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29 Marzo 2024
4 Minuti di lettura

La Definizione Agevolata

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La definizione agevolata, o Rottamazione – quater,  è una misura presa dall’Agenzia delle Entrate e Riscossione (AdE) che prevede la possibilità per il contribuente di estinguere i debiti dei carichi rientranti nell’ambito applicativo, versando unicamente le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso spese per le procedure esecutive e per i diritti di notifica.


Definizione Agevolata: quali debiti rientrano.

La Definizione Agevolata riguarda tutti i debiti affidati all’Agente della riscossione nel periodo che va dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, compresi:

  • i debiti contenuti nelle cartelle non ancora notificate;
  • i debiti che sono rientrati in provvedimenti di rateizzazione o sospensione;
  • i debiti che già sono rientrati in una precedente Rottamazione e/o Saldo o Stralcio, anche se decaduta per un qualsiasi motivo di mancato pagamento.

I debiti che rientrano nella  Definizione Agevolata dalle casse/enti di diritto privato (CNPA Forense, ENPAB, CNPR, ENPAV, INPGI Giovane Amendola) sono quelli per cui, le casse stesse, hanno provveduto entro il 31 gennaio 2023 a:

  • adottare uno specifico provvedimento;
  • trasmetterlo, entro la stessa data, all’Agenzia della Riscossione;
  • pubblicarlo sul proprio sito internet.


Quali spese non rientrano.

Non rientrano della Definizione Agevolata:

  • interessi iscritti a ruolo;
  • sanzioni;
  • interessi di mora;
  • aggio;
  • i carichi affidati all’Agenzia della Riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • le somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  • crediti derivanti da pronunce di condanna da parte della Corte dei Conti;
  • le somme affidate dagli enti locali o territoriali per riscossione a mezzo di avvisi di pagamento;
  • i debiti dalle casse/enti di diritto privato (CNPA Forense, ENPAB, CNPR, ENPAV, INPGI Giovane Amendola) per cui non hanno provveduto entro il 31 gennaio 2023 a:
    • adottare uno specifico provvedimento;
    • trasmetterlo, entro la stessa data, all’Agenzia della Riscossione;
    • pubblicarlo sul proprio sito internet.


Come presentare la domanda.

La domanda per la  Definizione Agevolata va presentata esclusivamente in via telematica tramite il software di compilazione:

  • direttamente dai contribuenti abilitati con le credenziali Entratel o Fisconline;
  • tramite i soggetti incaricati, i quali devono rilasciare al contribuente una copia della domanda e dell’istanza di ricevimento da parte dell’AdE.


Accoglimento.

La domanda di accoglimento della Definizione Agevolata contiene:

  • l’ammontare complessivo delle somme dovute che rientrano nella Definizione Agevolata;
  • la scadenza dei pagamenti con il piano stabilito nella domanda;
  • i moduli di pagamento precompilato;
  • gli estremi del pagamento in caso di domiciliazione bancaria.

Dopo che è avvenuto l’accoglimento:

  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non avvierà altre procedure cautelari o esecutive;
  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione non proseguirà con le procedure già avviate, tranne nel caso in cui non abbiano già avuto un esito positivo;
  • l’Agenzia delle Entrate – Riscossione manterrà in essere eventuali fermi amministrativi o ipoteche già esistenti;
  • il contribuente non sarà considerato inadempiente per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
  • siano sospesi i termini di prescrizione e decadenza dei carichi inseriti nella domanda;
  • siano sospesi fino alla scadenza della prima o unica domanda gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti rateizzazioni.


Diniego.

L’eventuale domanda di diniego della Definizione Agevolata dee contenere i motivi per cui è stata rifiutata la domanda.


Scadenze.

  • 31 ottobre 2023 unica rata;

Oppure un massimo di 18 rate in 5 anni così suddivise:

  • 31 ottobre 2023: prima rata;
  • 30 novembre 2023: seconda rata.

La prima e la seconda rata sono pari al 10% dell’ammontare complessivo.

Le restanti date sono tutte di pari importo e si applicherà un interesse del 2%, queste andranno suddivise per i restanti anni nelle seguenti date:

  • 28 febbraio: terza rata;
  • 15 marzo: termine per pagare tempestivamente le prime tre rate, con 5 giorni di tolleranza, quindi, fino il 20 marzo;
  • 31 maggio 2024 con una tolleranza di cinque giorni, quindi fino al 5 giugno;
  • 31 luglio;
  • 30 novembre.


Come pagare.

Le rate possono essere pagate tramite:

  • paga on-line;
  • i canali telematici delle banche, poste, e tutti gli altri prestatori di servizi di pagamento (PSP) aderenti al nodo PagoPA.


Sanzioni.

In caso di mancato, tardivo o insufficiente pagamento delle rate si perderanno di benefici della Definizione Agevolata.


Normativa.

  • Legge 197/2022;
  • Legge 56/2023;
  • Procedimento 5 luglio 2023;
  • Procedimento 1° febbraio 2023;
  • Circolare n. 6 del 20 marzo 2023;
  • Risoluzione n. 6 del 14 febbraio 2023;
  • Circolare n. 2 del 27 gennaio 2023.


Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

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