Pubblichiamo un utile articolo riepilogativo sulle ritenute alla fonte a titolo d’acconto o a titolo definitivo, e sulla certificazione unica.
Ritenuta alla fonte: cos’è?
I sostituti d’imposta (cioè i soggetti che intervengono al posto del lavoratore nel pagamento delle tasse) che corrispondono compensi per prestazioni di lavoro autonomo, anche sotto forma di partecipazione agli utili, devono versare, al momento del pagamento, una ritenuta del 20% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, con l’obbligo di rivalsa.
Ritenuta alla fonte: chi ne è soggetto.
Sono soggetti alla ritenuta alla fonte i compensi corrisposti:
- per prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale, e anche sottoforma di partecipazione agli utili;
- per prestazioni resi o nell’interessi di terzi;
- per l’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere;
- sugli utili derivanti da contratti di associazioni in partecipazione;
- sugli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- sui redditi derivanti da cessioni di diritti d’autore;
- sui diritti per opere d’impegno, ceduti da persone fisiche non imprenditori o professionisti che le hanno acquistate.
Ritenute alla fonte: chi ne è escluso.
Non si applica la ritenuta sui compensi inferiori a 25,82 euro.
Ritenuta alla fonte: come si calcola, base imponibile e aliquote.
La ritenuta si calcola su una base imponibile che comprende:
- compensi professionali;
- rimborsi a piè di lista per le spese di viaggio;
- tutte le spese documentate anticipate dal professionista e a carico del cliente, che sono:
- vitto e alloggio documentate;
- spese di trasferta fuori dal territorio comunale;
- biglietti di viaggio;
- le spese carburante o per il veicolo assoggettate in base ai chilometri percorsi.
Queste spese anticipate rientrano nel calcolo della base imponibile per il calcolo della ritenuta, e possono essere inseriti direttamente nei compensi professionali o separatamente come componenti positivi. Specificatamente, le spese che non sono dedotte e documentate non sono soggette a ritenuta, mentre i rimborsi spese forfettari dettagliati e intestati al lavoratore autonomo che si possono dedurre, sono soggetti a ritenuta. Se si supera l’importo di 77,47 euro si applica anche l’imposta di bollo di 2 euro.
- il contributo INPS del 4% a carico del cliente da parte dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS;
- per la cessione dei diritti d’autore la base imponibile è il compenso professionale al netto del 25% della deduzione forfetaria delle spese sostenute.
Le aliquote applicabili sono:
- il 20% a titolo d’acconto sul 100% della base imponibile per i compensi per prestazioni autonome anche occasionali;
- il 20% a titolo di acconto sul 75% della base imponibile per i compensi per cessione di diritti di autore per i soggetti con età superiore ai 35 anni;
- il 20% a titolo di acconto sul 60% della base imponibile per i compensi per cessione di diritti di autore per i soggetti con età inferiore ai 35 anni;
- il 20% a titolo di acconto sul 100% della base imponibile per i compensi per l’assunzione di obbligo di fare, non fare e permettere;
- il 20% a titolo di acconto sul 100% della base imponibile per i compensi in associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- il 20% a titolo di acconto sul 100% della base imponibile per la partecipazione agli utili dei soci fondatori o promotori;
- il 30% a titolo d’imposta su una base imponibile del 100% per i compensi di qualsiasi natura per prestazioni di lavoro autonomo anche occasionale corrisposti ai soggetti non residenti;
- il 30% a titolo d’imposta su una base imponibile del 100% per i compensi per cessioni di opere d’ingegno, brevetti industriali, marchi d’impresa corrisposti a soggetti non residenti.
Ritenuta alla fonte: codice tributo.
Il codice tributo per pagare la ritenuta tramite F24 è 1040.
Ritenuta alla fonte: come fare i versamenti.
Le ritenute vanno pagate entro il 16 del mese successivo a quello del pagamento tramite il modello F24.
Ritenuta alla fonte: sanzioni.
Nel momento in cui la ritenuta non viene pagata entro il 16 successivo al pagamento della fattura si deve pagare una sanzione del 30% dell’importo non pagato, però, facendo ricorso all’istituto del ravvedimento operoso questa sanzione viene ridotta.
Come già menzionato nell’articolo sul ravvedimento operoso, le sanzioni ridotte tramite ravvedimento si distinguono in:
- ravvedimento sprint, se si applica entro i primi 14 giorni da quando avrebbe dovuto essere pagato, la riduzione della sanzione da ravvedimento è di 1/10;
- ravvedimento breve, se il ravvedimento si applica dal 15° al 30° giorno da quando si sarebbe dovuto pagare, c’è una riduzione della sanzione di 1/10;
- ravvedimento intermedio, se il ravvedimento si applica dal 31° al 90° giorno da quando si sarebbe dovuto pagare il tributo, c’è una riduzione della sanzione di 1/9;
- ravvedimento lungo, se il ravvedimento si applica dal 91° giorno fino al termine della dichiarazione, c’è una riduzione della sanzione di 1/8;
- ravvedimento biennale, se il ravvedimento si applica entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva, c’è una riduzione della sanzione di 1/7;
- ravvedimento ultrabiennale, se il ravvedimento si applica oltre il termine della dichiarazione successiva, c’è una riduzione di 1/6.
Nel’F24 va indicato il codice tributo 1040 per la ritenuta e l’8906 ad indicare la sanzione per le ritenute alla fonte operate dai sostituti d’imposta.
