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18 Aprile 2025
4 Minuti di lettura

Rendicontazione di sostenibilità

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La Rendicontazione di Sostenibilità o Sustainability Reporting è un documento che racchiude tutte le attività e le strategie adottate dalle imprese per la sostenibilità e l’impatto etico degli investimenti delle imprese, messo a disposizione per gli stakeholder, gli investitori e chi ne fosse interessato, sul sito internet dell’impresa o fornendo una copia cartacea a chi ne fa richiesta.


Come deve essere strutturata cosa deve contenere?

La rendicontazione di sostenibilità è composta da tre parti:

  • l’introduzione, che contiene:
    • l’attestazione;
    • il periodo di riferimento;
    •  il quadro normativo di riferimento.
  • Il corpo, che contiene, rispetto alla sostenibilità:
    • i modelli e le strategie aziendali;
    • gli obiettivi da raggiungere;
    • gli organi di amministrazione e di controllo presenti in azienda;
    • le politiche adottate dall’impresa;
    • gli impatti negativi e i rischi che potrebbero sopraggiungere e come farne fronte.
  • Le conclusioni finali.


Chi è tenuto a redigerla.

I soggetti che sono tenuti a stilare la rendicontazione di sostenibilità, sono:

  • gli enti di interesse pubblico;
  • le grandi imprese;
  • i gruppi di grandi dimensioni;
  • le piccole e medie imprese quotate (PMI);
  • le imprese con sede extra -UE con filiali o succursali nell’Unione Europea.


Chi ne è escluso.

Le imprese escluse dalla rendicontazione di sostenibilità, sono:

  • le microimprese.


Individuale e consolidata.

La rendicontazione di sostenibilità, in base al tipo di impresa che lo emana, si divide in individuale e consolidata:

  • la rendicontazione individuale di sostenibilità è un documento che raccoglie tutti gi obiettivi, le strategie e i risultati ottenuti della singola impresa. Questo documento è rivolto a:
    • dipendenti;
    • fornitori;
    • clienti;
    • comunità locale.
  • la rendicontazione consolidata di sostenibilità è un documento che raccoglie tutti gi obiettivi, le strategie e i risultati ottenuti da un gruppo di imprese a cui fa capo una società madre, rivolto soprattutto a:
    • investitori;
    • analisti finanziari;
    • istituzioni;
    • tutti i soggetti interessati ad avere un quadro completo dell’impegno del gruppo in ambito ESG (Environmental, Social, Governance), ovvero gli approcci aziendali adottati tenendo conto dei fattori ambientali, sociali e di governance aziendale.


Revisore della sostenibilità.

Per poter proseguire con la rendicontazione, le imprese hanno bisogno di un revisore di sostenibilità, ovvero un soggetto incaricato ad attestare la conformità della rendicontazione individuale e consolidata di sostenibilità.

Il Revisore della contabilità può essere:

  • un Revisore Legale;
  • una società di Revisione Legale;
  • lo stesso incaricato della revisione del bilancio d’esercizio.

Il soggetto incaricato deve esprimersi:

  • sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità rispetto alle norme, le direttive, i regolamenti e i decreti che la disciplinano;
  • sulla conformità della rendicontazione di sostenibilità in formato XBRL;
  • la conformità della rendicontazione di sostenibilità rispetto al regolamento 2020/852/UE.

Sono considerati soggetti abilitati coloro che:

  • entro il 1° gennaio 2026, siano iscritti all’Albo dei Revisori Legali e che abbiamo maturato almeno 5 punti di credito annui e siano iscritti all’Albo apposito secondo quanto stabilito dal MEF;
  • dopo il 1° gennaio 2026 tutti coloro che avranno sostenuto un tirocinio ed un esame di abilitazione per l’iscrizione al registro.


Scadenze.

La rendicontazione di sostenibilità va stilata:

  • dal 1° gennaio 2025, riferito all’anno 2024, per le grandi imprese e gli enti di interesse pubblico, che abbiano:
    • più di 500 dipendenti;
    • un totale dell’attivo superiore a 25 milione e/o ricavi netti maggiori di 50 milioni.
  • Dal 1° gennaio 2026, riferito all’anno 2025, per le grandi imprese non quotate, che abbiano:
    • più di 250 dipendenti;
    • un totale dell’attivo superiore a 25 milione e/o ricavi netti maggiori di 50 milioni.
  • Dal 1° gennaio 2027, riferito all’anno 2026, per le piccole e medie imprese quotate, che abbiano:
    • tra i 10 e i 250 dipendenti;
    • un totale dell’attivo tra i 450.000 e i 25 milioni di euro e/o ricavi netti tra i 900.000,00 ei i 50 milioni di euro.
  • Dal 1° gennaio 2028, riferito all’anno 2027, per le imprese extra UE con succursali o filiali sul territorio europeo, che:
    • per due anni consecutivi abbiamo avuto un fatturato superiore a 150 milioni di euro nell’UE;
    • una PMI (piccole e medie imprese) quotata con un fatturato superiore a 50 milioni di euro nell’anno precedente.


Normativa.

  • ;
  • Direttiva 2014/95/UE;
  • D.Lgs n. 254/2016;
  • Art. n. 19-bis, Direttiva UE 34/2013;
  • Regolamento 2020/852/UE;
  • D.Lgs n. 125/2024;
  • Direttiva 2024/1760/UE;
  • Regolamento 2023/2073/UE;
  • D.Lgs. n. 39/2010;
  • Art. 2429 e 24935 c.c.


Fonte.

  • Gazzetta Ufficiale;
  • www.eur-lex.europa.eu

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