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20 Settembre 2024
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La riforma delle sanzioni tributarie: cosa cambia per le dichiarazioni?

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Le sanzioni tributarie sono le sanzioni pecuniarie applicate dalla Pubblica Amministrazione in caso di violazioni delle norme tributarie, possono essere di natura amministrativa, civile o penale. Con il Decreto Legislativo del 14 giugno 2024 n. 87, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 28 giugno 2024 è stata introdotta la riforma delle sanzioni tributarie, in vigore dal 1° settembre 2024, applicabile per tutte le infrazioni commesse da questa data in poi, per le irregolarità fino al 31 agosto 2024, si applicano le vecchie sanzioni.

Tra le principali novità per le sanzioni previste dal 1° settembre 2024, troviamo:

  • per l’omessa presentazione la sanzione è pari a 120% delle imposte dovute, con un minimo di 250,00 euro;
  • nel caso in cui la dichiarazione viene presentata con un ritardo superiore ai 90 giorni e prima che sia iniziata una qualunque attività di accertamento amministrativo, la sanzione dovuta è del 75%;
  • nel caso in cui il reddito o il valore di produzione in dichiarazione sia inferiore all’importo reale con un’imposta inferiore o un credito superiore a quello spettante, la sanzione è pari al 70% con un importo minimo di 150,00 euro;
  • nel caso in cui vi siano detrazioni o deduzioni non spettanti, la sanzione è pari al 70% con un importo minimo di 150,00 euro;
  • per l’omessa dichiarazione dei redditi riguardanti la cedola secca, la sanzione è del 240% per un minimo di 500,00 euro;
  • per la dichiarazione infedele la sanzione è del 140% per un minimo di 300,00 euro;
  • in caso di omessi, tardivi o insufficienti versamenti, la sanzione è pari al 25%;
  • in caso di omessa dichiarazione IVA, la sanzione, trascorsi i 90 giorni, sarà del 120%;
  • in caso di omessa registrazione degli atti, la sanzione andrà dal 45% al 120% della somma dovuta;
  • in caso di omessa presentazione degli atti durante l’ispezione, la sanzione andrà dai 250,00 ai 2.000,00 euro;
  • per gli scostamenti sulle imposte di successione, la sanzione varia tra i 250,00 e i 1.000,00 euro;
  • per l’omissione dell’imposta di successione, la sanzione varia dai 150,00 ai 500,00 euro.


La riforma delle sanzioni tributarie: cosa cambia per i corrispettivi elettronici?

Cambiano le sanzioni anche per quanto riguarda i corrispettivi elettronici:

  • in caso di omessa, errata, tardiva memorizzazione o trasmissione dei corrispettivi elettronici la sanzione è pari al 70% dell’imposta dovuta in relazione al corrispettivo in questione;
  • per l’omessa verifica periodica dei corrispettivi, la sanzione oscilla tra i 250,00 e i 2.000,00 euro;
  • in caso di omesso, tardivo o errato invio giornaliero dei corrispettivi, la sanzione è di 100,00 euro per trasmissione, fino ad un massimo di 1.000,00 euro;
  • in caso di omessa emissione di scontrini, ricevute o documenti di trasporto, la sanzione è pari al 70% dell’imposta relativa ai corrispettivi in oggetto.


La riforma delle sanzioni tributarie: cosa cambia per il ravvedimento operoso? 

La riforma prevede, per il ravvedimento operoso, il cumulo giuridico, ovvero, l’applicazione di un’unica sanzione ridotta rispetto alla cifra che si sarebbe dovuta pagare.

Le sanzioni applicate sul cumulo giuridico si dividono in:

  • concorso formale, se con una sola azione od omissione si violano più disposizioni;
  • concorso materiale, se con più azioni od omissioni si viola la stessa disposizione;
  • continuazione o progressione, se con più azioni od omissioni si viola o pregiudica l’imponibile o il tributo.

Con l’applicazione del ravvedimento operoso, le sanzioni si riducono nel seguente modo:

  • se il ravvedimento si applica entro i 30 giorni (ravvedimento breve) da quando si sarebbe dovuto pagare, la sanzione applicabile è di 1/10 del minimo;
  • se il ravvedimento si applica dal 31° al 90° giorno (ravvedimento lungo) da quando si sarebbe dovuto pagare il tributo, la sanzione applicabile è di 1/9 del minimo;
  • se il ravvedimento si applica entro i 90 giorni da quando si sarebbe dovuta presentare la dichiarazione, la sanzione applicabile è di 1/10 del minimo;
  • se il ravvedimento si applica dal 91° giorno (ravvedimento lungo o annuale) fino al termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è commessa la violazione, la sanzione applicabile è di 1/8 del minimo;
  • se il ravvedimento si applica oltre l’anno dalla violazione o oltre il termine della dichiarazione relativa all’anno in cui è commessa la violazione, la sanzione applicabile è di 1/7 del minimo;
  • se il ravvedimento si applica dopo la comunicazione dello schema di atto previsto nell’ambito del contraddittorio, senza verbale di constatazione e senza istanza di accertamento con adesione, la sanzione applicabile è di 1/6 del minimo;
  • se il ravvedimento si applica dopo la constatazione della violazione e prima della comunicazione dello schema di atto previsto e senza verbale di adesione, la sanzione applicabile è di 1/5 del minimo;
  • se il ravvedimento operoso si applica dopo la comunicazione dello schema di atto previsto e senza istanza di accertamento con adesione, la sanzione applicabile è di ¼ del minimo.


La riforma delle sanzioni tributarie: scadenze.

Entro 60 giorni dalla scadenza della dichiarazione i contribuenti possono:

  • presentare una dichiarazione integrativa, nel caso si accorgano di errori;
  • pagare l’imposta dovuta.


La riforma delle sanzioni tributarie: normativa.

  • D. Lgs n.87/2024;
  • D. Lgs n.471/1997;
  • D. Lgs n.127/2015;
  • Legge delega n.111/2023;
  • D. Lgs n.74/2000;
  • D. Lgs n.472/1997;
  • Legge n.4/1929;
  • D.Lgs n.218/1997;
  • Legge n.212/2000.


La riforma delle sanzioni tributarie: fonte.

  • Agenzia delle Entrate;
  • Gazzetta Ufficiale.

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