Vorremmo concludere questo nostro viaggio attraverso il sistema fiscale e il sistema societario vigenti in Romania con un altro argomento sicuramente attuale e di interesse comune e comunitario, ovvero analizzare il mondo del lavoro.
Riferimenti normativi:
Il massimo riferimento normativo in materia di diritto del lavoro è il Codice del Lavoro (Codul Muncii) di cui alla Legge n. 53 del 24.01.2003 entrato in vigore dal 01.03.2003.
Nel 2005 l’O.U.G. (Ordinanza di Urgenza del Governo, equiparato al nostro decreto legge) n. 65, approvata con modifiche con la Legge n. 371 del 2005 ha apportato importanti riforme al Codice del Lavoro anche in ottemperanza alle indicazioni della legislazione europea al fine di rendere il mercato del lavoro maggiormente flessibile.
Ulteriori importanti modifiche sono state introdotte nel 2011 allo scopo di stimolare e supportare maggiormente l’interesse di investitori stranieri ad operare commercialmente nel territorio rumeno. Questa riforma è stata particolarmente importante in quanto ha introdotto il Contratto Collettivo Nazionale che la precedente formulazione del Codice del Lavoro non aveva previsto.
L’ultimo aggiornamento del Codice del Lavoro è recentissimo in quanto risale al Gennaio di quest’anno.
Il Codice del Lavoro regolamenta la totalità dei rapporti di lavoro individuali e collettivi; detta le modalità di attuazione delle forme di controllo sull’attuazione delle norme.
Come nel nostro paese anche in Romania sono approvati tra le Parti i Contratti Collettivi di lavoro (Contract National de Munca) a cui di deve far prioritariamente riferimento nella stesura di qualsiasi contratto sia collettivo che individuale; così come in Italia non potranno essere stipulati contratti, e se stipulati saranno considerati annullabili, che prevedano diritti inferiori rispetto a quelli indicati nei Contratti Collettivi di lavoro.
Il contratto di lavoro:
In Romania il contratto di lavoro (C.I.M.) è da stipularsi esclusivamente per iscritto, diventando così espressione chiara ed inequivocabile della volontà e dell consenso delle Parti (datore di lavoro e lavoratore).
Sono previste due sole eccezioni in cui il contratto di lavoro può intendersi regolarmente stipulato anche in assenza della forma scritta, ovvero:
- membri del consiglio di amministrazione, revisori, consiglieri locali e di contea, consulenti, arbitri, mediatori e altre persone che prestano servizi di varia natura nell’ambito di una legislazione speciale, in quanto il loro compenso è stabilito da tale legislazione;
- persone che svolgono un lavoro remunerato da diritti d’autore.
In tutti gli altri casi, il contratto di lavoro deve essere redatto e sottoscritto antecedentemente all’inizio del rapporto di lavoro.
Il contratto così redatto dovrà essere registrato al Registro Generale dei Lavoratori; una copia del contratto, sottoscritto da entrambe le Parti e registrato, dovrà essere consegnato dal datore di lavoro al lavoratore.
Al contratto individuale di lavoro il datore di lavoro dovrà allegare il mansionario il quale conterrà informazioni generali sul posto di lavoro, le modalità e i criteri di valutazione sull’operato, i termini per lavorare in sicurezza, le responsabilità civili.
Il contratto a tempo determinato potrà essere stipulato per una durata non superiore a 36 mesi; nel caso in cui il contratto nulla prevedi in termine di durata è da considerarsi sottoscritto a tempo indeterminato.
L’età minima richiesta per l’avvio al lavoro è di 16 anni; a tutela delle lavoratrici il Codice del Lavoro vieta al datore di lavoro la possibilità di richiedere il test di gravidenza (il cui risultato eventualmente positivo potrebbe costituire pregiudiziale al perfezionamento del contratto di lavoro).
Sono previsti contratti di lavoro temporaneo, part-time e a domicilio.
Ai fini professionalizzanti sono previsti anche contratti di tirocinio e di stage.
L’orario di lavoro, in caso di full time, è di 40 ore settimanali suddivise in 5 giorni lavorativi; il sabato e la domenica sono considerati festivi, così come pure le tradizionali feste religiose.
E’ previsto inoltre un periodo di ferie di complessivi 21 giorni annui.
Il datore di lavoro è tenuto, per legge, ad assicurare tutti i dipendenti contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
La risoluzione del contratto di lavoro:
Il contratto individuale di lavoro si risolve nei seguenti casi:
- di diritto (per morte del lavoratore; per dichiarazione di fallimento del datore di lavoro);
- per iniziativa del datore di lavoro (in questo caso la risoluzione prende il nome di licenziamento);
- per iniziativa e richiesta del lavoratore (in questo caso la risoluzione prende il nome di dimissioni);
- per accordo consensuale tra le Parti.
