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27 Ottobre 2023
5 Minuti di lettura

La detraibilità e indetraibilità Iva

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IVA: cos’è?

L’IVA è l’imposta sul valore aggiunto che si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuati nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese o di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. La liquidazione e il versamento dell’IVA avvengono mensilmente o trimestralmente:

  • la liquidazione e il versamento mensile dovrebbe avvenire per la totalità dei soggetti passivi IVA;
  • nel caso in cui, il volume d’affari (la somma dell’imponibile della cessione dei beni o la prestazione dei servizi che il soggetto effettua in un anno solare) non superi i 400.000,00 per le attività di servizi e 700.000,00 per le altre attività, la liquidazione e il versamento sono trimestrali.

Le liquidazioni fanno si che il contribuente sappia se in quel periodo, che sia mensile o trimestrale, abbia un’IVA  a credito o a debito, nel caso di IVA  a debito essa va versata tramite il modello F24, compilandolo con i codici tributo adeguati. La liquidazione IVA nasce per tutti i soggetti mensili, e, nel caso rientrino nelle casistiche dei soggetti con liquidazione IVA trimestrale, questa opzione deve essere specificata in sede di dichiarazione IVA annuali. La dichiarazione IVA annuale è una dichiarazione che riepiloga la situazione IVA dell’anno di riferimento.

Il calcolo dell’IVA è il risultato di una somma algebrica tra l’IVA  a debito maturata sulle vendite nell’esercizio d’impresa e l’IVA  a credito maturata sugli acquisti. Non rientrano in questo calcolo, dato che non c’è IVA, le operazioni non imponibili o escluse (Fuori Campo IVA) e, in base alla loro detraibilità e indetraibilità, l’IVA di alcune spese che non rientrino nella loro totalità in questo calcolo.


IVA detraibile: cos’è?

La detraibilità IVA è un meccanismo che permette di recuperare l’IVA pagata per l’acquisto di beni e servizi utilizzati nell’esercizio dell’attività.


IVA detraibile: principali aliquote per la detraibilità.

Le spese che hanno l’IVA detraibile al 100% sono:

  • le spese riguardanti l’attività svolta, come: le materie prime o le merci;
  • le spese riguardanti la telefonia fissa;
  • le spese riguardanti la telefonia mobile, solo per gli autotrasportatori;
  • le spese riguardanti gli alberghi e ristoranti che non rientrino nelle spese di rappresentanza;
  • tutte le spese inerenti le auto per gli agenti e rappresentanti, come: carburanti, noleggi o manutenzione auto;
  • le spese riguardanti gli omaggi che abbiano un valore unitario massimo di 50 euro.

Le spese che hanno l’IVA detraibile al 50% sono:

  • tutte le spese inerenti alla telefonia mobile ad uso promiscuo, ovvero le spese come acquisto, canone, noleggio o manutenzione di un cellulare che viene utilizzato sia per il lavoro che per il privato.

Le spese che hanno l’IVA detraibile al 40% sono:

  • tutte le spese inerenti le auto, riguardati le ditte e i professionisti (no società), ovvero le spese come acquisto auto, acquisto carburante dell’auto, pedaggi e manutenzioni delle auto che vengono utilizzate sia per l’attività della ditta individuale che a uso professionale.


IVA indetraibile: cos’è?

L’IVA indetraibile è quell’IVA che, secondo la normativa, non può essere detratta dall’imposta da pagare. L’IVA indetraibile può essere:

  • oggettiva, ovvero l’IVA indetraibile in base alle caratteristiche dell’operazione;
  • soggettiva, ovvero l’IVA indetraibile in base alle caratteristiche del contribuente.


IVA indetraibile oggettiva: in quali casi?

Le spese per cui l’IVA non può essere detratta sono:

  • le spese di rappresentanza;
  • le spese riguardanti gli alberghi e ristoranti che rientrino nelle spese di rappresentanza;
  • le spese riguardanti gli omaggi che abbiano un valore unitario superiore a 50 euro;
  • le spese riguardati il locale dove una parte dell’abitazione è adibito ad ufficio o studio professionale, ovvero le spese promiscue.


IVA indetraibile soggettiva: in quali casi?

Rientrano nel caso di IVA con indetraibilità soggettiva:

  • i soggetti Iva che sono esenti, come i medici, i quali svolgono un’attività per la quale non applicano l’IVA sulle proprie cessioni di beni o prestazioni di servizi;
  • i contribuenti IVA che applicano il meccanismo del “pro-rata”.


IVA detraibile e indetraibile: normativa.

  • Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 11160;
  • DPR 22 luglio 1998, n. 322;
  • Decreto ministeriale 19 dicembre 2021;
  • Decreto legge n. 73 del 2021;
  • d. P.R. 26 ottobre 1972, n. 640;
  • D.L. n. 193/2016.


Fonte.

  • Agenzia delle Entrate.

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