Il regime opzionale del consolidato nazionale è un particolare regime di determinazione del reddito complessivo Ires per tutte le società partecipanti in un gruppo. Permette alle società facenti parte di redigere un solo bilancio consolidato con un’unica base imponibile, risultante dalle singole dichiarazione dei redditi, su cui calcolare l’Ires. La determinazione del reddito complessivo globale è dato dalla somma algebrica dei redditi complessivi netti delle singole società del gruppo.
Regime opzionale consolidato nazionale: requisiti.
Per aderire al regime opzionale consolidato:
- La società o l’ente controllante e ogni società controllata deve essere:
- società di capitali;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto principale o esclusivo l’esercizio di un’attività commerciale.
- Le società che possono esercitare l’opzione in qualità di controllanti che siano residenti in Paesi dove vige l’opzione e abbiano una stabile organizzazione in esso;
- tutte le società, sia controllate che controllanti, devono aderire all’opzione all’unanimità;
- il domicilio deve essere, per tutte le società, quello della controllante, almeno per il periodo di tempo in cui vige l’opzione;
- l’adesione deve essere comunicata formalmente all’Agenzia delle Entrate.
Regime opzionale consolidato nazionale: obblighi.
Le società controllate hanno gli obblighi di:
- compilare la dichiarazione dei redditi, al fine di comunicare il proprio reddito complessivo annuale alla società controllante;
- fornire informazioni sui propri cespiti, sia in essere che eventualmente ceduti alla società controllante;
- fornire tutte le informazioni richieste dalla società controllata per consentirle di procedere a tutti gli adempimenti nei confronti dell’AdE.
La società o ente controllante ha l’obbligo di:
- calcolare algebricamente il reddito complessivo del gruppo sociale in base ai dati che le sono stati forniti dalle controllate e procedere al calcolo delle imposte come stabilito dalla legge.
Regime opzionale consolidato nazionale: limiti.
Non si può aderire al regime:
- nel caso vi siano società che usufruiscano dell’aliquota dell’imposta sui redditi ridotta;
- in caso di fallimento o liquidazione coatta amministrativa.
Regime opzionale consolidato nazionale: modalità di adesione.
La scelta di questo regime deve essere comunicato all’Agenzia delle Entrate (AdE) in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP nel periodo d’imposta a partire dal quale si vuole esercitare o confermare l’adesione ai regimi, tramite il modello “Comunicazione per i regimi Tonnage tax, Consolidato, Trasparenza e per l’opzione Irap” messo a disposizione sul sito dell’AdE.
Il modello va presentato:
- per l’interruzione dell’opzione, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento che lo ha determinato;
- per la revoca dell’opzione, entro 30 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione dell’ultimo periodo d’imposta del triennio;
- per la conferma dell’opzione, entro 30 giorni dalla risposta dell’interpello del contribuente per la continuazione del regime Consolidato.
Il modello può essere inviato:
- tramite intermediario abilitato;
- direttamente dalle società.
Utilizzando il software “ComunicazioneTCT” messo a disposizione sul sito dell’Agenzia dell’Entrate nella sezione “Regimi Opzionali” “Comunicazione per il regime di tassazione del consolidato nazionale” .
Regime opzionale: dati richiesti.
Per aderire all’opzione del consolidato nazionale va compilata la Sezione II del modello. I dati da inserire nella comunicazione sono:
- i dati della società o ente controllante;
- nel campo “Attribuzione versamenti” va indicato l’importo dei versamenti già effettuati e attribuiti alla consolidante, nel caso si verifichi l’interruzione della tassazione dell’interno gruppo o la revoca di almeno una società;
- i dati del rappresentante firmatario della comunicazione;
- nel caso in cui la comunicazione viene presentata da un gruppo imprese consolidato residenti, va barrata la casella “ Consolidato Nazionale” ;
- nel caso in cui la comunicazione viene presentata da un gruppo imprese non residenti, va barrata la casella “ Consolidato Mondiale”;
- in caso di concorso tra Consolidato Nazionale e Consolidato Mondiale vanno barrate entrambe le caselle;
- nei righi CR5 e CR7 vanno inseriti i dati delle società;
- vanno inseriti i dati riguardati i dati della comunicazione e per quanto tempo si aderisce;
- eventuali acconti.
Regime opzionale consolidato nazionale: tempi.
Il regime opzionale del consolidato nazionale è un’opzione, che una volta che si è fatta adesione, dura tre anni. Al termine dei quali, se non esplicitamente richiesto, viene rinnovato tacitamente per altri tre anni. Nel caso in cui non vi sia il rinnovo, si ritorna alla tassazione singola per ogni società.
Regime opzionale consolidato nazionale: normativa.
- DPR n. 917/86 Tuir;
- Legge Finanziaria 2008;
- D.Lgs. n. 344/2003.
Regime opzionale consolidato nazionale: fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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