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Costituzione società Ltd Inglese
16 Ottobre 2015

Il sistema fiscale nel Regno Unito

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Il sistema fiscale del Regno Unito si basa su un doppio binario o livello di imposizione:

– un primo livello gestito dall’HMRC (HM Revenue and Custom) a cura del Governo Centrale (equiparabile alla nostra Agenzia delle Entrate);

– un secondo livello che riguarda i tributi locali (equiparabili ai tributi imposti dalle nostre Regioni o Comuni nell’ambito del federalismo fiscale).

Anche nel Regno Unito così come in Italia abbiamo una duplice tipologia di imposte:

  • imposte dirette (direct taxes);
  • imposte indirette (indirect taxes).

Le prime (direct taxes) comprendono:

  • income tacs (tasse sul reddito);
  • corporation tax (tassa societaria);
  • inheritance tax (tassa successoria);
  • capital gains tax (tassa sulle plusvalenze);

Le seconde (indirect taxes) comprendono invece:

  • value added tax – V.A.T. (Iva);
  • stamp duty (imposta di bollo);
  • stamp duty land tax (imposta di bollo sulle proprietà);
  • customs duty (dazi doganali).

La quota predominante delle imposte viene ovviamente gestita dal Governo Centrale (per il 93% circa del gettito complessivo).

Le maggiori entrate sono rappresentate dall’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (National Insurance), dall’imposta sul Reddito delle Società e dall’Iva.

A livello locale invece l’imposizione è minore e riguarda prevalentemente le tasse e gli oneri locali (Concil Tax), ovvero la tassa patrimoniale sugli immobili.

Vediamo ora nel dettaglio le singole imposte e le loro caratteristiche:

 

Imposte sul reddito delle persone fisiche (residenti e non residenti): Income Tax

Così come per l’Irpef italiano anche l’Income Tax è un’imposta progressiva e per scaglioni; la tabella di applicazione delle aliquote è qui sotto rappresentata:

da 0 a 2.880 £                      10%

fino a 31.865 £                     20%

da 31.865 a 150.000 £       40%

oltre 150.000 £                     45%

Si applica sul reddito complessivo.

Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è considerato soggetto passivo chiunque (residente o non residente) sia presente nel territorio per più di 6 mesi.

Le imposte si applicano su tutti i redditi prodotti nel Regno Unito e sulle eventuali entrate a favore dei cittadini seppure provenienti dall’estero [1].

Come la maggior parte dei paesi Membri della Comunità Europea anche il Regno Unito ha stipulato con gli altri Stati Membri convenzioni per evitare la doppia imposizione fiscale.

Chiunque voglia lavorare nel Regno Unito devo dotarsi del N.I.N (National Insurance Number); si tratta di un codice identificativo che potremmo equiparare al nostro codice fiscale; si richiede presso i Jobs Center.

Nel Regno Unito non esiste, e quindi non trova applicazione, il concetto di Nucleo familiare. Ogni soggetto pertanto, seppure facente parte dello stesso nucleo familiare, rileverà ai fini dell’imposizione fiscale come singolo contribuente e pertanto tassato autonomamente.

La riscossione dellì’imposta può avvenire in due procedimenti:

autodichiarazione (cartacea o telematica) per dichiarare i redditi da lavoro autonomo; con questo sistema il contribuente provvede a fornire tutti i dati relativi ai propri redditi così da determinare l’imposta da pagare (che potrà essere liquidata dal contribuente stesso o dall’Agenzia delle Entrate);

Pay As You Earn (PAYE) con riferimento ai redditi da lavoro dipendente; in questo caso, così come del resto avviene in Italia, il datore di lavoro funge da sostituto di imposta pertanto trattine la ritenuta d’acconto e la versa al Governo Centrale. Il reddito imponibile è calcolato su base annua. In questa circostanza la maggior parte dei contribuenti titolari solo di redditi da lavoro dipendente non avranno l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi essendovi stata la così detta tassazione alla fonte (source rule).

Un importante ruolo nella determinazione corretta dell’imposta da pagare a carico di ogni singolo contribuente è assunto dal Personal Allowance.

Si tratta in sostanza di una franchigia, pari a 10.600 £, di reddito da considerarsi esentasse.

L’importo potrebbe variare in aumento per particolari situazioni personali (nati prima del 06 aprile 1038 o non vedenti) o in diminuzione (in presenza di redditi superiori a 100.000 £,

A differenza di quanto avviene in Italia dove il periodo di riferimento ai finid ella determinazione del reddito imponibile segue l’anno solare, nel Regno Unito il periodo amministrativo o esercizio fiscale va dal 06 aprile al 05 aprile dell’anno successivo.

