Legge di bilancio 2023, novità sul reverse charge: cos’è.
Il reverse charge è un’operazione interna effettuata in regime di inversione contabile. Questo meccanismo comporta che l’acquirente, ovvero il soggetto passivo sul territorio italiano, assolva l’imposta del suo fornitore. Il cedente deve emettere fattura, che sia un documento con codice TD01, TD02 o TD04, secondo quanto stabilito dalla legge e indicando l’inversione contabile con uno natura IVA del gruppo N6. Il soggetto che riceve la fattura dovrà integrarla, emettendo un documento ad uso interno con tipo documento TD16, con l’imposta e annotarla sia nel registro delle fatture vendita che nel registro delle fatture acquisto.
Chi la applica.
L’inversione contabile si applica solo per le operazioni business to business (B2B), ovvero tra possessori di partita iva. Le operazioni per cui si applica il reverse charge sono:
- cessione di materiali in oro;
- cessione di rottami;
- cessione di bancali e legno recuperati;
- servizi di pulizia;
- servizi di distribuzione e smantellamento;
- servizi di istallazione di apparati;
- appalti e subappalti nel settore edilizio.
Le operazioni non sottoposte a reverse charge.
Non sono sottoposte a reverse charge le seguenti operazioni:
- opere di preparazione e sistemazione del cantiere;
- scavi;
- costruzioni di edifici;
- fornitura di beni con posa in opera;
- costruzioni di coperture.
Come si applica.
Il documento dell’autofattura deve contenere:
- campo cedente/prestatore (C/P): dati di chi ha emesso la fattura;
- campo cessionario/committente (C/C): dati di chi ha ricevuto la fattura, nonché effettua l’integrazione;
- data della ricezione della fattura;
- imponibile, aliquota e imposta calcolata dal cessionario;
- numero fattura, di solito si utilizza una numerazione a parte per le integrazioni delle fatture in reverse charge.
Vi è un’ulteriore distinzione da fare, ove si effettua integrazione:
- reverse charge esterno (o operazioni intracomunitarie, già trattate nell’articolo fatture intracomunitarie: cosa sono e scadenze), che si divide a sua volta in:
- acquisti di beni intracomunitari: in questo caso si deve trasmettere allo Sdi una documento con codice TD18, ovvero “integrazioni per acquisto di beni intracomunitari”;
- acquisti di servizi intracomunitari o extracomunitari: in questo caso si deve trasmettere allo Sdi un documento con codice TD17, ovvero “integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero”.
- reverse charge interno o acquisto di beni o servizi in Italia con codice IVA N6: in questo caso si deve integrare la fattura con l’importo dell’IVA dovuta e si deve generare un’autofattura da inviare allo SDI con codice TD16, ovvero “integrazione fattura reverse charge interno”.
I codici natura IVA:
- N6.1: inversione contabile, cessione di rottami e altri materiali di recupero;
- N6.2: inversione contabile, cessione di oro e argento;
- N6.3: inversione contabile, subappalto nel settore edile;
- N6.4: inversione contabile, cessione di fabbricati;
- N6.5: inversione contabile, cessione di telefoni cellulari;
- N6.6: inversione contabile, cessione di prodotti elettronici;
- N6.7: inversione contabile, prestazioni comparto edile e settori connessi;
- N6.8: inversione contabile, operazioni settore energetico
- N6.9: inversione contabile, altri casi, che rientrano nell’inversione contabile ma non rientrano dall’N6.1 all’N6.8.
Le scadenze.
- il reverse charge sarà applicato fino al 31 dicembre 2026;
- l’acquirente che riceve la fattura in reverse charge deve emettere l’autofattura di integrazione entro 15 giorni da quando riceve la fattura di acquisto ed è consigliabile trasmettere l’autofattura allo Sdi tramite il sistema di interscambio;
Le sanzioni.
- le sanzioni previste in caso di omissione degli adempimenti del reverse charge vanno da 500 a 20.000 euro;
- le sanzioni previste in caso di erroneo assolvimento dell’imposta dell’inversione contabile vanno da 250 a 10.000 euro.
I soggetti esonerati.
Sono esonerati da applicare il reverse charge, sia come compratore che come venditore, i soggetti in regime forfettario.
La normativa.
- circolare 13/E del 2 luglio 2018;
- Legge 248 del 04/08/2006;
- D.Lgs. 158/2015;
- D.Lgs. n. 471/1997;
- Legge 190/2014;
- Circolare n. 14/E/2015;
- art.17, co. 6 del DPR n. 633/72;
- d. P.R. n. 633/72;
- D.Lgs. n. 127/15;
La fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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