La patente a crediti è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili.
Patente a crediti nei cantieri: come richiederla?
La domanda per ottenerla viene effettuata sul sito dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, in formato digitale, con un punteggio iniziale di 30 punti, incrementati fino ad un massimo di 100 punti.
Patente a crediti nei cantieri: chi deve averla?
La patente a crediti riguarda:
- i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili italiani anche se hanno sede all’estero.
Patente a crediti nei cantieri: chi non è tenuto ad averla?
I soggetti che non sono tenuti ad avere la patente a crediti, sono:
- i soggetti che offrono prestazioni di natura intellettuale come ingegneri, geometri o architetti;
- i soggetti che si occupano esclusivamente di fornire il materiale.
Patente a crediti nei cantieri: requisiti.
I requisiti, che variano in base all’attività svolta, sono:
- il soggetto deve essere iscritto alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura;
- il soggetto deve aver assolto agli obblighi formativi previsti, ovvero:
- deve essere stata svolta la formazione per i rischi sul cantiere e le procedure di prevenzione per i datori di lavoro, i dirigenti, i preposti e i lavoratori anche autonomi;
- il soggetto deve essere in regola con il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che viene rilasciato solo se vi è il regolare versamento dei contributi previsti per legge;
- il soggetto deve essere in possesso del DVR (Documenti di Valutazione dei Rischi), che attesti che i dipendenti siano a conoscenza dei rischi sul luogo di lavoro e le misure adottate per attenuarli;
- il soggetto deve avere la regolarità negli adempimenti fiscali;
- ogni impresa deve essere provvista del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
Patente a crediti nei cantieri: come richiederla.
Per richiedere la patente a crediti nei cantieri si deve accedere al Portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro:
- autonomamente con le credenziali SPID o CIE;
- tramite un professionista delegato.
Deve essere compilato un’autocertificazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti, che potrebbero essere controllati a campione dall’Ispettorato del Lavoro, pena la revoca della patente. La patente verrà rilasciata digitalmente con l’associazione di un codice univoco, in questo modo sarà possibile monitorare lo stato del documento nel tempo.
Patente a credito nei cantieri: revoca.
La patente a crediti può essere revocata in caso di dichiarazione dei requisiti non veritiera, può essere richiesta nuovamente trascorsi 12 mesi dalla revoca.
Patente a crediti nei cantieri: contenuti informativi.
I dati contenuti nella patente a crediti sono:
- dati identificativi del titolare della patente;
- dati anagrafici del soggetto che ha richiesto la patente;
- data di rilascio e numero della patente;
- punteggio attribuito alla patente al momento del rilascio;
- punteggio aggiornato all’ultimo accesso al portale;
- esiti di eventuali provvedimenti dovuti a sospensioni in seguito ad eventi di infortunio o morte di un lavoratore che porta alla sospensione in via cautelare della patente fino ad un massimo di 12 mesi;
- esiti definitivi con decurtazione dei crediti.
Patente a crediti nei cantieri: attribuzione dei punti.
I punteggi attribuiti, in base alla storicità dell’azienda, sono:
- 3 punti, per l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 5 a 10 anni;
- 5 punti, per l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 11 a 15 anni;
- 8 punti, per l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da 16 a 20 anni;
- 10 punti, per l’iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura oltre i 20 anni.
1 punto per ogni biennio successivo alla data di rilascio se non vi sono stati motivi per cui i punteggi siano stati detratti.
I punteggi, in base all’attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sono:
- 5 punti, se si è in possesso della certificazione di un SGSL conforme alla UNI EN ISO 45001;
- 4 punti, se si è in possesso del modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza conforme alla legge;
- 6 punti, se si è in possesso del certificato di partecipazione ai corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro di almeno un terzo dei lavoratori;
- 8 punti, se si è in possesso del certificato di partecipazione ai corsi sulla salute e sicurezza sul lavoro di almeno la metà dei lavoratori;
- 3 punti, se il Mastro Formatore Artigiano è in possesso di attestati di partecipazione ai corsi di prevenzione sicurezza;
- 1 punto, se si sono fatti investimenti per la sicurezza e la salute tra i 5.000,00 e i 25.000,00 euro;
- 3 punti, se si sono fatti investimenti per la sicurezza e la salute tra i 25.000,01 e i 50.000,00 euro;
- 6 punti, se si sono fatti investimenti per la sicurezza e la salute superiore ai 50.000,01 euro;
- 3 punti, se si utilizzano i documenti di valutazione dei rischi previsti dalla legge;
- 2 punti, se si sono avute almeno due visite in cantiere dal medico competente affiancato dal RLST o RLS territorialmente competente che sono risultate positive.
