Pubblichiamo un utile riepilogo sulla fatturazione elettronica, a tre anni di distanza dall’introduzione e a due mesi dall’estensione dell’applicazione ai contribuenti in regime forfettario.
Fatturazione elettronica: cos’è
Dal 1° gennaio 2019 è stata introdotta in Italia, primo Stato in Europa ad utilizzare questo nuovo strumento, la fatturazione elettronica (FE), un documento digitale trasmesso al cliente tramite il sistema di interscambio (SdI). Lo SdI funge da tramite tra chi emette fattura e chi la riceve, controlla il documento e si accerta che in esso siano contenuti tutti i dati stabili per legge.
Fatturazione elettronica: compilazione.
La fatturazione elettronica va compilata con un software, che può essere dell’Agenzia delle Entrate o di un’altre aziende private, in formato “.xml”. I dati obbligatori della FE sono:
- i dati del fornitore;
- i dati del cliente comprensivo del Codice Destinatario (codice di 7 cifre alfanumerico che tutti colori che sono soggetti alla fatturazione elettronica hanno provveduto a comunicare all’Agenzia precedentemente, nel caso non si abbia a disposizione questo codice vanno inseriti sette zero “0000000”) o la PEC.
- i dati del bene ceduto o il servizio prestato, imponibile, aliquota IVA e imposta (nel caso non ci sia l’aliquota si inserisce il codice della natura dell’operazione).
Avendo comunicato all’Agenzia delle Entrate tutti i dati preventivamente corretti nel momento in cui viene inserita la partita IVA nello SdI, il sistema prende automaticamente i dati esatti agganciati ad essa. Si può scaricare dall’Agenzia anche un QRcode contenente tutti i dati utili, da presentare a chi deve fare la fattura, che lo leggerà e utilizzerà i dati stessi.
Le fatture elettroniche sono soggette a conservazione, ovvero un’operazione che si avvale sia dell’Agenzia che di altre piattaforme, ed è diversa dalla semplice archiviazione in una cartella del computer.
Fattura elettronica: codici.
Per poter permettere il tracciamento del documento tramite lo SdI, il documento deve contenere una serie di codici che aiuteranno lo snellimento del controllo. L’elenco dei codici è contenuto in un documento dell’Agenzia delle Entrate, un riepilogo è riportato in seguito.
I codici ”Tipo Documenti” ammessi dall’Agenzia delle Entrate sono:
- TD01: fattura;
- TD02: acconto/anticipo su fattura;
- TD03: acconto/anticipo su parcella;
- TD04: nota di Credito;
- TD05: nota di Debito;
- TD06: parcella;
- TD07: fattura semplificata;
- TD08: nota di credito semplificata;
- TD09: nota di debito semplificata;
- TD16: integrazione fattura da reverse charge interno;
- TD17: integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero;
- TD18: integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
- TD19: integrazione /autofattura per acquisto di beni ex art.17;
- TD20: autofattura per regolarizzazione e integrazione delle fatture;
- TD21: autofattura per splafonamento;
- TD22: estrazione beni da deposito IVA;
- TD23: estrazione beni da deposito IVA con versamento dell’IVA;
- TD24: fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. a) DPR 633/72;
- TD25: fattura differita di cui all’art.21, comma 4, terzo periodo lett. b) DPR 633/72 80;
- TD26: cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni;
- TD27: fattura per autoconsumo o per cessioni gratuite senza rivalsa.
I codici della “Natura IVA” ammessi dall’Agenzia delle Entrate sono:
- N1: escluse ex art.15;
- N2.1: non soggette ad IVA;
- N2.2: non soggette-altri casi;
- N3.1: non imponibili – esportazioni;
- N3.2: non imponibili – cessioni intracomunitarie;
- N3.3: non imponibili -cessioni verso San Marino;
- N3.4: non imponibili -operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione;
- N3.5: non imponibili – a seguito di dichiarazioni d’intento;
- N3.6: non imponibili-altre operazioni ;
- N4: esenti;
- N5: regime del margine;
- N6.1: inversione contabile – cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2: inversione contabile – cessione di oro e argento;
- N6.3: inversione contabile – subappalto nel settore edile;
- N6.4: inversione contabile – cessione di fabbricati;
- N6.5: inversione contabile – cessione di telefoni cellulari;
- N6.6: inversione contabile – cessione di prodotti elettronici;
- N6.7: inversione contabile – prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8: inversione contabile – operazioni settore energetico;
- N6.9: inversione contabile – altri casi;
- N7: IVA assolta in altro stato UE.
Fatturazione elettronica: consegna.
