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Saggi
12 Febbraio 2016

Il super ammortamento dei beni strumentali 2015 – 2016

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Prima di affrontare le novità introdotte dalla Legge di stabilità 2016 n. 208 del 28.12.2015 “Disposizione per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” – pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 302 del 30.12.2015 Supplemento Ordinario n. 70 entrata in vigore il 01.01.2016, in materia di disciplina fiscale degli ammortamenti è doveroso fare una premessa al fine di definire correttamente il concetto di beni strumentali e di ammortamento degli stessi.


Concetto di Beni strumentali:

Sono considerati beni strumentali quei beni, solitamente di importo anche rilevante, acquistati dall’azienda non con la finalità di rivenderli ma con lo scopo di rendere possibile la produzione: trattasi quindi di macchinari, di impianti, di attrezzature, di macchine elettroniche, di beni mobili registrati e di beni immobili, solo per fare qualche esempio significativo di “immobilizzazioni materiali” ovvero di beni strumentali con una propria consistenza fisica tangibile che troverano la loro collocazione nello Stato Patrimoniale Attivo alla voce “BII” Immobilizzazioni Materiali.

Se “l’acquisto” avviene attraverso la sottoscrizione di contratti in leasing o di locazione con possibilità di riscatto il corrispettivo per il possesso, la disponibilità e l’uso dei beni strumentali troverà la sua corretta collocazione nel conto economico tra i Costi di Produzione alla voce “B8” Godimento beni di terzi.

Ciò senza dimenticare che sono considerati beni strumentali anche le immobilizzazioni immateriali (che non godono del super ammortamento) ovvero quelle che pur non avendo una consistenza fisica tangibile sono sostenute, con validità pluriennale, al fine di consentire la produzione. Esempi possono essere le spese di costituzione, i brevetti, i marchi, i software, ecc….; anche quest’ultime troveranno collocazione nello Stato Patrimoniale Attivo alla voce “BI” Immobilizzazioni Immateriali.


Concetto di Ammortamento:

Il costo sostenuto per l’acquisto dei Beni Strumentali sarà imputato al Conto Economico in quote, così come determinato dal T.u.i.r., in relazione alla presunta vita media del bene e al tipo di attività svolta dall’azienda.

L’Ammortamento ha quindi un duplice scopo:

  • da una parte quello di suddividere il costo di acquisto in relazione alla vita media presunta del bene;

  • dall’altra quella di contabilizzare la diminuzione del valore dei beni strumentali per effetto della vetustà e dell’obsolescenza avvicinando quanto più possibile il valore contabile indicato in bilancio ed il più probabile valore di mercato nel caso di vendita; determinando così il valore contabile netto.

Chiaramente l’ammortamento è classificato quale costo di esercizio e troverà la sua corretta collocazione nel Conto Economico tra i Costi di Produzione alla voce 10 “Ammortamenti e svalutazioni”.

L’ammortamento si applica dall’esercizio in corso al momento in cui il bene è entrato in funzione, ovvero è utilizzato allo scopo per il quale è stato acquistato (produrre). Nel primo anno di entrata in funzione la quota di ammortamento è ridotta al 50%.

Fatte queste necessarie premesse passiamo ora ad esaminare le novità introdotte dalla Legge di Stabilità proprio in materia di ammortamenti o meglio di super ammortamenti con riferimento agli acquisti di beni strumentali nuovi nel periodo ricompreso tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016.


Riferimento Normativo:

La norma è contenuta come abbiamo già detto nelle premesse nella Legge di Stabilità 2016 art. 1 comma da 91 a 94 e 97.


Obiettivo:

L’obiettivo è chiaramente identificabile nell’incentivazione di investimenti durevoli da parte dell’azienda per acquisto di beni strumentali nuovi; precisando che con il termine di acquisto di beni durevoli si intendono anche quelli effettuati attraverso la sottoscrizione di contratti di leasing.

In quest’ottica è importante definire il concetto di nuovo, infatti sono considerati beni strumentali nuovi:

  • quelli acquistati direttamente dal produttore o dal venditore;

  • quelli acquistati da soggetti diversi del produttore o del venditore potendo però dimostrare il mancato utilizzo da parte di qual che sia soggetto.

Così come precisato dall’Agenzia delle Entrate in occasione di Telefisco 2016, sono destinatari dell’agevolazione anche gli acquisti di beni strumentali il cui valore unitario sia inferiore a € 516,46.


Beni esclusi:

Sono esclusi dall’agevolazione i beni:

  • immobili (fabbricati);

  • acquisiti con contratti di locazione operativa, che non prevedono quindi la clausola del riscatto;

  • noleggiati;

  • beni immateriali.

 

Concetto di super ammortamento:

Trattasi di fatto di una manovra solo di natura fiscale che consente una accelerazione del piano di ammortamento del bene strumentale.

Il meccanismo del super ammortamento consentirà quindi alle aziende che ne hanno diritto di procedere alla deducibilità di quote di ammortamento in misura del 140% del valore dei beni in luogo dell’ordinario 100%; conseguentemente da un punto di vista contabile l’azienda procederà con l’applicazione delle quote ordinariamente previste per il tipo di bene ed in relazione al tipo di attività esercitata ma da un punto di vista fiscale procederà con una variazione in diminuzione del reddito imponibile (base di calcolo per la determinazione delle imposte) per la maggior quota di ammortamento consentita. Trattasi quindi in buona sostanza di una deduzione extra contabile che avrà riflessi positivi in termini fiscali.

Al super ammortamento si applica ovviamente la stessa tecnica per quanto attiene a :

  • aliquota da applicare nel primo anno di entrata in funzione del bene;

  • deducibilità del costo.

In caso di vendita del bene prima del completamento del piano di ammortamento, l’agevolazione fiscale cessa e non potrà essere trasferita all’acquirente (mancando il requisito della “novità” del bene).

Ai fini inoltre della determinazione della minusvalenza o plusvalenza da cessione non si dovrà tenere conto del valore di acquisto maggiorato del 40%; si procederà quindi ad assumere il costo di acquisto reale al netto delle quote di ammortamento già dedotte.


Super ammortamento e contribuenti minimi:

In occasione di Telefisco 2016 l’Agenzia delle Entrate ha voluto chiarire che il super ammortamento è applicabile anche ai contribuenti minimi escludendo invece i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario (in considerazione del fatto che la deducibilità dei costi al fine della determinazione del reddito imponibile di quest’ultimi è determinato in relazione al coefficiente di redditità calcolato sul volume dei ricavi).


Validità temporale dell’agevolazione:

Il super ammortamento è da considerarsi una agevolazione temporanea, come già detto infatti interesserà gli investimenti posti in essere dal 15 ottobre 2015 al 31.12.206. Gli effetti pertanto si potranno verificare già dal Modello Unico 2016 con riferimento ai redditi del 2015.


Effetti sul calcolo degli acconti per l’anno di imposta 2015:

L’art. 1 comma 94 della Legge di Stabilità ha stabilito che il super ammortamento non produce effetti ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l’anno di imposta 2015; ovviamente nessun problema comporterà per chi ha determinato e versato gli acconti in base al metodo storico, mentre per chi li ha determinati secondo il metodo previsionale la congruità dell’acconto versato dovrà essere verificata al netto dell’agevolazione extra contabile prodotta dal super ammortamento.

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