Nel corso degli ultimi anni l’Italia sta attraversando un periodo di crisi economica che ha colpito pesantemente tutti i settori: la bilancia tra aziende che nascono e quelle che chiudono o, peggio ancora, sono oberate dai debiti è drammaticamente a favore di queste ultime. Il debito pubblico sfiora i 3 miliardi di euro, Sempre più famiglie faticano ad arrivare a fine mese e il numero di coloro che beneficiano degli ammortizzatori sociali è sempre più alto.
In tale contesto anche i contribuenti italiani, che fino a qualche anno fa erano consapevoli del proprio ruolo nei confronti dello Stato e con puntualità rispettavano i propri impegni e gli adempimenti fiscali, adesso fanno fatica a mantenere i tanti impegni economici e le più pressanti scadenze fiscali. Pagare le imposte, contribuire al bilancio dello Stato, onorare i debiti con il Fisco sono un dovere di tutti i contribuenti. In tale ottica l’istituto del ravvedimento operoso per i debiti con il Fisco consente di raggiungere due obiettivi: concedere al contribuente “volenteroso” la possibilità di pagare le imposte rateizzate e maggiorate di sanzione (ridotta) e di interessi ma in tempi più lunghi e consentire allo Stato la copertura della spesa pubblica attraverso un incasso dilazionato è costante.
Grazie al ravvedimento operoso i debitori possono contare sulle disponibilità finanziarie e saneranno il ritardo negli adempimenti contributivi e fiscali, avvalendosi di sanzioni ridotte. La mancanza di liquidità, dovuta alla difficoltà di incassare i crediti, alla riduzione delle transazioni di compravendita, alla stretta delle banche che sempre più spesso negano l’accesso al credito alle aziende, rende obbligatorio ricorrere a metodi che permettano con costi ridotti di sanare i ritardi.
Ravvedimento operoso per i debiti con il Fisco: definizione
L’istituto del ravvedimento operoso non è nuovo, ma alla maggior parte dei contribuenti non è completamente conosciuto e utilizzato, soprattutto da coloro che si accorgono di aver commesso errori o omissioni in sede fiscale. La complessità delle normative in questo ambito e le innumerevoli scadenze fiscali che devono essere rispettate per provvedere agli adempimenti hanno reso difficoltoso per i contribuenti orientarsi tra scadenze, proroghe, soppressioni e modifiche legislative. Tutto ciò contribuisce a generare incertezza e confusione che possono indurre il contribuente a commettere errori. Anche l’amministrazione fiscale è intervenuta cercando di creare le premesse per migliorare il rapporto di fiducia e di collaborazione reciproca tra Fisco e contribuente.
L’Agenzia delle Entrate non ha rinunciato alla fase di controllo, ma ha orientato le proprie risorse verso i contribuenti a rischio, ovvero quella platea di contribuenti che per dimensioni e per attività sono maggiormente dediti all’evasione e all’elusione. L’attuale situazione economica in cui versano molti contribuenti ha creato un contesto nel quale spesso l’istituto del ravvedimento operoso consente, pur dilazionando i pagamenti e con la corresponsione di sanzioni e interessi ridotti, il rispetto degli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti.
Il ravvedimento operoso è uno strumento che consente al contribuente (titolari di Partita Iva, persone fisiche, società, enti non commerciali) di rimediare ad errori, ritardi e omissioni riguardanti il pagamento di imposte, tasse, contributi e tributi, sanando in modo autonomo la violazione commessa con l’applicazione di sanzioni ridotte interessi di mora. Lo strumento del ravvedimento operoso è applicabile non solo al contribuente diretto ma anche a tutti i soggetti che rivestono un ruolo di soggetti solidalmente obbligati, permettendo anche a loro la regolarizzazione con sanzioni ridotte di irregolarità tributarie. Tale istituto rappresenta uno strumento utile, immediato ed efficace per evitare il contenzioso con gli enti. Al fine ultimo di incentivare la spontanea regolarizzazione degli adempimenti fiscali da parte dei contribuenti le sanzioni applicate sono ridotte i commisurate alla tempestività dell’adempimento.
Prima di giungere alla contestazione da parte dell’ente impositore, l’elemento peculiare è la spontaneità del comportamento sanante a cui il contribuente deve pervenire. Il comportamento sanante ad opera del contribuente deve giungere prima del momento in cui una determinata violazione venga contestata o vi sia il timore che la stessa cosa essere contestata in conseguenza dell’inizio di un’attività di controllo fiscale. Disciplinata dal decreto legislativo numero 472 del 1997, all’articolo 13 il ravvedimento operoso viene definito come una procedura volta alla regolarizzazione delle omissioni e irregolarità commesse dai contribuenti. Il contribuente che si avvale di questo istituto può beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative, che varia a seconda del tributo e della violazione. Nel corso del tempo gli interventi normativi, quasi sempre riconducibili a necessità di cassa, hanno riguardato la misura delle sanzioni da corrispondere, la distinzione in merito ai tipi di violazioni commesse, gli sviluppi legati all’applicabilità dell’Irap.