I punteggi, in base a determinate ipotesi per attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sono:
- 1 punto, per le imprese che hanno fino a 15 dipendenti;
- 2 punti, per le imprese che hanno tra i 16 e i 50 dipendenti;
- 4 punti, per le imprese che hanno più di 50 dipendenti;
- 2 punti, se si ha il Mastro Formatore Artigiano designato;
- 1 punto, se si ha la certificazione SOA di classifica I;
- 2 punti, se si ha la certificazione SOA di classifica II;
- 2 punti, se si applicano gli standard contrattuali e organizzativi per la manodopera, anche per appalti e lavori flessibili, previsti per legge;
- 2 punti, se si sono avuti esiti positivi nei controlli degli organismi paritetici iscritti al repertorio nazionale;
- 2 punti, se si svolge formazione per la lingua per i lavorati stranieri;
- 2 punti, se si sono, per almeno un terzo dei dipendenti, operai inquadrati al primo livello almeno da 18 mesi, presso la cassa edile;
- 2 punti, se si è in possesso dei requisiti di affidabilità dell’impresa;
- 2 punti, se si hanno certificazioni del regolamento interno della società cooperative.
Patente a crediti nei cantieri: decurtazione dei crediti.
Vi sono poi casi in cui il punteggio viene decurtato, ovvero:
- 5 punti, nel caso non vi sia la valutazione dei documenti di valutazione dei rischi;
- 3 punti, nel caso non vi sia l’elaborazione del Piano di emergenza di evacuazione;
- 2 punti, nel caso non vi sia la formazione e l’addestramento;
- 3 punti, nel caso non vi sia la costituzione del servizio di prevenzione protezione o nomina del responsabile;
- 3 punti, se manca un piano operativo di sicurezza;
- 2 punti, se mancano dispositivi di sicurezza in caso di cadute dall’alto;
- 3 punti, in caso di assenza di protezioni verso il vuoto;
- 2 punti, se mancano le istallazioni delle armature di sostegno;
- 2 punti, se mancano le protezioni per i lavoratori che operano in prossimità delle linee elettriche;
- 2 punti, se mancano le protezioni per i lavoratori che operano in prossimità di conduttori nudi in tensione;
- 2 punti, se mancano le protezioni contro i contatti diretti ed indiretti;
- 2 punti, se vi è stata l’assenza di vigilanza per la modifica o rimozione dei dispositivi di sicurezza;
- 1 punti, se non vi è stata notificata all’organo di vigilanza, l’inizio di un lavoro in presenza di amianto;
- 3 punti, se non vi è la valutazione dei rischi dovuti al rinvenimento di ordigni bellici inesplosi;
- 3 punti, per la mancata valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche;
- 3 punti, per la mancata valutazione delle zone controllate e sorvegliate;
- 2 punti, per la mancata valutazione del rischio di annegamento;
- 2 punti, per la mancata valutazione dei rischi collegati a lavori nei pozzi, sotterranei o gallerie;
- 3 punti, per l’omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi;
- 1 punto, per omessa formazione dei lavoratori che operano negli ambienti confinati o sospetti di inquinamento;
- 1, 2 o 3 punti, per condotta sanzionata prevista dalla legge;
- 5 punti, se un lavoratore si è infortunato temporaneamente con un’astensione dal lavoro per più di 60 giorni, in seguito alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
- 8 punti, se un lavoratore si è infortunato parzialmente, in seguito alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
- 15 punti, se un lavoratore si è infortunato totalmente, in seguito alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
- 20 punti, se un lavoratore ha subito un infortunio mortale, in seguito alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni;
- 10 punti, se un lavoratore si è infortunato, subendo una malattia, in seguito alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.
Patente a crediti nei cantieri: recupero crediti.
Se i crediti sulla patente, in seguito alle decurtazioni, risultano inferiori a 15 non è possibile continuare l’attività, tranne nei casi in cui non vi siano lavori già eseguiti per almeno il 30% del loro completamento.
Per poter recuperare i punteggi si dovranno seguire i corsi di formazione e si adeguerà l’attività con gli investimenti e le opere di realizzazione previsti per adattarsi alle leggi sulla sicurezza sul lavoro.
Patente a crediti nei cantieri: sanzioni.
Se la patente non ha almeno 15 punti oppure il soggetto ne è totalmente sprovvisto sono previste sanzioni che vanno dal 10% del valore dei lavori in corsi e comunque non inferiore a 6.000,00 euro.
Patente a crediti nei cantieri: normativa.
- Decreto Legge n. 19/2024;
- D.M. n. 132/2024;
- Art. n. 29 dl PNRR bis, 19/2024;
- D.Lgs. n. 81/2008;
- Circolare n. 4 del 23 settembre 2024.
Patente a crediti nei cantieri: fonte.
- Ispettorato Nazionale del Lavoro.
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