Il ravvedimento speciale per le violazioni tributarie rientra tra le misure previste dalla cd. “Tregua fiscale” prevista dalla Legge di Bilancio 2023, ossia dall’art. 1, commi da 174 a 178, L 29 dicembre 2022 n. 197.
È una peculiare forma di ravvedimento operoso, che, derogando parzialmente alla disciplina ordinaria che ne regolamenta l’istituto, l’art. 13, DLgs n. 472/1997, prevede la possibilità di regolarizzare esclusivamente le violazioni concernenti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.
Sono, pertanto, definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate, con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili, al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive).
I termini di accesso al beneficio sono stati già oggetto di proroga con il DL n. 34/2023, che dal 30 marzo 2023 sono stati spostati al 30 settembre 2023. In ultimo, il 14 novembre 2023, la Commissione Finanze del Senato ha approvato un emendamento al DDL di conversione del DL n. 132/2023, che introduce una ulteriore finestra temporale, fissata al 20 dicembre 2023, per beneficiare del ravvedimento speciale. Per l’ufficialità della proroga, si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione con modificazione del DL n. 132/2023.
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’istituto.
Ambito di applicazione
Il ravvedimento speciale consente di regolarizzare le violazioni sostanziali dichiarative e le violazioni sostanziali prodromiche alla presentazione della dichiarazione, che non restano assorbite dalla regolarizzazione della dichiarazione.
Nello specifico, sono ricomprese nella regolarizzazione tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento operoso ordinario, commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a periodi d’imposta precedenti, purché la dichiarazione del relativo periodo d’imposta sia stata validamente presentata.
Non sono invece definibili con il ravvedimento speciale, le violazioni rilevabili ai sensi dell’art. 36-bis, DPR 29 settembre 1973, n. 600 e art. 54-bis, DPR 26 ottobre 1972 n. 633, e le violazioni formali.
L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 19 giugno 2023 n. 28, ha inoltre chiarito che la misura di favore si applica solo a quei tributi per i quali è prevista la presentazione di una dichiarazione, restandone esclusi quelli come l’imposta sugli intrattenimenti (ISI) o l’imposta di registro, non soggetti all’adempimento dichiarativo, per i quali è comunque possibile avvalersi del ravvedimento operoso ordinario.
L’istituto del ravvedimento speciale, cosi come chiarito sempre dall’Agenzia, al paragrafo 3 della circolare 20 marzo 2023 n. 6, non trova neppure applicazione nell’ambito del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, ai fini dell’esercizio dell’opzione per la proroga di cui all’art. 5, DL 30 aprile 2019 n. 34.
Per beneficiare della regolarizzazione è necessario, comunque, che le violazioni ravvedibili non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dal controllo formale delle dichiarazioni.
Modalità di regolarizzazione
In deroga alla disciplina ordinaria del ravvedimento operoso, la regolarizzazione mediante il ravvedimento speciale implica sempre il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all’imposta e agli interessi dovuti, e si perfeziona con il versamento del quantum dovuto in un’unica soluzione, ovvero della prima rata, entro il 30 settembre 2023, nonché con la rimozione, entro il medesimo termine, delle irregolarità od omissioni ravvedute.
Relativamente al suddetto termine, va detto che, originariamente, la Legge di Bilancio 2023 aveva fissato il termine di versamento dell’unica o prima rata al 31 marzo 2023. Successivamente, l’art. 19, DL n. 34/2023, conv. con modif. in L n. 56/2023, ha posticipato la scadenza al 30 settembre 2023.
Oltre al versamento in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2023, è ammesso anche il pagamento rateale in otto rate di pari importo con scadenza della prima rata il 30 settembre 2023, mentre, sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2%.
Come già anticipato, l’emendamento del DDL di conversione del DL n. 132/2023, ha posticipato al 20 dicembre 2023, il termine per beneficiare del ravvedimento speciale. In particolare, l’emendamento introduce nella legge di conversione del DL n. 132/2023, l’art. 3-bis (Differimento dei termini per l’adesione al ravvedimento speciale), recante le condizioni per accedere alla proroga al 20 dicembre 2023:
“I soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di regolarizzazione di cui all’articolo 1, commi da 174 a 17 legge 29 dicembre 2022, n. 197, possono comunque procedere alla predetta regolarizzazione, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità previste, se versano le somme dovute in un’unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data”.
Pertanto, per i contribuenti che vogliono fruire del ravvedimento speciale, a dicembre 2023 è prevista una ulteriore possibilità per accedere all’istituto.
Versamenti
Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato attraverso la compensazione di cui all’art. 17, DLgs, n. 241/1997, con il modello F24.
A tal fine, per effettuare i versamenti delle somme dovute, l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 14 febbraio 2023 n. 6, ha istituito i seguenti codici tributo da utilizzare all’occorrenza:
– TF45 – IRPEF Ravvedimento speciale;
– TF46 – IRES Ravvedimento speciale;
– TF47 – IVA Ravvedimento speciale;
– TF48 – Addizionali e maggiorazioni IRES Ravvedimento speciale;
– TF49 – Imposte sostitutive e altre imposte erariali Ravvedimento speciale;
– TF50 – IRAP Ravvedimento speciale;
– TF51 – Addizionale regionale all’IRPEF Ravvedimento speciale;
– TF52 – Addizionale comunale all’IRPEF Ravvedimento speciale;
– TF53 – Ritenute imposte erariali Ravvedimento speciale;
– TF54 – Trattenute addizionale regionale all’IRPEF Ravvedimento speciale;
– TF55 – Trattenute addizionale comunale all’IRPEF Ravvedimento speciale;
– TF56 – Altre violazioni tributarie Ravvedimento speciale.
Di seguito, i codici tributo da utilizzare per il versamento degli interessi da ravvedimento e da rateazione:
– per i codice TF45, codice tributo 1989 per gli interessi e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF46, codice tributo 1990 per gli interessi e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF47, codice tributo 1991 per gli interessi e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF48, codice tributo 1990 per gli interessi e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF49, codice tributo 1992 per gli interessi e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF50, codice tributo 1993 per gli interessi e codice tributo 3805 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF51, codice tributo 1994 per gli interessi e codice tributo 3805 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF52, codice tributo 1998 per gli interessi e codice tributo 3857 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF53, gli interessi sono versati unitamente alla ritenute e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF54, gli interessi sono versati unitamente alla ritenute e codice tributo 3805 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF55, gli interessi sono versati unitamente alla ritenute e codice tributo 3857 per gli interessi da rateazione;
– per i codice TF56, codice tributo 1992 per gli interessi e codice tributo 1668 per gli interessi da rateazione.
Sanzioni
Il mancato pagamento, anche parziale, di una delle rate successive alla prima entro il termine di versamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con l’applicazione della sanzione di cui all’art. 13, DLgs 18 dicembre 1997 n. 471, sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista dall’art, 20, DPR 29 settembre 1973 n. 602, con decorrenza dalla data del 30 settembre 2023.
In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza dalla rateazione.
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