambito dell’attività di accertamento;

– le verifiche a campione saranno effettuate al fine di verificare la corrispondenza delle dichiarazioni asseverate rispetto alla fotografia reale dei contratti di lavoro applicati dall’azienda;

– le indagini saranno svolte a cura dell’autorità giudiziaria ed amministrativa;

– potranno essere velocizzate le procedure per i pagamenti dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione;

– favorirà l’emersione delle aziende che operano avvalendosi di personale non in regola (totalmente o parzialmente) obbligandole così alla loro regolarizzazione.

 

 

I soggetti abilitati:

L’art. 5 del protocollo di intesa del 15.01.2014 fissa i requisiti che devono sussistere in capo ai Consulenti del Lavoro affinché possano rilasciare la dichiarazione di asseverazione.

Sono soggetti abilitati a rilasciare la certificazione di conformità dei rapporti di lavoro i Consulenti del Lavoro che:

– siano iscritti all’Ordine;

– svolgano attività di lavoro autonomo, al fine di garantire all’attività “ispettiva” neutralità e terziarietà;

– siano in regola con gli obblighi della formazione continua;

– seguano uno specifico percorso di formazione on – line predisposto dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro. Si è quindi in attesa che il Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro individui i requisiti richiesti ai Consulenti per far parte di questo elenco nonché il percorso formativo obbligatorio.

Non potranno pertanto asseverare:

– i Consulenti del Lavoro dipendenti;

– i Ced;

– le Associazioni di Categoria.

Il ruolo del Consulente del Lavoro Asseveratore non dovrà limitarsi solo all’attività ispettiva e certificativa, ma consisterà in un iniziale affiancamento dell’impresa volta alla verifica della situazione di quest’ultima, rilevando le eventuali irregolarità e suggerendo le modalità per sanarle regolarizzando così la propria posizione.

Potranno essere parimenti suggerite dal Consulente del Lavoro Asseveratore le opportune azioni tese a migliorare i rapporti di lavoro in essere.

 

Le fasi dell’attività di asseverazione:

– verifica propedeutica: l’azienda in collaborazione con il Consulente del Lavoro svolge un’attività di verifica della propria posizione, procedendo quindi ad una accurata fotografia della propria situazione evidenziando quindi anche quelli che possono essere gli eventuali ambiti di “rischio”;

– dichiarazioni di impegno, sia da parte dell’azienda-datore di lavoro che da parte del Consulente del Lavoro-Asseveratore. L’azienda sottoscrive una dichiarazione di impegno e di consapevolezza in cui verranno auto certificati una serie di requisiti sostanziali ovvero la non commissione di comportamenti illeciti in ambito di lavoro minorile, tempi di lavoro, rispetto dei contratti collettivi nazionali là dove applicabili, lavoro nero e sicurezza del lavoro (trattandosi di auto certificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 le dichiarazioni mendaci sono penalmente sanzionate). Il Consulente del Lavoro, quale professionista incaricato, infine dichiara, sulla base delle informazioni, anche documentali, acquisite, la sussistenza dei requisiti per il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (Durc). Le eventuali dichiarazioni mendaci rese nell’ambito del proprio incarico di asseverazione dal Consulente del Lavoro produrranno anche effetti disciplinari sanzionatori. La informazioni autocertificate, in sede di prima presentazione di domanda, dovranno fare riferimento alla data di richiesta della stessa. Per le successive richieste invece l’azienda dovrà fare riferimento alla situazione dell’anno precedente;

– auditing dell’impresa: il Consulente del Lavoro verifica la documentazione prodotta dall’azienda al fine di accertarne la regolarità sostanziale e formale. Provvederà quindi a verificare la correttezza negli adempimenti contrattuali, contributivi e fiscali nonché il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro di riferimento. L’auditing potrà essere anche interamente documentale o in alternativa il Consulente del Lavoro potrà svolgere l’attività anche con sopralluoghi in azienda qualora ne ravvisasse la necessità.

L’attività di verifica posta in essere dal Consulente del Lavoro Asseveratore non  termina con il rilascio della dichiarazione di certificazione; infatti il professionista di obbliga a procedere a controllo ogni 4 mesi l’azienda al fine di accertare il perdurare dei requisiti di regolarità. In questo l’attività del Consulente del Lavoro diventa del tutto simile all’attività di controllo assunta dai Sindaci e dai Revisori Contabili nelle società di capitali.

Tale compito non è assolutamente né formale, essendoci come abbiamo visto la responsabilità penale per le dichiarazioni rilasciate dal professionista, né limitata nel tempo; le piccole aziende, spesso con problemi di liquidità dovranno opportunamente verificarne l’effettivo rapporto tra benefici e costi.

Qualora il Consulente del Lavoro nell’ambito della programmata attività di monitoraggio quadrimestrale dovesse rilevare motivi ostativi alla conferma della sussistenza dei requisiti dovrà provvedere tempestivamente a darne comunicazione al Consiglio Nazionale; se non lo facesse sarebbe egli stesso sanzionabile.

L’Asseverazione sarà materialmente rilasciata da un apposito Comitato di Asseverazione costituito presso la Fondazione degli Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro su istanza volontaria del Datore di Lavoro e sulla base delle due dichiarazioni (una del Datore di Lavoro e una del Consulente del Lavoro).

Il certificato di asseverazione sarà rilasciato, con procedura telematica, nei successivi 30 giorni; la sua validità è annuale con decorrenza dalla data di rilascio, fatta eccezioni nel caso in cui vengano meno i requisiti richiesti per il suo rilascio.

La durata iniziale del Protocollo è di due anni con monitoraggio semestrale a cura delle Parti firmatarie al fine di mettere a punto uno strumento quanto più idoneo allo scopo possibile.

Al termine di questo primo periodo le Parti, dopo averne valutato gli effetti, potranno prorogare l’adozione del Protocollo apportando anche eventuali modifiche sia in ambito applicativo che di contenuto.

 

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