Da quando viene emessa fattura a quando si riceve, il lasso di tempo soggetto a controllo, può variare da uno a cinque giorni. Quando viene inviata la fattura elettronica vi possono essere tre tipi di esito:
- se il controllo dello SdI va a buon fine arriva la ricevuta di avvenuta consegna, con data e ora, a chi emette fattura e la fattura risulta consegnata al mittente;
- se non va a buon fine arriva la ricevuta di scarto con il motivo dello stesso;
- se la fattura è stata inviata correttamente ma in ricevuta risulta impossibilità di consegna, vuol dire che:
- la Pec del destinatario è piena;
- il Codice Destinatario è errato o, non avendolo avuto a disposizione al suo posto sono stati inseriti i sette zeri; in questo caso la fattura andrà nella sezione “fatture messe a disposizione” del portale Fatture e Corrispettivi dell’Agenzia delle Entrate del cliente.
Fatturazione elettronica: scadenze.
- La fattura elettronica deve essere emessa allo SdI entrò 12 giorni dalla data del documento;
- la fattura elettronica differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo alla data del documento.
Fatturazione elettronica: sanzioni.
- Con l’avvento della FE coloro che rientrano nel regime di contabilità semplificato ed emettono fatture non hanno l’obbligo di tenere i registri IVA, per gli stessi che effettuano pagamenti e incassi delle fatture per un importo superiore ai 500,00 euro in modalità tracciata (es: pos, bonifico) i termini degli accertamenti fiscali sono ridotti a 2 anni;
- nel caso di violazione di registrazione o fatturazione senza conseguenze sul calcolo IVA le sanzioni vanno da 250,00 euro a 2000,00 euro;
- nel caso di fatturazione elettronica o registrazione omessa, tardiva o errata le sanzioni vanno dal 90% al 180% dell’imposta, con un importo minimo di 500,00 euro;
- nel caso di violazione di fattura elettronica o registrazioni di importi esenti, non imponibili, non soggetti ad IVA o reverse charge le sanzioni vanno dal 5% al 10% dei corrispettivi, con un minimo di 500,00.
Fatturazione elettronica: chi deve presentarla.
I soggetti obbligati alla fatturazione elettronica sono:
- le aziende che fatturano alla Pubblica Amministrazione;
- le aziende che fatturano alle società quotate in Borsa;
- le aziende e i soggetti con Partite Iva che operano con pari grado, entrambi aventi entità giuridiche in Italia;
- le aziende e i soggetti con Partite Iva che fatturano a soggetti, anche privati residenti o stabili in Italia;
- dal primo luglio 2022 gli operatori in regime forfetario che nell’anno precedente abbiano superato i 25.000,00 euro di ricavi.
Fatturazione elettronica: chi non deve presentarla.
Non sono obbligati a emettere fattura elettronica:
- i piccoli produttori agricoli;
- le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel regime di vantaggio;
- colori che fanno parte del regime forfetario che abbiamo fatturato meno di 25.000,00 nell’anno precedente.
- i medici che emettono fattura per prestazioni sanitarie, hanno il divieto, e non l’esonero, di emettere la fattura elettronica fino al 31 dicembre 2022. Gli operatori sanitari devono emettere fattura cartacea e inviare i dati della stessa tramite il Sistema Tessera Sanitaria (TS), in questo modo il paziente troverà la spesa medica nel Dichiarazione Precompilata.
Fatturazione elettronica nell’Agenzia delle Entrate.
- Per creare una fattura elettronica sul sito dell’Agenzia delle Entrate il percorso è: fatture e corrispettivi – fatturazione elettronica – crea nuovo file – scegliere il tipo di fattura da compilare e inserire i dati – salva – sigilla – invia;
- per accedere al servizio di conservazione elettronica tramite l’Agenzia il percorso è: fatturazione elettronica – conservazione – accedi alla sezione conservazione – spuntare tutte le caselle – invia;
- per consultare le ricevute di scarto, di consegna o impossibilità di consegna la procedura sul portale è: fatture e corrispettivi – consultazione – monitoraggio dei file trasmessi – selezionare una voce in “file trasmessi” – impostare il periodo di riferimento;
- per consultare le fatture inviate o ricevute la procedura è: fatture e corrispettivi consultazione – dati relativi ai fini IVA – in dati fattura si apre una tendina con fatture emesse, fatture ricevute e messe a disposizione, selezionare – impostare il periodo di riferimento.
Fatturazione elettronica: normativa.
- D.P.R. n.633/1972;
- d.lgs 124/2015;
- d.lgs 471/1997;
- legge 111/2011;
- legge 140/2014;
- Decreto Fiscale n. 146/2021.
Fatturazione elettronica: fonte.
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