 

Imposta sul reddito delle società: Corporate Tax

E’ un’imposta diretta.

Si applica sugli utili netti realizzati dalle società e associazioni residenti ai fini fiscali nel Regno Unito, nonché sugli utili prodotti dalle stabili organizzazioni di società (sede di direzione, ufficio, succursale, officina o laboratorio) o associazioni non residenti nel Regno Unito che svolgono un’attività commerciale nell’UE.

L’aliquota da applicare al reddito delle società deve essere annualmente determinato e approvato dal Parlamento, per l’anno fiscale che va dal 1^ aprile 2015 al 31 marzo 2016  il Governo ha stabilito di assoggettare i redditi prodotti dai soggetti giuridici stabiliti sul territorio (società o stabili organizzazioni) ad una aliquota unica stabilita nella misura del 20%.

Con tale decisione il Regno Unito raggiunge il livello più basso di imposizione fiscale per i redditi di società oltre che tra i paesi appartenenti al G20.

La maggior parte delle società sono tenute a versare le imposte 9 mesi e 1 giorno dopo la chiusura del periodo contabile di riferimento.

Se invece si tratta di società con volume d’affari importante, queste dovranno provvedere a versare le imposte con rate trimestrali.

 

La tassazione varia in relazione alle diverse tipologie di società presenti nel Regno Unito ovvero:

  • PLC (Public Limited Company);
  • LLP (Limited Liability Partnership);
  • LTD (Private Limited Company).

Come già detto precedentemente per le società l’esercizio fiscale decorre dal 1^ aprile al 31 marzo dell’anno successivo.

La corporate tax grava sugli utili delle società di capitali nonché sui profitti generati da enti di beneficienza o da altri enti non dotati di personalità giuridica.

 

La tassazione dei dividendi o utili sui capitali – the capital gains tax:

Importanti novità sono state introdotte con riferimento alla tassazione dei dividendi.

La decorrenza sarà da aprile 2016.

Viene introdotta una franchigia (New Tax Free) di 5.000 £ che consente di non applicare l’imposta sulle prime 5000 £ di reddito da dividendo.

Le imposte saranno applicate, esclusivamente sulla parte eccedente a tale franchigia e in relazione allo schema qui sotto riportato:

  • 7,5% basic rate per redditi fino a 32.000 £;
  • 32,5% higher rate per redditi da 32.001 £ a 150.000 £
  • 45% additional rate per i redditi superiori a 150.000 £

 

L’IVA – Imposta sul Valore Aggiunto – V.A.T (Value Added Tax)

La disamina di questa imposta occuperà gran parte di questo nostrro percorso nel mondo delle Imposte applicate nel Regno Unito.

L’Imposta sul Valore Aggiunto si applica sui beni e servizi venduti nell’ambito del territorio nazionale da soggetti considerati tassabili (soggetti passivi Iva) ovvero:

  • individui;
  • associazioni;
  • organizzazioni non incorporate (Association, Trust o Charity);
  • Società Limited

E’ stata introdotta nel 1973. E’ un’imposta indiretta.

E’ dovuta anche per i beni e per alcuni servizi introdotti da Paesi fuori dall’Unione Europea (importazioni) e su quelli provenienti da altri Paesi Europei (acquisti intracomunitari).

L’imposta è dovuta quando un soggetto Iva vende ad un altro soggetto Iva o privato.

Nel caso in cui un’impresa acquisti da altro soggetto Iva beni o servizi ha diritto al recupero dell’imposta pagata al fornitore (diritto alla detrazione); liquiderà pertanto l’imposta da versare come differenza tra l’Iva esposta sulle fatture emesse e l’Iva assolta sulle fatture di acquisto (esattamente come in Italia).

Le aliquote attualmente in vigore sono 3:

  • 20% aliquota ordinaria
  • 5% o 0% aliquote ridotte.

L’aliquota ordinaria del 20% si applica sulla maggior parte delle cessioni di beni e prestazioni di servizi.

L’aliquota ridotta del 5% si applica su alcune cessioni di beni o prestazioni di servizio quali per esempio la cessione di seggiolini auto per bambini o l’utenza dell’energia eletttrica di casa.

L’aliquota ridotta dello 0% si applica su alcune cessioni di beni o prestazioni di servizio quali per esempio la maggior parte dei vesti o cisto per bambini.

In alcuni casi l’Iva non si applica per esempio sulla cessione di francobolli, sulle transazioni finanziarie e immobiliari.

