Il Piano di Transizione 5.0 ha come obiettivo principale quello di fornire delle agevolazioni economiche alle imprese che vogliono investire nella trasformazione dei processi produttivi per renderli più adeguati sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle fonti rinnovabili. E’ un’agevolazione sotto forma di credito d’imposta per i progetti di innovazione iniziati al 1° gennaio 2024 e terminati entro il 31 dicembre 2025, per questo biennio e inerente a questa misura sono stati stanziati 6,3 miliardi di euro. L’importo che ogni beneficiario avrà a disposizione dipende dalla somma investita e dall’impatto che questi avranno sulla riduzione e energetica.
Piano di Transizione 5.0: importo del credito d’imposta.
Gli importi del credito d’imposta di cui si può beneficiare, in base alla struttura produttiva e il processo interessato, equivale ad una percentuale compresa:
- tra il 35% e il 45% fino a 10 milioni di euro investiti;
- tra il 5% e il 15% dai 10 ai 50 milioni di euro investiti.
Piano di Transizione 5.0: requisiti.
Per essere riconosciuto il credito d’imposta, i requisiti che si devono verificare sono:
- vi deve essere una riduzione dei consumi energetici almeno del 3%;
- in alternativa al primo requisito, si deve verificare una riduzione almeno del 5% del processo interessato dall’investimento.
I beni oggetto dell’investimento possono essere materiali e immateriali, tra cui:
- i software, i sistemi, le applicazioni o le piattaforme per gli impianti che garantiscano il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta o autoconsumata attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dall’Energy Dashboarding e i software della gestione d’impresa ad essi uniti;
- i beni materiali strumentali nuovi destinati all’autoproduzione di fonti di energia rinnovabile, escluse le biomasse;
- le spese per la formazione del personale utili per i processi produttivi, fino ad un limite massimo di 300.000,00 euro.
Piano di Transizione 5.0: beneficiari.
Possono usufruire di questo credito d’imposta:
- tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia;
- le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti sul territorio.
Piano di Transizione 5.0: chi non può accedervi.
I soggetti che non possono accedere a questa agevolazione, sono:
- le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa concordato preventivo senza continuità aziendale o in stato di altre procedure concorsuali;
- le imprese destinatarie di sanzioni interdittive;
- le imprese che violino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro o che non rispettino gli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori.
Piano di Transizione 5.0: come utilizzarlo.
Il credito d’imposta scaturito dal Piano di Transizione 5.0 è utilizzabile per compensazione nel modello F24 con il codice tributo 7072.
Piano di Transizione 5.0: soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni.
I soggetti abilitati al rilascio di queste certificazioni ex-ante e post-ante, sono:
- gli Esperti in Gestione dell’Energia (EGE);
- le Energy Service Company (ESCo);
- gli ingegneri iscritti all’albo;
- i periti industriali iscritti all’albo.
Piano di Transizione 5.0: procedura.
Per poter richiedere il credito d’imposta:
- si deve accedere alla piattaforma informatica “Transizione 5.0” tramite lo SPID. Sul sito “Gestione Servizi Energetici (GSE)” – Servizi – Attuazione Misure PNRR – Servizi – Accedi o Registrati in Area Clienti;
- nella fase preventiva, i documenti che vanno trasmessi, sono:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal rappresentante legale o un delegato della società;
- il documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale o il delegato;
- l’eventuale delega della presentazione della comunicazione preventiva;
- la certificazione ex-ante firmata digitalmente dal soggetto rilasciante la certificazione;
- il documento d’identità in corso di validità del certificatore;
- la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore;
- la dichiarazione sostitutiva al titolare effettivo ai sensi della normativa antiriciclaggio.
- la comunicazione preventiva e la certificazione ex-ante;
- nella fase di completamento, i documenti che vanno trasmessi, sono:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà firmata digitalmente dal rappresentante legale o un delegato della società;
- il documento d’identità in corso di validità del rappresentante legale o il delegato;
- l’eventuale delega della presentazione della comunicazione preventiva;
- le schede tecniche DNSH relative ai prodotti che rientrano nell’investimento;
- la certificazione ex-post, conforme alla certificazione ex-ante già inviata in precedenza, firmata digitalmente dal soggetto rilasciante la certificazione;
- il documento d’identità in corso di validità del certificatore;
- l’attestato del possesso della certificazione contabile e della perizia asseverata;
- la documentazione che attesti l’idoneità del certificatore;
- la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto certificatore;
- la dichiarazione di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità del soggetto revisore legale dei conti responsabile del rilascio della certificazione contabile redatta secondo il modello “Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili”;
- l’attestazione rilasciata dal produttore a dimostrazione che i moduli fotovoltaici, utilizzati per gli investimenti in impianti di autoproduzione di energia da fonte solare, rispettino le caratteristiche previste per legge;
- la dichiarazione sostitutiva al titolare effettivo ai sensi della Normativa Antiriciclaggio.
- Altri documenti da conservare in vista di un eventuale controllo, sono:
- le fatture dei beni oggetto dell’investimento;
- i documenti di trasporto dei beni oggetto dell’investimento o altri documenti inerenti ad essi;
- il codice identificativo alfanumerico rilasciato dalla piattaforma.
Riepilogando, le fasi per accedere a questa agevolazione, sono:
- registrarsi sulla piattaforma dedica con certificazione ex-ante;
- entro 30 giorni dalla ricevuta di conferma della prima fase si deve trasmettere una certificazione che attesti gli ordini inerenti all’investimento;
- l’ultima fase consiste nell’inoltrare la comunicazione di completamento e relativa certificazione post-ante.
Piano di Transizione 5.0: scadenze.
- La procedura per la Transazione 5.0 deve essere completata entro il 31/12/2025.
Piano di Transizione 5.0: normativa.
- Legge 232/2016;
- Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024);
- D. Legge n. 19/2024;
- Decreto Interministeriale del 24 luglio 2024;
- Decreto Direttoriale 6 agosto 2024;
- Decreto Direttoriale 11 settembre 2024;
- Circolare Operativa 16 agosto 2024;
- Decreto n. 267/1942;
- D. Lgs n. 231/2001;
- Art. 38 del Decreto Legge n. 19/2024.
Piano di Transizione 5.0: fonte.
- Ministero delle imprese e del Made in Italy.
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