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Saggi
19 Febbraio 2016

Legge 104/1992. Permessi retribuiti per assistenza a familiare disabile. Frazionabilità – presupposti – limiti

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La Legge n. 104 del 05 febbraio 1992 “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17.02.1992 – Supplemento Ordinario n. 30 ed entrata in vigore il 18.02.1992, all’articolo n. 33 prevede che al personale con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato siano concessi, in caso di necessità e su specifica richiesta da parte del dipendente debitamente documentata, 3 giorni lavorativi al mese di permessi retribuiti al fine per esempio di assistere il familiare affetto da disabilità (coniuge, parenti o affini entro il 2^ grado o in caso particolari entro il 3^ grado, purché la persona affetta da dsabilità non sia ricoverata).

I permessi retribuiti di cui sopra sono fruibili anche dal lavoratore disabile per se stesso.

I 3 giorni di permesso al mese sono fruibili anche in maniera frazionata, ovvero a ore, nel limite massimo di 18 ore rispetto ad un orario di lavoro di 36 ore distribuiti su 6 giornate lavorative settimanali.

Tale possibilità, non essendo prevista dalla Legge, dovrà essere di volta in volta prevista espressamente dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro affinché sia possibile usufruirne.

Nella gestione pratica di questi permessi retribuiti, riferibili all’art. 33 della Legge 104/1992, che ricordiamo non incidono ai fini della retribuzione né del calcolo delle ferie, vi è una significativa differenza di trattamento tra i lavoratori del comparto privato e i lavoratori del comparto pubblico.

Da un punto di vista normativo rilevano due importanti circolari che vanno a disciplinare il diverso trattamento.

Comparto privato: Circolare Inps n. 211 del 31.10.1996 avente per oggetto “Agevolazione a favore dei genitori, parenti o affini di persone handicappate gravi e dei lavoratori portatori di handicap grave” unitamente al Messaggio Inps n. 15995 del 18.06.2007 “frazionabilità dei permessi giornalieri di cui al comma 3 della legge n. 104/1992 – modifica criteri” prevedono il frazionamento dei permessi di cui all’art. 33 della Legge n. 104/1992 in permessi orari contingentando il numero di ore in un massimo di 18 ore mensili.

Nel caso di non completo utilizzo il saldo non darà origine a un incremento delle ore di permesso disponibili per il mese successivo.

Comparto Pubblica Amministrazione: Circolare Inpdap n. 34 del 10.07.2000 – Direzione Centrale Personale Ufficio IV “Legge quadro n. 104 del 05.02.1992 per l’assistenza, l’integrazione sociale delle persone handicappate. La disciplina di cui agli art. 1,3,4,33 e le innovazioni introdotti dagli artt. 19 e 20 della Legge n. 53 del 08.03.2000”.

Tale circolare precisa al punto 4.2 che “… i medesimi soggetti hanno diritto, in luogo dei tre giorni di permesso in esame, al corrispondente frazionamento orario nei limiti delle diciotto ore mensili. La fruizione parziale dei giorni di permesso, o delle ore previste in alternativa, non dà diritto al godimento del residuo nel mese successivo …”.

La successiva Circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 13/2010 avente per oggetto “Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l’assistenza alle persone con disabilità – banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica – legge 4 novembre 2010 n. 183 art. 24” precisa che la possibilità di frazionabilità dei permessi debba essere espressamente prevista dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

In ragione di ciò è chiaro che, poiché l’art. 33 della Legge 104/1992 non prevede la frazionabilità in ore dei permessi per l’assistenza del familiare disabile, tale frazionabilità sia possibile, nel limite massimo 18 ore mensili, nel caso di dipendenti pubblici, solo se previsto dal CCNL.

Per esempio il CCNL del 06.07.1995 “Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del Comparto del personale delle Regioni – Autonomie locali” all’art. 19 comma 6 prevede espressamente che “… i permessi di cui all’art. 33 comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, non sono computati ai fini del raggiugimento del limite fissato dai precedenti commi, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore, nel limite massimo di 18 ore mensili…”.

A differenza di quanto sopra detto analizziamo invece la scelta adottata da altri Contratti Collettivi, per esempio:

Con riferimento per esempio al comparto Scuola si rileva per esempio che l’art. 15, comma 6 del CCNL “Permessi retribuiti” si rileva che lo stesso contratto prevede che “… i permessi di cui all’art. 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono retribuiti come previsto (…) e non sono computati ai fini del raggiungimento del limite fissato dai precedenti commi né ridcuono le ferie; essi devono essere possibilimente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti …”.

Nulla dicendo espressamente in termini di possibilità di frazionare i permessi in ore tale alternativa non è ammissibile.

Così come per quanto attiene al comparto Sanità di cui al CCNL del 01.09.1995 art. 21 comma 2 e successive modifiche il Contratto Collettivo Nazionale nulla precisa in merito alla frazionabilità dei permessi per l’assistenza di familiare con disabilità di cui alla Legge 104/1992.

Resta sempre doveroso verificare se i singoli regolamenti, gli accordi sindacali, sottoscritti dalle Aziende Ospedaliere, che possono prevedere condizioni più favorevoli per il dipendente, prevedano la possibilità, su richiesta del dipendente, della commutazione dei permessi da giorni a ore sempre comunque nel limite del contingente di 18 ore.

Nulla prevedendo, si ritiene pertanto che non sia consentita la possibilità di frazionare i tre giorni mensili di permesso retribuito per l’assistenza di familiare affetto da disabilità in ore giornaliere.

Ciò malgrado per esempio l’art. 71 comma 4 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria” – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25.06.2008 – Supplemento Ordinario n. 152/L ne preveda la possibilità di fruizione alternativa in ore o in giorni.

Per effetto di ciò si ritiene per esempio che sempre per il comparto Sanità sia possibile frazionare in ore, con un massimo di n. 18 ore annuli, i permessi per particolari motivi personali o familiari, debitamente documentati, compresa la nascita dei figli.

Trattamento diverso a seconda quindi del tipo di permessi a cui ci si riferisce.

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