Così come in Italia ad ogni soggetto passivo Iva viene attribuito la Partita Iva quale codice personale identificativo, anche nel Regno Unito vi è l’attribuzione di un codice alfanumerico preceduto dal prefisso GB+9 cifre.

La richiesta di attribuzione della Partita Iva è obbligatoria solo dal momento in cui il fatturato dell’azienda supera o sta per superare la soglia decisa periodicamente dal Governo; ciò semplifica di gran lunga le incombenze amministrative e contabili.

Questa soglia dal 01.04.2015 è stata identificata in 82.000 £ per ogni periodo di 12 mesi a rotazione.

 

Il contribuente può comunque decidere di richiedere l’attribuzione della Partita Iva volontariamente in qualsiasi momento fino a quando l’azienda non supera il limite sopra indicato dove invece scatta l’obbligatorietà; in questo caso dovrà dimostrare di aver avviato concretamente una attività per esempio con l’attivazione di contratti di utenze, di locazione, ecc…).

Dal momento in cui è richiesta l’attribuzione della Partita Iva per l’azienda sarà possibile detrarre dall’Iva esposta sulle fatture di vendita l’Iva assolta sulle fatture di acquisto.

La liquidazione dell’Iva prevede due metodi:

  • metodo standard: differenza tra l’Iva esposta sulle fatture di vendita e l’Iva assolta sulle fatture di acquisto in relazione alla loro data di emissione ma non del loro incasso o pagamento;
  • metodo dell’Iva per cassa: l’Iva sulle fatture di vendita sarà considerata esigibile solo dal momento dell’incasso (totale o parziale) della fattura di vendita mentre l’Iva sulle fatture di acquisto sarà considerata detraibile solo dal momento del pagamento (totale o parziale) della fattura di acquisto. Questo metodo, attivo anche in Italia, consente alle aziende che hanno determinati requisiti di non rischiare di anticipare il versamento dell’Iva prima dell’incasso della fattura là dove i termini di pagamento sono sensibilmente lunghi.

Nel caso in cui la liquidazione determini un credito il contribuente avrà la possibilità di richiederne il rimborso che sarà erogato entro 7-10 giorni dalla data della richiesta inoltrata al Governo Centrale.

Dal 1^ gennaio 2015 sono entrate in vigore nuove norme riguardanti l’applicazione dell’Iva sulla fornitura di servizi digitali da parte delle imprese verso clienti di Stati Membri dell’UE.

Per servizi digitali intendiamo:

  • fornitura di programmi televisivi o radiofonici (broadcasting);
  • telefonia fissa e mobile, fax e connessioni internet (telecomunicazioni);
  • video on demand, applicazioni scaricate, download di musica, giochi, e book, software, ecc.. (e-service).

In particolare nel caso in cui il paese del soggetto fornitore non coincida con il paese del soggetto cliente e quindi destinatario del servizio digitale l’Iva sarà applicata nel paese del consumatore (cliente).

 

Convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale:

Ne abbiamo accennato nel corso del nostro viaggio tra le imposte ma è bene approfondire l’argomento.

Le Convenzioni per evitare la doppia imposizione internazionale sono accordi tra due Stati diretti a regolamentare, in base al principio della reciprocità (ovvero le regole valgono per entrambi i Paesi che la sottoscrivono a parità di situazione) le norme fiscali pur mantenendo la sovranità tributaria di ciascuno degli Stati firmatari.

Questi accordi seguono uno schema proposto dall’O.C.S.E.

In particolare le Convenzioni contro le doppie imposizioni fiscali si occupano appunto di evitare che la stessa operazione commerciale sconti analoga imposta sia nel paese del Fornitore che nel paese del Cliente, hanno anche lo scopo di prevenire l’evasione e l’elusione fiscale evitando le doppie esenzioni (una stessa operazione commerciale non potrà essere considerata esente in entrambi gli Stati ma in uno dei due, generalmente lo Stato di entrata, applicherà l’imposta.

Tra Italia e Regno Unito è stata sottoscritta la Convenzione in data 21.10.1998 a Pallanza, è stata ratificata con Legge italiana n. 329 del 05 novembre 1990, pubblicata in Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 267 del 15.11.1990 ed entrata in vigore il 31.12.1990.

 

[1]     Sulla base del World Wide Principle, ovvero del principio di assoggettamento a tassazine di tutti i redditi, compresi quelli prodotti all’estero, dei contribuenti residenti in un determinato Stato. Il principio è applicato sia per le imposte sul reddito delle persone fisiche che per quello delle persone giuridiche.

 

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