La gestione separata è un fondo pensionistico in cui i lavoratori parasubordinati, ovvero una tipologia di lavoratore sia autonomo che subordinato, versano i contributi previdenziali. La Gestione Separata è in vigore dal 1996.
Gestione Separata: lavoratori parasubordinati.
Premettendo che:
- il lavoratore autonomo si impegna a fornire un servizio o a realizzare un’opera a favore del committente restando, tuttavia, libero di decidere le modalità della prestazione collaborativa;
- il lavoratore subordinato si mette a disposizione dell’imprenditore e si impegna ad eseguire la prestazione di lavoro nel rispetto delle direttive, degli ordini e delle istruzioni ricevute.
- il lavoratore parasubordinato è un lavoratore con un contratto ibrido, il cui rapporto di lavoro racchiude sia elementi del rapporto lavorativo del lavoratore autonomo che del lavoratore subordinato.
Il lavoratore parasubordinato si impegna a svolgere una prestazione nei confronti di un committente come fosse un lavoratore autonomo, ma con i benefici contrattuali di un lavoratore subordinato (come ad esempio gli assegni per il nucleo familiare o gli assegni di maternità).
Gestione Separata: chi può aderire?
Si possono iscrivere alla Gestione Separata:
- i lavoratori che svolgono una forma di collaborazione continuata e collaborativa (co.co.co);
- i venditori a domicilio che superino il reddito annuo di 5.000,00 euro;
- dal gennaio 1998, gli spedizionieri doganali non dipendenti;
- chi è che percepisce gli assegni di ricerca;
- chi percepisce le borse di studio per i dottorati di ricerca;
- gli amministratori locali;
- per il periodo che va da maggio a dicembre 2003, chi ha percepito borse di studio a sostegno della mobilità internazionale degli studenti;
- chi percepisce assegni per le attività di tutorato, didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;
- i lavoratori autonomi occasionali con un reddito annuo superiore a 5000,00 euro;
- gli associati in partecipazione fino al 31 dicembre 2015;
- i medici con contratto di formazione specialistica;
- i volontari del Servizio Civile Nazionale, avviati dal 2006 al 2008;
- i prestatori di lavoro occasionale autonomo;
- i professionisti per i quali non è prevista una cassa previdenziale (amministratori di condominio, fisioterapisti, consulenti informatici, consulenti di marketing, consulenti SEO, fotografi professionisti).
Gestione Separata: come aderire.
L’iscrizione alla Gestione Separata, viene fatta in via telematica, direttamente dal lavoratore interessato:
- accedendo al sito INPS tramite le credenziali (PIN, SPID, CIE, CNS, eIDAS);
- accedendo al servizio “Domanda Iscrizione Parasubordinati” e compilare i dati richiesti;
- nella seconda schermata scegliere la voce “collaboratore o altra attività”;
- compilare e completare l’iscrizione, e stampare la ricevuta.
Oppure, può essere fatto da un intermediario.
Gestione Separata: competenza INPS.
La sede INPS di competenza è:
- la sede di competenza del territorio di residenza del professionista;
- per le collaborazioni o associazioni, la sede di competenza è quella della sede amministrativa del committente, ovvero la sede che emana il pagamento al professionista.
Gestione Separata: minimale e massimale.
L’Inps stabilisce un limite minimo per cui per cui la contribuzione previdenziale non può essere calcolata, definito minimale. Il minimale varia a secondo del tipo di soggetto iscritto alla Gestione Separata.
Lo stesso Istituto, stabilisce anche un limite massimo della retribuzione assoggettata a contribuzione, in questo caso parliamo di massimale. L’importo del massimale stabilito dall’Inps per il 2024 è di 119.650,00 euro.
Gestione Sperata: aliquote contributive 2024.
L’Inps, con l’emissione di una circolare, la numero 24 del 29/01/2024, ha chiarito quali sono le aliquote contributive complessive (comprensivi anche di IVS, malattia, maternità, ANF, DIS-COLL) per gli iscritti alla Gestione Separata per l’anno 2024. Distinte in:
- per il collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, l’aliquota contributiva è pari al 33,72%, con un minimale di 6.209,54 euro;
- per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenze obbligatorie, l’aliquota contributiva è pari al 24%, con un minimale di 4.419,60 euro;
- per i professionisti lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata, senza cassa e non pensionati, titolari di partita IVA, l’aliquota contributiva è pari al 26,07%, con un minimale di 4.800,79 euro;
- per i magistrati onorari che esercitano le funzioni in via non esclusiva, iscritti ad una cassa, l’aliquota contributiva è pari al 26,03%, con un minimale di 4.793,42 euro;
- per i lavoratori sportivi del settore dilettantistico, l’aliquota contributiva è pari al 27,03%, con un minimale pari a 4.603,75 euro;
- per il collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata e per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva per ottenere la disoccupazione, l’aliquota contributiva è pari al 35,03%, con un minimale di 6.450,77.
Gestione Separata: scadenze.
- L’adesione è attiva entro 30 giorni dall’iscrizione.
- Per i lavoratori parasubordinati, i contributi vengono divisi tra:
- i lavoratori che pagano mensilmente tramite la busta paga un terzo dei contributi totali;
- il committente che pagherà con modello F24 l’intero importo, trattenendo il terzo che il lavoratore gli ha versato in busta paga.
- I professionisti, senza cassa previdenziale, pagheranno tramite modello F24 l’intero importo dei contributi, in sede di modello redditi.
Gestione Separata: normativa.
- Art. 2, comma 26, legge 8 agosto 1995, n. 335;
- Legge 241/1190;
- Legge 426/71;
- Circolare numero 24 del 29/01/2024 dell’Inps.
Gestione Separata: fonte.
- Inps.
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