Nel 2005 è stata introdotta anche la previsione di risoluzione del contratto di lavoro individuale, attuata da parte del datore di lavoro, nel caso in cui lo stesso riscontri l’inadeguatezza professionale del lavoratore, pur prevedendo parallelamente la possibilità che il datore di lavoro offra l’inserimento in comparti, reparti o settori diversi nell’ambito della propria azienda.
Le procedure di risoluzione dei contratti di lavoro sono molto rapide, i dipendenti che desiderano cessare il contratto di lavoro devono accordare i seguenti periodi di preavvisi a favore del datore di lavoro, periodo durante il quale il contratto continua a produrre tutti i suoi effetti. In particolare:
- i dipendenti con funzioni di esecuzione devono accordare un termine di preavviso di massimo 15 giorni di calendario;
- i dipendenti con funzioni di direzione devono accordare un termine di preavviso di massimo 30 giorni di calendario.
L’attività di intermediazione:
L’attività di intermediazione, ovvero consentire e promuovere l’incontro della domanda di lavoro con la sua offerta, è affidata all’Agenzia Nazionale per l’occupazione. Quest’ultima fornisce informazioni, consulenza e appunto mediazione di servizi tra le aziende e il soggetto alla ricerca di occupazione.
Ciò è possibile grazie ad un database di livello provinciale e nazionale, contenente tutti i lavori offerti; i datori di lavoro rumeni sono infatti obbligati per legge a dichiararli.
Le professioni più ricercate:
In Romania le professioni più ricercate attualmente sono:
- lavoratori non qualificati nell’industria manifatturiera;
- operatori commerciali;
- operai di montaggio;
- autotrasportatori;
- guardie di sicurezza;
- operai edili
I settori di inserimento del personale sono:
- edilizia;
- industria;
- trasporti e logistica;
- agricoltura, silvicoltura, pesca;
- metallurgia;
- ingegneria
Il costo del lavoro:
La scelta di molte aziende che operano all’interno della Comunità Europea di delocalizzare le proprie attività in Romania è dettata dal fatto che il costo del lavoro in questo paese è ancora oggi uno dei più bassi.
In termini di competetività sul costo del lavoro la Romania è alla pari con la Cina.
Uno studio pubblicato nel mese di marzo 2015 dal Sole 24 ore ha rilevato che il costo orario in Romania ammonta a € 4,6/ora dietro alla Bulgaria dove il costo orario si ferma a € 3,8/ora.
Giusto per la capire la rilevanza di questi dati basti dire che, sempre da questo studio, il costo del lavoro in Italia è del 28,2%.
L’elemento che maggiormente appesantisce il costo del lavoro nel nostro Paese e che per contro rende più snello quello nei paesi come la Bulgaria e la Romania è senza alcun dubbio la contribuzione previdenziale.
Dal 1^ gennaio 2015 il salario minimo lordo in Romania è stato aumentato di 75 ron portandolo così a 975 ron (equivalenti a € 220 circa); dal 1^ luglio 2015 è stato applicato un ulteriore aumento portanto il salario medio a circa € 250,00.
Ovviamente un costo del lavoro così calmierato, seppure da porre in relazione al costo della vita che non raggiunge lontamente quello del nostro Paese, favorisce la competitività e l’aumento della produttività.
Non sono previste le così dette mensilità aggiuntive ovvero la tredicesima e la quattordicesima così come non è contemplato l’obbligo di versamento del Trattamento di Fine Rapporto, remunerazione che resterà nella discrezionalità del datore di lavoro.
Vediamo di seguito gli oneri che gravano in capo alle Parti contrattualmente coinvolte, evidenziando l’analogia strutturale (ma non certo di incidenza percentuale) con quelli applicati nel nostro Paese.
La tassazione del reddito da lavoro dipendente:
A carico del dipendente gravano:
- l’imposta sul reddito nella misura del 16% sul reddito imponibile;
- i contributi previdenziali nella misura del 16,5%, così suddivisi: 10,5% contributo per le assicurazioni sociali di stato; 5,5% contributo al fondo per la salute; 0,5% contributo al fondo per la disoccupazione.
A carico del datore di lavoro gravano:
- contributo alle assicurazioni sociali di stato, condizioni normali di lavoro: 20,80%;
- contributo al fondo per la salute: 5,2%;
- contributo al fondo per la disoccupazione: 0,5%;
- fondo rischi ed infortuni: oscillante tra lo 0,15% e lo 0,85% in relazione al grado di rischio a cui il lavoratore è esposto per la specifica attività svolta;
- commissione Ispettorato territoriale del lavoro: 0,25% (senza tenuta libretti di lavoro) o 0,75% (con tenuta libretti di lavoro);
- contributi per congedo malattia: 0.85%;
- fondo di garanzia per pagamento degli obblighi retributivi: 0,25%.
Tutti i contributi sono calcolati sulla retribuzione lorda.
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