Dopo la scadenza già in programma per il 31.01.2016 che riguarda strutture sanitarie, medici chirurgici e odontoiatri per la comunicazione delle spese mediche sostenute dai propri clienti/pazienti o dai rimborsi ricevuti per effetto di contributi versati a Fondi o Assicurazioni, è opportuno scadenzare anche la comunicazione delle spese, sostenute nell’anno di imposta 2015, per istruzioni, delle spese funebri e delle spese sostenute per gli interventi edilizi finalizzati al recupero del patrimonio edilizio e dell’ottenimento del risparmio energetico.
Tutto, come abbiamo già avuto modo di dire, al fine di fornire all’Agenzia delle Entrate quante più informazioni utili per completare la predisposizione del 730 precompilato da mettere a disposizione sul cassetto fiscale di ciascun contribuente, entro il 15 aprile.
La scadenza del primo adempimento, con riferimento alle spese sostenute nell’anno di imposta 2015 di cui si è prossimo il termine per la dichiarazione dei redditi, è stata fissata dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.01.2016, recante “termini e modalità per la trasmissione all’Agenzia delle Entrate di dati relativi alle spese universitarie, alle spese funebri, alle spese per interventi del recupero del patrimonio edilizio e alle spese per interventi volti alla riqualificazione energetica ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata”, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, al 28.02.2016 (scadenza rinviata al 29.02.2016 essendo il 28.02 di domenica).
Gli adempimenti successivi saranno fissati entro il 28.02 con riferimento alle spese sostenute nell’anno di imposta precedente.
Il Provvedimento è stato emesso in attuazione a quanto previsto dall’art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo n. 175 del 21.11.2014 recante “Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata”, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 277 del 18.11.2014 ed entrato in vigore il 13.12.2014.
Tale decreto ha previsto infatti che con apposito Decreto del M.E.F. siano individuati i termini e le modalità di trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate di dati relativi a spese che danno diritto a detrazioni di imposta Irpef in sede di dichiarazione dei redditi.
Ricordiamo che le suddette spese per le quali si richiede la comunicazione all’Agenzia delle Entrate, costituiscono oneri detraibili in sede di dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico), in particolare:
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le spese per l’istruzioni: trovano collocazione nel rigo RP8 cod. 13 del Modello Unico e nel rigo da E08 a E12 codice 13 del Modello 730; ricordiamo che sono detraibili le spese sostenute per il pagamento delle rette degli asili nido, della scuola secondaria (pubblica o privata), dell’università (anche telematiche e on line), dei master, dei corsi di specializzazione e dottorati. Ciascuna di queste tipologie consente la detrazione con limiti e condizioni diverse; per la corretta individuazione si rinvia alle istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi;
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spese funebri: sono iscrivibili nel rigo RP 8 cod. 14 del Modello Unico e nei righi da E08 a E12 codice 14 del Modello 730; sono detraibili, per un importo massimo di € 1.550,00 le spese funebri di indipendenza della morte di persone indicate nell’art. 433 del C.C. o di affidati o affiliati. La detrazione d’imposta è consentita nella misura del 19%; i documenti che testimoniano la spesa dovranno indicare anche il codice fiscale del soggetto deceduto per il quale si è sostenuto la spesa;
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spese per sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il risparmio energeti: comprende una grande varietà di tipologie di spese che a loro volta consentono percentuali di detrazioni di imposta e durata della rateizzazione diversa. Sono iscrivibili nella Sezione III A righi da E41 a E44, nella Sezione III C Rigo E57 e nella Sezione IV Righi da E61 a 63 del Modello Unico e nella Sezione III A Righi da E41 a E44, nella Sezione III C Rigo E57 e Sezione IV Righi da E61 a E63 del Modello 730.
Soggetti obbligati:
Ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 13.01.2016 in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, i soggetti obbligati a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati delle spese sostenute dai contribuenti, ai fini delle detrazioni di imposta in sede di dichiarazione dei redditi sono individuati in:
Art. 1 Università (statali e non statali)
al fine di comunicare i dati delle spese sostenute con riferimento alle spese per la frequenza di:
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corsi di istruzione universitaria;
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corsi universitari di specializzazione;
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corsi di perfezionamento;
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master che per durata e struttura dell’insegnamento siano assimilabili a corsi universitari o di specializzazione;
nonché le spese di iscrizione a corsi di dottorato di ricerca.
I dati che dovranno essere trasmessi sono:
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ammontare delle spese sostenute (al netto degli eventuali rimborsi e contributi);
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dati anagrafici del soggetto che ha sostenuto la spesa ed al quale la spesa è rimasta a carico;
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l’anno accademico di riferimento;
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separata indicazione di eventuali rimborsi con riferimento a spese sostenute negli anni precedenti.
Art. 2 soggetti che emettono fatture per la prestazione di servizi funebri
al fine di comunicare i seguenti dati:
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spese sostenute per ciascun decesso per spese e servizi funebri (al netto di eventuali rimborsi e contributi);
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i dati anagrafici del soggetto deceduto;
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i dati anagrafici degli intestatari del documento a carico dei quali è rimasta la spesa.
Art. 3 Banche e Poste Italiane Spa
al fine di comunicare i dati delle spese sostenute con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e del risparmio energetico.
Si precisa che queste spese sono già trasmesse ai fini dei controlli di cui all’art. 3 del Decreto Ministeriale del 18 febbraio 1998 n. 41, così come modificato dal decreto ministeriale del 09 maggio 2002 n. 153.
In ogni caso, con riferimento alle spese sostenute nell’anno precedente, dovranno essere comunicati:
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i dati identificativi del mittente;
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i dati anagrafici dei beneficiari della detrazione;
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i dati fiscali dei destinatari dei pagamenti (che ricordiamo affinché possano consentire la detrazione di imposta devono essere effettuati a mezzo bonifici bancari o postali sui quali tra l’altro si applica una ritenuta d’acconto nella misura dell’8%).
Modalità di comunicazione:
Per ora, essendo il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze approvato in data 13.01.2016 e in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per le modalità tecniche e procedurali di trasmissione dei dati, si rinvia ad un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato prossimamente.
Opposizione del contribuente all’uso dei dati relativi alle spese mediche:
A differenza di quanto è stato chiaramente previsto per la comunicazione dei dati delle spese mediche, nulla si dice con riferimento alla possibilità che il contribuente si opponga alla trasmissione dei dati afferenti le spese per istruzione, servizi funebri, tutela del patrimonio edilizio e risparmio energetico.
Si ritiene pertanto che tale possibilità non sia prevista a meno che di questa possibilità non se ne occupi il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di prossima emanazione.
Sanzioni per inadempimenti:
Il Dlgs.vo n. 158/2015 del 24.09.2015 “Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell’articolo 8, comma 1, della Legge 11.03.2014 n. 23” pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 233 del 07.10.2015 Supplemento Ordinario n. 55, entrato in vigore il 22.10.2015, nulla indica con riferimento specifico alla fattispecie di omissione o ritardo nella trasmissione dei dati riguardanti le spese di istruzione, funebri e edilizi.
L’argomento potrebbe essere affrontato in occasione dell’emanazione del Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate per le modalità tecniche e procedurali di trasmissione dei dati.
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