Ritenute alla fonte: condomini.
Il condominio, come sostituto d’imposta, all’atto del pagamento, deve operare una ritenuta.
La percentuale da applicare è del 4% a titolo d’acconto dell’imposta dovuta sui corrispettivi.
Sono soggette a ritenuta:
- le prestazioni eseguite per interventi di manutenzione o ristrutturazione del condominio e degli impianti elettrici ed idraulici;
- le attività di pulizia,
- la manutenzione di caldaie, giardini, ascensori, giardini e altre parti comuni del condominio;
- corrispettivi delle prestazioni di opere e servizi resi da soggetti non residenti, qualora abbiano una stabile organizzazione sul territorio dello Stato.
Non sono soggette a ritenuta:
- i corrispettivi pagati per fornitura di beni con posa in opera che ha funzione accessoria rispetto alla cessione del bene;
- i corrispettivi di prestazioni dei lavoratori autonomi sui cui si applica la ritenuta del 20%;
- le somme corrisposte alle imprese a ai professionisti che i condomini pagano tramite bonifici o altro modo tracciabile per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per gli interventi di riqualificazione energetica o ristrutturazione edilizia, su cui si applica una ritenuta pari all’8% dal 1° gennaio 2015.
Il condominio deve pagare la ritenuta quando la somma di tutte le ritenute è superiore ai 500,00, se la somma è inferiore il versamento della ritenuta, vanno comunque pagate entro il 30 giugno e 20 dicembre di ogni anno.
La ritenuta va pagata tramite F24 con i codici:
- 1019, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi Irpef;
- 1020, per i percipienti del corrispettivo che sono soggetti passivi Ires.
Ritenute alla fonte: Certificazione Unica.
I soggetti obbligati a operare le ritenute devono compilare la Certificazione Unica (CU), un modello, che può essere sia sintetico che ordinario da presentare entro il 16 marzo 2023 mentre per le CU contenenti redditi esenti o non dichiarabili mediante certificazione unica l’invio può essere fatto entro il 31 ottobre 2023 in via telematica attraverso i software messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. La CU è composta da:
- frontespizio, all’interno del quale vengono riportati tutti i dati relativi al committente, all’intermediario e al modello in generale;
- quadro CT, dove vi sono i dati relativi al modello 730-4;
- la certificazione unica 2023, dove vengono riportati:
- l’ammontare complessivo delle somme corrisposte;
- l’ammontare delle ritenute, delle detrazioni e dei contributi assistenziali e previdenziali;
- eventuali altri dati.
La trasmissione può avvenire:
- da parte del soggetto che deve fare la comunicazione tramite i canali telematici Entratel o Fisconline;
- tramite un intermediario.
Importante per la compilazione sono i codici da utilizzare al punto 6, relativi alle somme che non concorrono alla base imponibile dei dati relativi alle somme erogate della certificazione del lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. I codici sono:
- codice 2, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori ritornati in Italia, pari al 90% dell’ammontare erogato;
- codice 4, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) relativo ai compensi percepiti dai lavoratori rientrati in Italia dall’Estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo e di impresa;
- codice 8, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) relativo ai compensi percepiti dai lavoratori rientrati in Italia dall’Estero e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo e di impresa;
- codice 9, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile relativo ai compensi percepiti dai dai lavoratori ritornati in Italia pari al 50% dell’ammontare erogato;
- codice 13, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile relativo ai compensi percepiti dai lavoratori ritornati in Italia prima del 30 aprile 2019 ed hanno esercitato l’opzione prevista nel provvedimento del 3 marzo 2021 pari al 50% dell’ammontare erogato;
- codice 14, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile relativo ai compensi percepiti dai lavoratori ritornati in Italia prima del 30 aprile 2019 ed hanno esercitato l’opzione prevista nel provvedimento del 3 marzo 2021 pari al 90% dell’ammontare erogato;
- codice 15, nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile relativo ai compensi percepiti dai docenti e dai ricercatori ritornati in Italia prima del 2020 ed hanno esercitato l’opzione prevista nel provvedimento del 3 marzo 2021 pari al 90% dell’ammontare erogato;
- codice 21, nel caso di altri redditi non soggetti a ritenuta come i redditi dei contribuenti minimi, però sempre imponibili e tassati in dichiarazione;
- codice 22, nel caso di altri redditi esenti o che non costituiscono redditi, come i compensi percepiti dagli sportivi dilettanti;
- codice 23, nel caso dei redditi percepiti per il servizio civile;
- codice 24, nel caso di compensi non soggetti a ritenuta percepiti da contribuenti forfetari.
Nel caso in cui il compenso sia soggetto solo in parte a ritenuta si dovrà distinguere l’importo soggetto a ritenuta dall’importo non soggetto a ritenuta, inserendo:
- al punto 4 l’intero importo erogato;
- al punto 6 il codice che indichi la causa per cui non si applica la ritenuta;
- al punto 7 l’importo non soggetto a ritenuta;
Ritenuta alla fonte: normativa.
- Art. 23, comma 2, lettera c del Tuir;
- Provvedimento del 17 gennaio 2023;
- Legge 190/2014;
- D.L. 31 maggio 2010;
- D.Lgs 147/2015;
- D.L.185/2008;
Ritenuta alla fonte: fonte.
- Agenzia delle Entrate.
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