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10 Novembre 2023
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La proroga del secondo acconto IRPEF 2023

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Come accedere alla proroga del secondo acconto IRPEF 2023

L’art. 4, DL 18 ottobre 2023 n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2023 n. 244, limitatamente al periodo d’imposta 2023, ha previsto il rinvio del versamento della seconda rata di acconto Irpef, fissato originariamente al 30 novembre 2023.

Il versamento è previsto per il 16 gennaio 2024 con la possibilità di rateizzare quanto dovuto in cinque rate.

Il beneficio della proroga non spetta però indistintamente a tutti i soggetti Irpef e vi sono condizioni oggettiva da rispettare.

Vediamo nel dettaglio a chi spetta il beneficio e a quali condizioni.


Ambito soggettivo

Possono accedere alla proroga le sole persone fisiche titolari di partita IVA che con riferimento al periodo d’imposta 2022, dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 170.000,00 (indicati nel modello Redditi PF 2023).

Tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un’attività d’impresa o di lavoro autonomo.

Restano quindi esclusi dalla proroga, con versamento della seconda rata di acconto ferma al 30 novembre 2023:

– le persone fisiche titolari di partita Iva che nell’anno 2022 hanno dichiarato compensi o ricavi superiori a 170.000 euro;

– le persone fisiche non titolari di partita Iva;

– i soggetti diversi dalle persone fisiche (le società di capitali, le società di persone e gli enti commerciali o non commerciali).


Ambito oggettivo

La proroga riguarda esclusivamente l’Irpef, ossia il secondo acconto, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL che dovranno essere versati secondo le scadenze ordinarie.


La proroga

Relativamente al secondo acconto Irpef 2023, i contribuenti aventi i requisiti prescritti dalla norma, possono versare, l’acconto in scadenza il 30 novembre 2023, entro il 16 gennaio 2024, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese.

In merito al pagamento dilazionato, va precisato che l’art. 4, DL n. 145/2023 dispone letteralmente che “per il solo periodo d’imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d’imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a centosettantamila euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell’anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese”.

Il versamento può essere quindi effettuato o entro il 16 gennaio 2024 oppure in cinque rate mensili. Non è quindi possibile dilazionare, ad esempio, in tre rate.

Pertanto, chi non opta per il pagamento in un’unica rata, entro il 16 gennaio 2024, potrà dilazionare il relativo versamento in 5 rate di pari importo, cosi calendarizzate:

– 16 gennaio 2024;

– 16 febbraio 2024;

– 16 marzo 2024;

– 16 aprile 2024;

– 16 maggio 2024.

Per rate successive a quella del 16 gennaio 2014 (cioè la prima), sono dovuti gli interessi di cui all’art. 20, co. 2, DLgs n. 241/1997. A riguardo, l’art. 5, co. 1, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 21 maggio 2009 stabilisce che gli interessi per i pagamenti rateali, previsti dal cit. art. 20, sono dovuti nella misura del 4% annuo.


I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Con la recentissima circolare del 09 novembre 2023 n. 31, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi.

In particolare in riferimento all’ambito soggettivo, è stato precisato che rientrano nel beneficio:

– in via generale, gli imprenditori individuali o lavoratori autonomi, nonché anche l’imprenditore titolare dell’impresa familiare o dell’azienda coniugale non gestita in forma societaria. In senso analogo, con la circolare n. 18/E del 28 giugno 2023, è stato chiarito che il regime della flat tax incrementale è applicabile ai titolari dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale, purché non gestita in forma societaria;

– anche i contribuenti tenuti a versare in un’unica soluzione l’acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

In relazione ai soggetti esclusi dal beneficio, l’Agenzia precisa che non usufruiscono del rinvio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi siano stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli artt. 5 e 116 del TUIR.

Con riferimento all’impresa familiare e all’azienda coniugale non gestita in forma societaria, in forza della loro natura individuale, si precisa che non possono fruire del rinvio del versamento in esame i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d’impresa (salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA).

Sulla soglia dei ricavi e compensi, allo scopo di verificare l’eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, l’Agenzia chiarisce che si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all’art. 57 del TUIR, dichiarati per il periodo d’imposta 2022.

Sempre al medesimo fine, deve ritenersi rilevante l’ammontare complessivo dei ricavi dell’impresa familiare e dell’azienda coniugale.

Qualora inoltre il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso al differimento, si deve assumere la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate.

Nel caso in cui, inoltre, la persona fisica eserciti contestualmente un’attività di lavoro autonomo e un’attività d’impresa, si assume la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o attività agricole connesse (per esempio agriturismo, allevamento, eccetera), le quali fruiscono del differimento solo laddove, nel 2022, siano anche titolari di reddito d’impresa, in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre considerare l’ammontare del volume d’affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2023).

Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l’ammontare complessivo del fatturato del 2022. A tal fine, deve tenersi conto, oltre che delle operazioni certificate tramite fattura, anche di quelle certificate mediante memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si deve tener conto del volume d’affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

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