Riforma dello sport: le novità per le ASD e le associazioni sportive
La riforma dello sport è entrata nel vivo il 1° luglio 2023, termine a partire dal quale sono in vigore molte disposizioni operative previste da uno dei decreti attuativi della riforma, il DLgs 28 febbraio 2021 n. 36 che ha riformato le disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.
Nella riforma dello sport sono intervenuti anche il:
– DLgs 28 febbraio 2021 n. 37, recante misure in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di accesso ed esercizio della professione di agente sportivo;
– DLgs 28 febbraio 2021 n. 38, recante misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi;
– DLgs 28 febbraio 2021 n. 39, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi;
– DLgs 28 febbraio 2021 n. 40, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
I citati decreti legislativi sono quelli di attuazione della riforma dello sport e ad essi va poi aggiunto il decreto legislativo correttivo, ossia, il DLgs 29 agosto 2023 n. 120, che ha introdotto importanti modifiche ai decreti attuativi in tema di tutele, semplificazioni e trasparenza con l’intento di portare migliorie e innovazioni normative nel mondo dello sport.
Inoltre, sempre nell’ambito della riforma dello sport, è stato firmato il decreto ministeriale con cui vengono fissati i parametri per la gestione delle richieste dei dipendenti pubblici che intendano lavorare nello sport a titolo oneroso.
Il testo del nuovo provvedimento:
– chiede l’assenza di cause di incompatibilità, che possano ostacolare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente della PA, e l’insussistenza di conflitto di interessi in relazione all’attività svolta nell’ambito dell’amministrazione;
– stabilisce che l’attività di lavoro sportivo, una volta autorizzata, non debba pregiudicare lo svolgimento regolare del servizio né intaccare l’indipendenza del lavoratore, esponendo l’amministrazione al rischio di comportamenti che non siano funzionali al perseguimento dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa;
– prevede, per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo pieno, che la prestazione di lavoro sportivo non deve avere carattere di prevalenza in relazione al tempo e alla durata: l’attività è considerata prevalente se impegna il dipendente per un tempo superiore al 50% dell’orario di lavoro settimanale stabilito dal contratto collettivo nazionale di riferimento.
Delineato, il nuovo quadro normativo, vediamo nel dettaglio le principali novità previste nel DLgs n. 36/2021 per le associazioni e le società sportive dilettantistiche.
Forma giuridica
Le associazioni e le società sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica.
Gli enti sportivi dilettantistici possono costituirsi in:
– associazione sportiva (con personalità giuridica o priva di personalità giuridica);
– società di capitali;
– cooperativa;
– ente del Terzo settore.
In merito all’ultima forma giuridica, l’ente del terzo settore deve essere iscritto sia al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e sia al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Atto costitutivo, statuto e adeguamento
Le società e le associazioni sportive dilettantistiche devono costituirsi con atto scritto, nel quale deve tra l’altro essere indicata la sede legale, e nello statuto devono essere espressamente previsti:
– la denominazione;
– l’oggetto sociale con specifico riferimento all’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
– l’attribuzione della rappresentanza legale dell’associazione;
– l’assenza di fini di lucro;
– le norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell’elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive che assumono la forma societaria per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
– l’obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
– le modalità di scioglimento dell’associazione;
– l’obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.
Rispetto a quanto in precedenza previsto dall’art. 90, co. 18, L n. 289/2002, la riforma dello sport ha arricchito la nozione di “oggetto sociale”, definendo meglio le caratteristiche e andando a comprendere nuovi elementi come la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva.
Sempre in merito alle attività statutarie, il DLgs correttivo ha anche previsto che devono svolgersi in locali compatibili con tutte le destinazioni d’uso omogenee previste dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, indipendentemente dalla destinazione urbanistica.
Nello statuto, inoltre:
– deve essere prevista l’assenza di fini di lucro ed eventuali utili e avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del proprio patrimonio. A tal fine, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto;
– devono essere indicate le attività che hanno carattere secondario e strumentale rispetto alle attività istituzionali (tali attività possono essere esercitate solo se espressamente previste nello statuto e in ogni caso sono esclusi i rapporti di sponsorizzazione, promo pubblicitari, cessioni di diritti e indennità legate alla formazione degli atleti nonché dalla gestione di impianti e strutture sportive).
L’iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive è subordinata al rispetto dei suddetti criteri relativi allo statuto e le associazioni e le società sportive dilettantistiche già operative, devono uniformarsi entro il 31 dicembre 2023, pena la cancellazione d’ufficio dal Registro.
In merito all’adeguamento statutario, prima del decreto correttivo, la riforma dello sport non aveva previsto un termine transitorio entro il quale bisognava adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Tale lacuna, è stata sanata dal DLgs n. 120/2023 che consente agli enti già operativi di adeguare i propri statuti entro il 31 dicembre 2023, pena la cancellazione d’ufficio dal Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (RASD).
Per i soggetti neo-costituiti, invece, la mancata conformità dello statuto alle nuove disposizioni dettate dal DLgs n. 36/2021 non consente l’iscrizione nel predetto Registro.
Società sportive professionistiche
Gli artt. 13 e 14 del DLgs n. 36/2021 hanno previsto una disciplina ad hoc per le società sportive professionistiche con possibilità di costituirsi solo nella forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata.
L’atto costitutivo deve prevedere che:
– la società svolga esclusivamente attività sportive ed attività ad esse connesse o strumentali;
– una quota parte degli utili, non inferiore al 10%, sia destinata a scuole giovanili di addestramento e formazione tecnico-sportiva.
È obbligatoria la nomina del collegio sindacale e nell’atto costitutivo può essere prevista la costituzione di un organo consultivo che provvede, con pareri obbligatori ma non vincolanti, alla tutela degli interessi specifici dei tifosi.
L’atto costitutivo può sottoporre a speciali condizioni l’alienazione delle azioni o delle quote.
Prima di procedere al deposito dell’atto costitutivo, la società deve ottenere l’affiliazione da una o da più Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano Paralimpico se svolge attività sportiva paralimpica.
L’atto costitutivo deve essere depositato, entro trenta giorni dall’iscrizione nel Registro delle imprese, a norma dell’art. 2330 c.c., presso la Federazione Sportiva Nazionale o la Federazione Sportiva Paralimpica alla quale sono affiliate.
Allo scopo di garantire la possibilità di iscrizione ai prossimi campionati sportivi, il regolare svolgimento degli stessi e l’equa competizione, le società sportive professionistiche sono sottoposte, al fine di verificarne l’equilibrio economico e finanziario, a tempestivi, efficaci ed esaustivi controlli e ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive nazionali nei rispettivi statuti, secondo modalità e principi approvati dal CONI.
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