Chi può accedere al ravvedimento operoso: le condizioni soggettive
Secondo l’attuale normativa il ravvedimento operoso è permesso a tutti i contribuenti, purchè vengano rispettati determinati tempi e determinate condizioni oggettive:
- violazione non contestata dall’ente impositore e notificata a colui che l’ha commessa,
- non siano iniziate ispezioni e verifiche,
- non siano iniziate altre attività amministrative di accertamento,
- i termini di accertamento non siano scaduti.
L’istituto del ravvedimento operoso si colloca in un sistema di autodeterminazione, autoliquidazione delle imposte e di auto sanzionamento diretto a favorire il corretto e sanante comportamento del contribuente. In caso di intervenuto controllo, il ravvedimento è precluso solo per i periodi e per i tributi oggetti di controllo.
Ravvedimento operoso per i debiti con il Fisco: condizioni oggettive
Il ravvedimento operoso si fonda sulla volontà del legislatore di premiare con sanzioni ridotte il contribuente che modo autonomo decide di sanare le proprie irregolarità e omissioni in materia fiscale. Nel caso in cui sia già intervenuta la contestazione della violazione da parte dell’ente il ravvedimento risulta inapplicabile. Non costituisce causa inibitoria per accedere all’istituto l’inizio di:
- un’attività non amministrativa ma penale,
- un’attività amministrativa di controllo non tributario.
Il ravvedimento operoso è consentito quando le violazioni sono note all’ufficio o all’ente ma non sono state rese note formalmente agli interessati. Inoltre, è iniziata un’attività amministrativa di controllo non tributaria è un’attività non amministrativa ma penale (sequestri e avvisi di garanzia).
Ambito applicativo del ravvedimento operoso per i debiti con il Fisco
Il ravvedimento operoso è applicabile in ambito di “omessi, ritardati o minori versamenti, nonché violazioni formali o omissioni di adempimenti dichiarativi” di imposte dirette (Irpef, Ires, Irap, addizionale regionale e comunale), IVA, ritenute effettuate dal sostituto d’imposta in relazione a rapporti di lavoro subordinato o autonomo, imposta di successione e di donazione, presentazione del modello F24 a zero in caso di compensazione, imposta di registro, registrazioni e cessazioni di contratti di locazione, imposta ipotecaria e catastale, diritti camerali e imposte e tributi locali.
Tipologie di violazione
Per capire l’ambito di applicazione del ravvedimento operoso è necessario chiarire il concetto di violazione ed individuare le varie tipologie di violazione.
Cause ostative al ravvedimento operoso
Seppure il contribuente a cui è stato notificato un avviso bonario non possa accedere al ravvedimento operoso per le irregolarità contenute nell’atto, potrà accedervi con l’applicazione delle sanzioni ridotte per sanare quelle violazioni non ricomprese nell’avviso bonario. Non è possibile accedere all’istituto del ravvedimento nelle seguenti fattispecie:
- tributi non amministrati dall’Agenzia delle Entrate in presenza di ispezioni e verifiche,
- tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate in presenza di notifica di atti di liquidazione, avvisi di accertamento e avvisi di irregolarità.
Violazioni meramente formali
L’articolo 7 del Decreto legislativo n. 32 del 2001 che ha adeguato le leggi tributarie allo Statuto del contribuente ha previsto la non punibilità delle violazioni formali. Sono violazioni non dirette all’evasione fiscale e non hanno carattere ostruzionistico, ovvero non ostacolano l’attività di accertamento e di controllo. Tali violazioni non sono soggette a sanzioni. Esempi di violazione meramente formale sono: l’emissione di una fattura afferente a un’operazione imponibile con un ritardo esiguo e l’omessa o errata indicazione dei dati rilevanti per l’individuazione del contribuente.
Violazioni apparentemente formali
Si tratta di violazioni che incidendo sulla liquidazione o sul pagamento del tributo ostacolano le attività ispettive e di controllo. Si pensi al caso dell’omessa presentazione del modello di redditi, nel caso in cui non sono dovute imposte.
Violazioni formali
L’articolo 10, terzo comma dello Statuto del contribuente dispone la non irrogazione di sanzioni se la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza circa l’applicazione della norma. La violazione ha natura formale nel caso in cui non si rifletta sulla determinazione o sul pagamento del tributo. Tali violazioni sono sanabili attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa.
Violazioni sostanziali
Sono le violazioni che influenzano la determinazione dell’imposta e incidono in maniera significativa sulla sua determinazione. Tali violazioni sono sanabili attraverso l’istituto del ravvedimento operoso e sono esempi di violazioni sostanziali gli errori rilevabili in sede di liquidazione e di controllo formale delle imposte dovute.
Per informazioni maggiori o per richiedere una consulenza personalizzata sul ravvedimento operoso, contatta il nostro Studio.